QUARTA
. Diritto. - Ci si presentano nel diritto romano varie specie di quarta, che configurano distinti istituti.
Quarta Afiniana. - In virtù del senatoconsulto Afiniano, del quale abbiamo notizia soltanto in una costituzione di Giustiniano (Inst., III, 1, de hered. q. ab int., 14), e che fu da Giustiniano abrogato, il figlio dato in adozione da un padre che aveva tre figli, sembra avesse assicurato, nonostante che dal padre adottivo fosse poi stato emancipato, il diritto alla quarta parte dei beni di questo: forse a titolo d'indennità - così si è supposto da qualcuno - per il diritto a succedere che il figlio adottato ha perduto nei riguardi dei suoi due fratelli.
Quarta Antonina. - Tutte le volte che l'arrogazione finiva ante pubertatem, il paterfamilias arrogatore doveva restituire all'arrogato, o ai suoi eredi, i beni che l'arrogazione gli aveva fatto acquistare. Inoltre, quando finiva per morte dell'arrogatore o per emancipazione ante pubertatem, l'arrogato aveva diritto, in virtù di un rescritto di Antonino Pio, alla quarta parte dei beni dell'arrogatore, quando questi lo avesse emancipato sine causa o diseredato nel testamento (Inst., I, 11, de adopt., 3).
Quarta della vedova povera. - È la quota di legittima spettante alla vedova indotata, anche in presenza di figli. Nel calcolo della quota dev'essere computato quanto alla vedova fosse stato eventualmente lasciato con legato (Nov., 53, cap. 6).
Quarta Falcidia. - Così chiamata dalla lex che la introdusse. Questa lex del 40 a. C. ordinò che l'eredità dovesse in ogni caso rimanere intatta almeno per una quarta parte (quadrans) all'erede, riducendo all'uopo in misura proporzionale i legati superanti la misura dei tre quarti (dodrans). In seguito, venne estesa dai legati ai fedecommessi e da Giustiniano a tutti gli oneri di qualunque genere che s'imponessero all'erede. Il computo della quarta si faceva sullo stato del patrimonio alla morte del testatore: l'erede non era tenuto a imputare nel suo quarto se non ciò che aveva ricevuto a titolo di erede. Già nel diritto classico la quarta Falcidia era esclusa dal testamento militare; con le Novelle 1 e 2, Giustiniano stabilì che, se il testatore espressamente vietava di ritenere la Falcidia, l'erede era tenuto ad ubbidire.
Quarta legittima. - È la quota di eredità che nel diritto romano antegiustinianeo il prossimo congiunto doveva ricevere, perché il testamento non fosse inofficiosum e rescisso. Questa quota era stabilita nel quarto della porzione intestata: pare che questa misura (imitata certo dalla quarta Falcidia) sia stata fissata da un senatoconsulto sotto Marco Aurelio (così I. Alibrandi; contro, F. Eisele). Giustiniano stabilì che la quota fosse di un terzo, se i legittimarî fossero quattro o meno di quattro; la metà, se erano più. Per calcolare la quota legittima si tiene conto di tutti i chiamati a succedere ab intestato, ancorché non legittimarî, e si considera lo stato del patrimonio netto al momento della morte del testatore. Le persone dei legittimarî, determinate in modo stabile solamente nell'epoca romano-ellenica, erano i discendenti, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle germani e consanguinei, i quali ultimi venivano ammessi nel solo caso che fosse stata preferita a loro persona turpe. Sono da imputare nella legittima il legato e la donazione a causa di morte; con Giustiniano, le anticipazioni fatte dal testatore durante la vita e le donazioni semplici fatte con la condizione che venissero imputate nella legittima. Nel diritto classico il legittimario agiva con la hereditatis petitio qualificata o, extra ordinem, con la querella inofficiosi testamenti o inofficiosae donationis o inofficiosae dotis, secondo l'atto che ledeva il suo diritto. I due mezzi, l'ordinario e lo straordinario, si fusero entro il diritto giustinianeo.
Quarta Pegasiana. - A torto chiamata Trebelliana. Quando vi fosse stato un fedecommesso di eredità, per il quale l'erede fiduciario era tenuto a restituire tutta, o quasi tutta, l'eredità deferitagli, vi era poco o nullo incentivo ad accettare l'eredità per lo scarso o minimo lucro che ne conseguiva. Così cadeva il fedecommesso. Per ovviare a questo inconveniente, il senatoconsulto Pegasiano introdusse la norma che l'erede fiduciario avesse diritto a ritenere per sé un quarto dell'eredità, deferitagli col vincolo della restituzione.