proprieta intellettuale
proprietà intellettuale Insieme di diritti legali volti ad assicurare la tutela delle creazioni della mente umana in campo scientifico, industriale e artistico. Possono essere protetti da p. i. invenzioni, lavori letterari e artistici, simboli, nomi, immagini e disegni. Il concetto stesso di p. i. è a sua volta suddivisibile in almeno due distinte categorie: la proprietà industriale e il copyright (➔).
Nella proprietà industriale rientrano i brevetti, i marchi e i modelli di utilità, mentre nella categoria del copyright rientrano i lavori artistici, letterari e di disegno architettonico. I diritti di p. i. si esprimono, quindi, in diverse forme, a seconda del tipo di prodotto cui sono associati. I diritti di proprietà industriale sono a loro volta suddivisi in due principali categorie. La prima fa riferimento ai marchi e ai segni distintivi. La protezione di tali elementi mira a stimolare e ad assicurare una competizione equa, oltre a proteggere i consumatori, permettendo loro di effettuare scelte informate tra vari beni e servizi. Questa protezione ha durata indefinita, in funzione del carattere distintivo che tale segno mantiene nel tempo. Si tratta, in particolare, di marchi registrati, quando la protezione di un segno distintivo di un prodotto o di un’impresa (per es. un logo) gode di una protezione legale rafforzata a seguito della registrazione del medesimo presso l’Ufficio italiano dei brevetti. In questo caso specifico, la copertura dura 10 anni ed è generalmente estendibile per periodi di uguale durata. La seconda categoria, invece, riguarda i diritti di proprietà volti a stimolare l’innovazione. Tra essi, il principale meccanismo di protezione è il brevetto (➔), ma esistono anche i modelli di utilità. L’obiettivo sociale alla base di tali strumenti è la protezione dei risultati degli investimenti nello sviluppo dell’invenzione, al fine di incentivarli. Gli investimenti in ricerca e sviluppo sono, per loro natura, affetti da incertezza e, spesso, il prodotto o l’innovazione tecnica risultanti sono facilmente appropriabili (copiabili) da terzi a un basso costo. In tali casi, strumenti di protezione consentono all’investitore di proteggere le innovazioni effettuate, riducendo il livello di incertezza insito nelle scelte di investimento in ricerca e sviluppo. Gli strumenti di questo secondo insieme di diritti industriali hanno durata finita: il brevetto solitamente ha una durata di 20 anni.
Il copyright invece riguarda il diritto in capo ad autori per lavori artistici e letterari, quali libri e altri scritti, composizioni musicali, dipinti, sculture, film e programmi per computer. Questi diritti hanno una durata di 70 anni dopo la morte dell’autore e si estendono anche ad altri analoghi prodotti, quali fonogrammi, suoni e broadcasting. La legge sul diritto d’autore (l. 633/1941), alla sua origine dedicata solo alla tutela dei prodotti relativi alla scrittura, è stata aggiornata nel 2000 (l. 248/2000) con estensione in modo esplicito della protezione a molte nuove tipologie di creazioni, per es. ai programmi informatici, ai materiali audiovisivi e opere filmiche; per questi ultimi l’estensione è stata ulteriormente ribadita nella legge del 2001 sull’editoria (l. 62/2001).
I diritti di p. i. vengono assicurati dai Paesi per due principali motivi: da un lato, offrendo una protezione legale del prodotto, forniscono l’incentivo al creatore di investire nella creazione e allo stesso tempo regolano l’accesso da parte di terzi a tale prodotto; dall’altro lato, mirano a stimolare la creatività rendendo disponibile al pubblico l’oggetto della creazione, favorendo così la disseminazione della conoscenza generata e quindi promuovendo sviluppo economico e sociale. Da un punto di vista economico, il diritto di p. i. mira a proteggere i produttori di beni e servizi intellettuali, assicurando loro un monopolio temporaneo al controllo dell’utilizzo di tali prodotti. Questi diritti non si applicano all’oggetto fisico in cui la creazione è contenuta, bensì alla creazione intellettuale in quanto tale, l’idea, il bene immateriale. ● Per quanto riguarda il copyright, a partire dagli anni 2000 si è assistito alla generazione di strumenti alternativi per la tutela dei diritti di creazione di prodotti dell’ingegno. In particolare il copyleft, generato dai creatori e utilizzatori di prodotti informatici. Esso consiste nel rendere completamente disponibile al pubblico la creazione generata, con il vincolo che chi utilizza tale prodotto è obbligato a mantenerlo disponibile a tutti anche nelle sue parti modificate (➔ open source).