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PROVINCIA

di Pietro BODDA - Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)
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PROVINCIA (XXVIII, p. 410)

Pietro BODDA

Diritto pubblico italiano (p. 415). - Dopo l'emanazione del testo unico della legge comunale provinciale, r. decr. 3 marzo 1934, n. 383, la provincia non ha subìto sensibili modificazioni fino alla caduta del regime fascista. Infatti essa continuò ad essere considerata, da una parte, come circoscrizione territoriale di organi statuali e dall'altra come ente autarchico territoriale. Intesa nel primo significato, la provincia ebbe una notevole importanza soprattutto per la somma di poteri attribuiti dal citato testo unico, mentre alle provincie considerate come enti autarchici seguitarono ad essere assegnate quelle funzioni, attinenti alla beneficenza ed assistenza pubblica, alle strade provinciali, ecc. che da tempo costituivano la loro competenza. Con la caduta del regime fascista è venuta meno l'organizzazione data alla provincia, quale ente autarchico, dal t. u. 1934, n. 383. Infatti il r. decr. legge 4 aprile 1944, n. 111, ha dettato norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie.

Per queste ultime è stabilito che l'amministrazione di ogni provincia è composta da un presidente e da una deputazione provinciale. Il presidente ed i deputati sono nominati dal prefetto e possono essere revocati da questi per inadempienza dei loro doveri d'ufficio o per motivi di organo pubblico. Il presidente può nominare un vicepresidente tra i deputati provinciali ed affidare agli stessi speciali incarichi. Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza e di legittimo impedimento. La nomina del vicepresidente deve essere approvata dal prefetto. Il presidente, inoltre, convoca e presiede la deputazione provinciale, stabilendo gli affari da trattare nelle singole adunanze ed esegue le deliberazioni della deputazione provinciale. La composizione, la convocazione e il funzionamento della deputazione provinciale sono regolati dalle disposizioni del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, art. 247 (decr. legge luog. 10 agosto 194, n. 177), e cioè i membri delle deputazioni sono in numero di 10 nelle provincie la cui popolazione eccede i 600.000 abitanti; di 8 in quelle di oltre 300.000; di 6 nelle altre.

Spetta alla deputazione provinciale deliberare in tutte le materie per le quali nel testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal r. decr. 30 dicembre 1923, n. 2839, era stabilita la competenza della deputazione e del consiglio provinciale, salve le disposizioni di leggi speciali. Quanto al controllo sugli atti e le deliberazioni delle provincie, in un primo tempo nulla venne innovato a quanto era stabilito nel testo unico 1934, n. 383, ma poi si ebbe la legge 9 luglio 1947, n. 530, la quale all'art. 12 dice che "le deliberazioni delle amministrazioni provinciali, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio e l'invio al prefetto, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni medesime. Nel caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso di metà più uno dei componenti le amministrazioni stesse. Entro venti giorni dal ricevimento, il prefetto deve pronunciare l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al prefetto nel termine stabilito, le medesime s'intendono decadute".

Sono poi per la legge citata sottoposte alla Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni delle amministrazioni provinciali che riguardano le più importanti materie, per esempio l'assunzione diretta di pubblici servizî, i regolamenti, l'acquisto di azioni industriali, storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio, l'applicazione di tributi e regolamenti relativi, ecc. Altre innovazioni sono state apportate in tema di stipulazione di contratti da parte della provincia, soprattutto per adeguare le cifre al valore della moneta in antecedenza contenute nelle varie leggi. Infine è stato stabilito che ogni provincia deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati alla conoscenza del pubblico. Le deliberazioni delle deputazioni, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio o nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

I regolamenti provinciali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Il segretario provinciale è responsabile delle pubblicazioni. I contribuenti, e in genere qualsiasi interessato, possono avere copia integrale delle deliberazioni e dei regolamenti, previo pagamento dei relativi diritti. La raccolta dei regolamenti provinciali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio provinciale a disposizione del pubblico, perché possa prenderne cognizione.

Il decr. legge luog. 1944, n. 111, evidentemente avrebbe dovuto avere un'efficacia soltanto transitoria e quindi avrebbe dovuto procedersi al più presto alle elezioni per la formazione degli organi provinciali. Invece tale norma sèguita ad avere effetto, anche e soprattutto perché, proponendosi l'introduzione del nuovo ente la regione, da più parti si richiedeva che la provincia venisse abolita, per le sue scarse funzioni, per la sua natura alquanto artificiosa, e poi anche per evitare che la creazione di un nuovo ente ed il mantenimento di quelli già esistenti, portasse ad un eccessivo accrescersi di uffici e di impiegati. Ed infatti nel progetto di costituzione esaminato dall'Assemblea costituente, non si faceva parola della provincia, quale ente autarchico. Invece per le reazioni delle varie località provinciali, gelose della loro autonomia e timorose che la regione importasse un'accentramento di funzioni oggi assegnate alle provincie, la nuova costituzione, all'art. 128, esplicitamente annovera le provincie, enti autarchici accanto ai comuni. Anzi la stessa costituzione stabilisce che, di regola, le regioni esercitano le loro funzioni amministrative o delegandole alle provincie, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici. È da credere, dunque, che per la nuova legge regionale, provinciale e comunale da emanarsi e per gli statuti delle varie regioni, le provincie, quali enti autarchici, verranno investite di nuove competenze o dell'esercizio di più importanti funzioni in confronto del passato.

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