provvigione
Forma di retribuzione a incentivo che può essere prevista in un contratto sia di lavoro subordinato sia di lavoro autonomo. La p. viene determinata in proporzione al risultato dell’attività svolta o del volume d’affari generato. Nel caso di lavoro subordinato, la p. si aggiunge, solitamente, a un compenso fisso, garantito indipendentemente dalla produttività o dalla prestazione lavorativa. P. è anche il corrispettivo dell’attività svolta da un mediatore o da un agente o da un commissionario, nel caso di conclusione dell’affare, o il compenso percepito per l’assunzione di un rischio in operazioni finanziarie per conto terzi.
Nella tecnica bancaria, p. di clearing (➔) è quella percepita dalla banca nell’esecuzione, per conto della clientela, dei versamenti e pagamenti in clearing e che, in parte, è devoluta alla cassa di compensazione (➔).
La p. di conto è invece costituita dall’aggio (➔) dovuto alla banca, calcolato sulle somme poste a disposizione, ma non utilizzate dal cliente. ● La p. di conferma è quella percepita nell’apertura di credito confermato, quando la banca rende noto al beneficiario l’impegno assunto di consentire l’utilizzo del credito entro il termine e alle condizioni convenute con il cliente accreditato; p. di utilizzo è la p. percepita sull’ammontare del credito utilizzato.
La p. di garanzia è quella percepita dal garante per la prestazione di garanzie di specie diverse (fideiussioni, avalli ecc.) e a compenso del rischio consequenziale. Altre p. sono percepite dalle banche per compenso nell’operazione d’incasso e di sconto di effetti.