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di Lavinia Vizzoni - Dizionario di Economia e Finanza (2012)
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prova

Lavinia Vizzoni

Dimostrazione della sussistenza di un fatto di rilievo giuridico. Può accadere che all’interno di un processo emerga una circostanza in concreto da cui dipende l’esito del giudizio stesso, di cui le parti forniscono ricostruzioni differenti: in tal caso il giudice deve sciogliere il nodo e stabilire se e come quel fatto rilevante si è verificato, al fine di poter applicare correttamente la relativa disciplina giuridica e decidere.

L’ istruttoria

La p. verte dunque sui fatti rilevanti ai fini della decisione del giudizio: fatti della cui individuazione e affermazione (tecnicamente ‘allegazione’) sono onerate le parti, nel rispetto delle procedure regolate dalla legge, pure nell’ambito di un principio generale di disponibilità della prova. Spetta cioè alle parti indicare al giudice quali siano gli elementi di conoscenza, detti ‘mezzi di p.’ (per es. documenti, testimonianze ecc.) da tenere in considerazione ai fini della decisione sul fatto controverso. Il giudice opta, fra le prospettazioni avanzate dalle parti, per quella che ritiene più convincente. Dunque quello concernente la p. è un vero e proprio momento in cui si articola la sequenza procedimentale: è questa la fase in cui si procede all’attività istruttoria  – preludente a una successiva fase dibattimentale o decisoria ‒ di ricognizione e valutazione degli elementi rilevanti per la decisione finale.

Ammissione e assunzione delle prove

Fermo restando che l’iniziativa probatoria è rimessa alle parti del processo, le quali avanzano dunque richieste istruttorie, le p. richieste per poter accedere al procedimento devono essere ammesse dal giudice. In particolare, l’ammissione delle p. è governata dai principi di rilevanza e ammissibilità: il che significa che le p. richieste devono in primo luogo essere conformi alla legge (ammissibilità), nonché avere a oggetto, come sopra accennato, fatti che possano influenzare la decisione della controversia (rilevanza). Una volta ammesse le p., segue la fase di assunzione, cioè quell’attività necessaria per la loro formazione (come l’interrogatorio nel caso di una testimonianza) o acquisizione (nei casi in cui il mezzo di p. esista già prima e al di fuori del processo: per es. un documento). Il tutto deve avvenire nel rispetto del principio fondamentale del contraddittorio fra le parti, il che implica che i modi e i termini per l’avanzamento di istanze istruttorie contrapposte siano predeterminati dalla legge.

La fase decisoria

Esaurita anche l’assunzione delle p., il giudice deve valutare le p. acquisite, e in base a esse formulare il giudizio finale sui fatti. Verificando l’idoneità delle p. a dimostrare la sussistenza dei fatti che esse avevano a oggetto, il giudice opta, motivando adeguatamente, per la versione dei fatti che risulti più convincente, non potendo in nessun caso considerare, ai fini della decisione, elementi che non gli siano pervenuti nel pieno rispetto delle suddette procedure.

Vedi anche
Dibattimento Fase del processo che inizia con la dichiarazione di apertura del dibattimento e termina con l’emanazione della sentenza. Alla disciplina del dibattimento è dedicato il titolo II (art. 470-524) del libro VII del codice di procedura penale, articolato in cinque capi corrispondenti ai suoi momenti più ... parte diritto In diritto civile, parte del negozio giuridico è sia il soggetto che concretamente ha compiuto la manifestazione di volontà, sia il soggetto nella cui sfera giuridica si producono gli effetti del negozio. Nel diritto dei contratti, nel primo caso si parla di parte in senso formale, nel secondo ... giudice Autorità che ha la competenza di emettere giudizi su questioni particolari. diritto Organo dello Stato che impersona la funzione giurisdizionale di applicazione delle norme giuridiche ai casi concreti attraverso un provvedimento singolare e concreto. È un soggetto processuale che, all’interno della ... Intercettazioni Mezzo di ricerca di prova disciplinato dagli art. 266-71 c.p.p. Consiste nella possibilità di prendere cognizioni di comunicazioni telefoniche o di comunicazioni tra persone presenti (cosiddetta intercettazione ambientale) attraverso idonei strumenti tecnici, via cavo o via etere, e all’insaputa di almeno ...
Altri risultati per prova
  • probatorio
    Enciclopedia on line
    Nel linguaggio giuridico, attinente alle prove o che ha forza di prova (➔ incidente probatorio).
  • prova
    Dizionario di filosofia (2009)
    Procedimento razionale volto a stabilire una conoscenza valida. Il concetto di p. è più generale di quello di dimostrazione matematica, che, pur essendo incluso nel primo, non ne esaurisce tutto il significato. Tale osservazione è alla base della classica distinzione tra p. logico-matematica e p. storica: ...
Vocabolario
pròva
prova pròva (ant. pruòva) s. f. [deverbale di provare; ma un lat. proba è già documentato in età tarda e medievale]. – 1. Atto, o serie di atti, operazione, procedimento, aventi lo scopo di conoscere, verificare, dimostrare le qualità,...
provare
provare v. tr. [lat. prŏbare «provare, approvare», der. di probus «buono, onesto»; propr. «riconoscere una cosa come buona»] (io pròvo, ant. pruòvo, ecc.). – 1. Fare una prova o alcune prove, sottoporre un oggetto, un materiale o anche...
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