• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Provvedimenti stranieri

Enciclopedia on line
  • Condividi

La rilevanza dei provvedimenti stranieri in un dato ordinamento giuridico dipende dalle norme di diritto internazionale privato vigenti in quell’ordinamento. Per quanto riguarda l’Italia, la l. 218/1995 stabilisce la rilevanza che assumono la legge straniera, le decisioni giudiziarie straniere (Sentenza straniera) e i provvedimenti, o atti amministrativi stranieri nell’ordinamento italiano.

In generale, i provvedimenti stranieri non hanno rilevanza a meno di specifiche disposizioni contrarie, contenute nella l. 218, o in altre leggi italiane. Così, gli artt. 65 e 66 della l. 218 stabiliscono, ad esempio, la rilevanza che assumono, rispettivamente, i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone e all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità, e i provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria. La loro rilevanza è subordinata alla condizione che essi siano stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della l. 218/1995 (Rinvio. Diritto internazionale privato) o, pur pronunciati in altro Stato, producano effetti nell’ordinamento dello Stato la cui legge è richiamata dalla l. 218/1995; occorre altresì che i provvedimenti in questione non siano contrari all’ordine pubblico e che siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

In presenza delle condizioni suddette, i provvedimenti stranieri in materia di capacità delle persone, rapporti di famiglia e diritti della personalità e i provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria hanno effetto in Italia, senza che occorra un particolare procedimento di riconoscimento.

Voci correlate

Sentenza straniera

Vedi anche
órdine pùbblico órdine pùbblico Condizione di quiete, rispetto delle leggi e delle istituzioni, controllo delle tensioni sociali e politiche. L'ordinamento positivo italiano considera l'ordine pubblico ordine pubblico come limite estrinseco al riconoscimento giuridico delle varie manifestazioni dell'autonomia privata, ... Volontaria giurisdizione Questa attività giurisdizionale si esplica in procedimenti nei quali, pur nel coinvolgimento di diritti soggettivi fondamentali, di rilievo costituzionale, questi non risultino lesi: perciò i provvedimenti finali non risolvono conflitti fra contrapposti diritti. L’autorità giurisdizionale viene chiamata ... Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... Diritto internazionale privato L’insieme delle regole e dei principi volti a disciplinare i rapporti giuridici tra privati che presentano elementi di estraneità rispetto a un determinato ordinamento statale, mediante rinvio all’ordinamento di un altro Stato. Il diritto internazionale privato è quindi una parte dell’ordinamento interno ...
Categorie
  • DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNAZIONALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
  • DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
  • GIURISDIZIONE VOLONTARIA
  • ORDINAMENTO GIURIDICO
  • ITALIA
Vocabolario
minore straniero non accompagnato
minore straniero non accompagnato loc. s.le m. Persona minorenne che non ha la cittadinanza italiana o dell’Unione europea e si trova, per qualsiasi causa, nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana,...
stranièro
straniero stranièro agg. e s. m. (f. -a) [der. del lat. extraneus «estraneo, esterno»; cfr. il fr. ant. estrangier, der. di estrange «estraneo»]. – 1. a. Di altri paesi, di altre nazioni: emigrare, andare esule in terra s.; imparare una...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali