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QUASI CONTRATTO

di Emilio Albertario - Enciclopedia Italiana (1935)
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QUASI CONTRATTO

Emilio Albertario

. Il concetto di quasi contratto è qualcosa di indefinito e di vago, anzi di artificioso, per quanto sia ormai tradizionalmente fissato negli schemi scolastici e legislativi delle fonti delle obbligazioni. Chi si accontenta di dire che è un fatto giuridico simile al contratto, da cui soltanto è diverso per mancanza del consenso, non si avvede che è improponibile l'analogia fra cose, all'una delle quali manca proprio ciò che è l'essenza dell'altra: il consenso. Lo sforzo, fatto da molti civilisti, di porre come base del quasi contratto un consenso tacito o un consenso presunto è vano: se vi fosse consenso tacito, si avrebbe l'elemento proprio del contratto, il consenso, nulla importando che la manifestazione di questo sia espressa o tacita; parlare di consenso presunto significa introdurre arbitrariamente una finzione nel concetto da definire.

Ignoto alla giurisprudenza romana, come le Istituzioni gaiane ci rivelano, il concetto del quasi contratto deriva dalle scuole dell'Oriente romano dell'età postclassica che, ponendo come base essenziale del contractus il consenso (la conventio), dovevano far uscire dalla categoria del contractus alcuni negozî che non avevano base nel consenso: tali erano la negotiorum gestio, della quale era tipico esempio la gestio della tutela e della cura; la condictio indebiti e in generale le altre condictiones fondate su un arricchimento ingiusto; la comunione incidentale. Le Istituzioni giustinianee dicono che in questi casi l'obbligazione non nasce ex contractu ma quasi ex contractu. Questa espressione si sostantivò nell'ὡσανεὶ συνάλλαγμα dei Bizantini.

Dalla legislazione giustinianea e dal diritto romano comune l'espressione e il concetto penetrarono nella dommatica moderna e nei codici a tipo francese, quindi anche nel codice civile italiano; non così, invece, nel codice germanico e nel codice svizzero. Nell'art. 1140 del codice civile italiano il quasi contratto è definito: "un fatto volontario e lecito, dal quale risulta un'obbligazione verso un terzo o un'obbligazione reciproca tra le parti". Parlando di fatto, si esclude che vi sia il contratto; soggiungendo che il fatto è lecito, si esclude il delitto, ma non si dice altro che si tratta di un fatto a cui l'ordinamento giuridico ricollega il sorgere di un'obbligazione. La definizione legale non determina in modo positivo e concreto un concetto giuridieo. Il codice civile italiano disciplina due figure di quasi contratto: la gestione di affari altrui (articoli 1141-1144) e la ripetizione d'indebito (articoli 1145-1150). Se queste sole siano le figure di quasi contratto riconosciute dal diritto, o se altre vi si possano aggiungere sull'esempio della legislazione giustinianea, è controverso.

Bibl.: A. Ramm, Der Quasikontrakt nach den Quellen und sein Wert für Wissenschaft u. Gesetzgebung, Lipsia 1882; S. Perozzi, Le obbligazioni romane, Bologna 1903; S. Riccobono, La dottrina delle obbligazioni quasi ex contractu, nel vol. Dal dir. rom. class. al dir. mod., Palermo 1917; E. Albertario, Le fonti delle obbligazioni e la genesi dell'art. 1097 del nostro codice civile, in Riv. dir. comm., 1923; id., Ancora sulle fonti delle obbligazioni romane, in Rend. Ist. lomb., 1926; A. de Luca, Teoria del quasi contratto, Catania 1929; R. de Ruggiero, Ist. di dir. civ., 6ª ed., Messina s. a., p. 476 segg.

Vedi anche
Obbligazione Per obbligazione si intende un tipo particolare di obbligo caratterizzato sia dalla sua fonte (il contratto, il fatto illecito ed ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: art. 1173 c.c.) che dal suo contenuto (patrimoniale). L’oggetto dedotto in obbligazione ... Codice civile È la più importante fonte normativa sui rapporti di diritto privato. L’unificazione legislativa dell’Italia (estesa alle province successivamente riunite al Regno) si compì con il r.d. 2358/1865, che approvava e pubblicava il Codice civile. Entrato in vigore il 1° gennaio 1866, esso sostituì i Codice ... diritto civile Complesso delle norme di diritto privato che si applicano a tutti i cittadini; esso viene contrapposto in genere all'altra branca in cui per tradizione si suddivide il diritto privato, e cioè il diritto commerciale. Comprende il diritto delle persone e di famiglia, i diritti reali sulla natura giuridica ... contratto Regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo stipulano. 1. Diritto civile Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. È la massima espressione dell’autonomia privata, del potere, ...
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Vocabolario
quaṡi
quasi quaṡi avv. e cong. [lat. quasi]. – 1. a. Circa, pressappoco, poco meno che; indica in genere che la quantità, la qualità, la condizione espressa dalla parola o dalle parole seguenti non è pienamente raggiunta ma si è a essa molto...
contratto²
contratto2 contratto2 s. m. [dal lat. contractus -us, der. di contrahĕre «contrarre»; nel sign. 5, attrav. l’ingl. contract]. – 1. In generale, regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo stipulano;...
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