PROTEZIONE AMBIENTALE
La normativa nazionale relativa alla p.a. (comunemente definita ''tutela ambientale''), intesa come protezione e pianificazione delle risorse naturali, risale ai primi decenni del Novecento, con una serie di direttive a carattere episodico e frammentario, volte alla risoluzione di problematiche puntuali; occorrerà, però, attendere gli anni Settanta e Ottanta per la formulazione di una legislazione organica che ricomponga la precedente disciplina caratterizzata da disposizioni disomogenee e frequentemente non coerenti fra di loro.
Solo con l'approvazione della l. 8 agosto 1985 n. 431 (meglio nota come legge Galasso) − che convertiva in legge, con modificazioni, il D.L. 27 giugno 1985 n. 32, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale − si ebbe la prima legge quadro per la difesa del territorio nazionale nei suoi aspetti naturalistici. Tale legge ha finora incontrato, malgrado le normative d'attuazione, talune difficoltà applicative lasciando ancora irrisolti molti problemi di gestione dei Piani Territoriali Paesistici (PTP).
In materia d'inquinamento atmosferico la normativa di riferimento è rappresentata da diverse disposizioni emanate nel 1988 e in particolare dal d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 che, recependo alcune direttive CEE promulgate agli inizi degli anni Ottanta e verso le quali l'Italia si era dimostrata gravemente inadempiente, disciplina le procedure autorizzative all'adeguamento o alla nuova costruzione di impianti, alle nuove competenze dello stato, alle funzioni del ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro della Sanità, e propone un quadro più articolato, rispetto alla normativa precedente, delle competenze assunte dalle regioni e dalle province autonome. Non esiste, invece, in Italia una normativa quadro di tutela dall'inquinamento da rumore, mentre numerose sono le direttive settoriali emanate in campo comunitario concernenti le emissioni sonore. Il d.P.C. 1° marzo 1991 disciplina, anche se non si caratterizza ancora come testo quadro in materia, le precedenti disposizioni fissando i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi a inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica e delle emissioni sonore.
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento la legge quadro è rappresentata dalla l. 10 maggio 1976 n. 319, nota come legge Merli, mentre in materia di protezione del suolo, e in particolare dello smaltimento e stoccaggio dei rifiuti solidi, il provvedimento quadro è rappresentato dal d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, di derivazione comunitaria. La crescente attenzione dell'opinione pubblica verso le problematiche ambientali in senso generale, comprendenti cioè non solo la tutela del paesaggio in senso stretto, ma anche la gestione e valorizzazione delle risorse, la prevenzione e tutela dagli inquinamenti, la difesa della salute pubblica, e, non ultima, la necessità di adeguare l'azione di governo ad altre esperienze di paesi europei, ha portato alla nascita del ministero dell'Ambiente, con la l. 8 luglio 1986 n. 349.
Con il D.L. 4 dicembre 1993 n. 496, convertito in l. 21 gennaio 1994 n. 61, viene istituita l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA), oltreché prevista l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente delle Agenzie regionali e provinciali. Si tratta di una nuova normativa che, stabilendo le funzioni del nuovo organo, opera un riordino delle varie commissioni e comitati tecnico-scientifici, sia del ministero dell'Ambiente che di altri ministeri ed enti pubblici, con competenza in materia ambientale. Tali Agenzie hanno carattere essenzialmente tecnico-scientifico, con compiti e funzioni di coordinamento delle ricerche, studi e indagini, sia di base che applicativi, finalizzati alla conoscenza e al monitoraggio dei diversi fenomeni ambientali; di formulazione di proposte e pareri concernenti i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; di sviluppo delle azioni di supporto alla programmazione e pianificazione ambientale e territoriale, con esclusione delle funzioni tecnico-amministrative spettanti ai Servizi tecnici nazionali e di quelle di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e d'igiene e sanità pubblica competenti al Servizio sanitario nazionale.
Il coordinamento nazionale di tali attività è affidato all'ANPA, che si avvale della collaborazione delle Agenzie regionali e provinciali, organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree d'intervento e articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali. Sulle Agenzie regionali e provinciali l'ANPA esercita un'attività d'indirizzo delle metodologie applicative, al fine di renderle omogenee a livello nazionale e, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, può prevedere la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle sue funzioni.
Oltre a esercitare attività di consulenza e supporto tecnico scientifico per il ministero dell'Ambiente e, sulla base di apposite convenzioni, per altre amministrazioni ed enti pubblici, l'ANPA si può avvalere della collaborazione dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) e di altri enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati per l'individuazione delle attività di ricerca finalizzate all'espletamento dei suoi compiti. All'ANPA vengono trasferite, tra l'altro, le iniziative e le dotazioni tecniche relative al Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) − che è stato previsto nella l. 11 marzo 1988 n. 67 ed è finalizzato alla redazione della ''relazione sullo stato dell'ambiente'' secondo la l. 349/86 −, nonché i compiti e le relative dotazioni tecniche della Direzione per la Sicurezza nucleare e la Protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), ed è previsto un rapporto di coordinamento e integrazione con l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM), per le attività relative all'ambiente marino.
Vengono, inoltre, affidate all'ANPA le attività di cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e, in quanto facente parte del Sistema statistico nazionale, con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT) e con altre organizzazioni internazionali. L'ANPA, che è sottoposta al controllo della Corte dei conti e che si può avvalere del patrocinio dell'Avvocatura dello stato, ha personalità giuridica ed è posta sotto la vigilanza del ministero dell'Ambiente.
Per la p.a. v. anche ambiente e inquinamento, in questa Appendice.
Bibl.: G. Furitano, La legislazione in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale, Milano 1989; G.L. Bulsei, Le politiche ambientali: intervento pubblico e regolamentazione sociale, Torino 1990; M. Di Fidio, Tutela dell'ambiente naturale: difesa, gestione e sviluppo della natura e dei paesaggi, Milano 1991; A. Gustapane, La tutela globale dell'ambiente dalla legge 349 del 1986 alle leggi 142 e 241 del 1990, ivi 1991; Regione autonoma della Sardegna, Assessorato della difesa dell'ambiente, L'ambiente e la sua protezione, Atti del Convegno di studi giuridici, Cagliari 19-20-21 aprile 1991, a cura di C. Murgia, Milano 1991; M. Storto, Legislazione ambientale, Roma 1992; S. Maglia, M. Santoloci, Il codice dell'ambiente, Piacenza 1993.