Come nel processo civile, anche il processo amministrativo si fonda sul generale principio desumibile dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, al contempo, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda (v. Prova. Diritto processuale civile). In tale schema processuale, il giudice pone a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Quindi, anche la parte che contesta la legittimità di un provvedimento amministrativo deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Le prove sono valutate secondo il libero e prudente apprezzamento dell’organo giudicante; nella individuazione dei mezzi istruttori, il giudice, pur dovendo provvedere alle richieste presentate dalle parti, può procedere anche indipendentemente da tali istanze probatorie (cosiddetto metodo acquisitivo). Infatti, il processo amministrativo è connotato da un sistema istruttorio che, sebbene conservi una connotazione dispositiva, subisce un’attenuazione per via dell’assunzione di un metodo acquisitivo, in ragione del riconoscimento del ruolo delle parti all’interno del processo, soprattutto quando i mezzi di prova risultino nella disponibilità esclusiva dell'amministrazione intimata in giudizio. In altri termini, non è attribuita alle parti la responsabilità della completezza dell’istruttoria, essendo necessaria, invece, l’allegazione di un principio di prova, cioè di indizi idonei a fondare astrattamente la pretesa dedotta in giudizio. Nel processo amministrativo, quindi, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente deve avanzare almeno un principio di prova, perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori.
Con riferimento all’individuazione dei mezzi di prova ammessi nel processo amministrativo, il Codice del processo ha previsto la possibilità di esperire, oltre alle tradizionali richieste di documenti e chiarimenti, tutti quelli previsti dal codice di procedura civile, tra cui la prova testimoniale, la verificazione e la consulenza tecnica, esclusi il giuramento e l’interrogatorio formale.
La natura tradizionalmente documentale del sistema probatorio può rendere, talvolta, la fase istruttoria meramente eventuale, in quanto il giudice potrebbe decidere esclusivamente sulla base dei documenti e degli atti presentati dalla parti al momento della costituzione. Qualora, invece, si rendesse necessaria un’ulteriore istruzione della causa, il Presidente della Sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell’istruttoria. L’assunzione del mezzo di prova può avvenire su istanza motivata di parte ovvero d’ufficio, sia monocraticamente che collegialmente; in quest’ultimo caso, esigenze di concentrazione ed economia processuale impongono che si provveda mediante un’ordinanza con cui si fissi anche la data della successiva udienza per la trattazione del ricorso.
La decisione sulle prove da acquisire nel giudizio è adottata, solitamente, mediante ordinanza.
Prova. Diritto processuale civile