QUASI CONTRATTO
. Il concetto di quasi contratto è qualcosa di indefinito e di vago, anzi di artificioso, per quanto sia ormai tradizionalmente fissato negli schemi scolastici e legislativi delle fonti delle obbligazioni. Chi si accontenta di dire che è un fatto giuridico simile al contratto, da cui soltanto è diverso per mancanza del consenso, non si avvede che è improponibile l'analogia fra cose, all'una delle quali manca proprio ciò che è l'essenza dell'altra: il consenso. Lo sforzo, fatto da molti civilisti, di porre come base del quasi contratto un consenso tacito o un consenso presunto è vano: se vi fosse consenso tacito, si avrebbe l'elemento proprio del contratto, il consenso, nulla importando che la manifestazione di questo sia espressa o tacita; parlare di consenso presunto significa introdurre arbitrariamente una finzione nel concetto da definire.
Ignoto alla giurisprudenza romana, come le Istituzioni gaiane ci rivelano, il concetto del quasi contratto deriva dalle scuole dell'Oriente romano dell'età postclassica che, ponendo come base essenziale del contractus il consenso (la conventio), dovevano far uscire dalla categoria del contractus alcuni negozî che non avevano base nel consenso: tali erano la negotiorum gestio, della quale era tipico esempio la gestio della tutela e della cura; la condictio indebiti e in generale le altre condictiones fondate su un arricchimento ingiusto; la comunione incidentale. Le Istituzioni giustinianee dicono che in questi casi l'obbligazione non nasce ex contractu ma quasi ex contractu. Questa espressione si sostantivò nell'ὡσανεὶ συνάλλαγμα dei Bizantini.
Dalla legislazione giustinianea e dal diritto romano comune l'espressione e il concetto penetrarono nella dommatica moderna e nei codici a tipo francese, quindi anche nel codice civile italiano; non così, invece, nel codice germanico e nel codice svizzero. Nell'art. 1140 del codice civile italiano il quasi contratto è definito: "un fatto volontario e lecito, dal quale risulta un'obbligazione verso un terzo o un'obbligazione reciproca tra le parti". Parlando di fatto, si esclude che vi sia il contratto; soggiungendo che il fatto è lecito, si esclude il delitto, ma non si dice altro che si tratta di un fatto a cui l'ordinamento giuridico ricollega il sorgere di un'obbligazione. La definizione legale non determina in modo positivo e concreto un concetto giuridieo. Il codice civile italiano disciplina due figure di quasi contratto: la gestione di affari altrui (articoli 1141-1144) e la ripetizione d'indebito (articoli 1145-1150). Se queste sole siano le figure di quasi contratto riconosciute dal diritto, o se altre vi si possano aggiungere sull'esempio della legislazione giustinianea, è controverso.
Bibl.: A. Ramm, Der Quasikontrakt nach den Quellen und sein Wert für Wissenschaft u. Gesetzgebung, Lipsia 1882; S. Perozzi, Le obbligazioni romane, Bologna 1903; S. Riccobono, La dottrina delle obbligazioni quasi ex contractu, nel vol. Dal dir. rom. class. al dir. mod., Palermo 1917; E. Albertario, Le fonti delle obbligazioni e la genesi dell'art. 1097 del nostro codice civile, in Riv. dir. comm., 1923; id., Ancora sulle fonti delle obbligazioni romane, in Rend. Ist. lomb., 1926; A. de Luca, Teoria del quasi contratto, Catania 1929; R. de Ruggiero, Ist. di dir. civ., 6ª ed., Messina s. a., p. 476 segg.