pronto soccorso
L’organizzazione del soccorso intra- ed extraospedaliero
La prestazione medica immediata e sollecita, eseguita in caso di incidenti, infortuni, malori improvvisi è oggi definita in Italia da un insieme di norme iscritte in un coerente quadro normativo e si articola su una organizzazione strutturata dell’intervento.
Il sistema di soccorso e di emergenza sanitaria è stato istituito con il d.p.r. 27 marzo 1992. Questo documento autorizza il governo a emanare un atto di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale. Questo livello assistenziale di emergenza sanitaria è costituito dal sistema di allarme sanitario e dal sistema di accettazione e di emergenza sanitaria. Il sistema di allarme sanitario è, a sua volta, assicurato dalla centrale operativa, cui fa riferimento il numero unico telefonico nazionale 118. Alla centrale operativa affluiscono le richieste di intervento per emergenza sanitaria ed essa garantisce il coordinamento di tutti gli interventi nell’ambito territoriale di riferimento. La responsabilità medico-organizzativa della centrale operativa è attribuita a un medico ospedaliero operante nella medesima area dell’emergenza. La centrale operativa è attiva per 24 ore al giorno e si avvale di personale infermieristico adeguatamente addestrato, nonché di competenze mediche di appoggio. Gli interventi di emergenza sono classificati con appositi codici (d.m. 15 mag. 1992). L’attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario nazionale. Il Governo determina gli standard tipologici e di dotazione dei mezzi di soccorso e i requisiti professionali del personale di bordo. Con l’Atto d’intesa Stato-Regioni del 17 maggio 1996 sono state attribuite alle regioni maggiori competenze e responsabilità nell’ambito della pianificazione e dell’organizzazione dei servizi sanitari. L’ospedale sede di pronto soccorso deve assicurare, oltre agli interventi diagnostico-terapeutici di urgenza, compatibili con le specialità di cui è dotato, almeno il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, nonché garantire il trasporto protetto ad altra struttura di livello più adeguato. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con il d.m. 15 dic. 1987, ha stabilito la classificazione delle autoambulanze, in relazione alla funzione da assolvere: autoambulanze di tipo A, con carrozzeria definita «autoambulanza di soccorso », attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e dotate di specifiche attrezzature di assistenza per il servizio di pronto soccorso; autoambulanze di tipo B, con carrozzeria definita «autoambulanza di trasporto», attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza. Le Regioni, rispettando oltre a rispettare quanto stabilito dal DM 15 mag. 1992, implementano il sistema di soccorso emanando norme regionali aggiuntive per l’ottimale adeguamento del servizio alle esigenze territoriali.
Il sistema di emergenza è caratterizzato da un insieme di componenti diverse: il cittadino, che deve essere informato sul corretto utilizzo del sistema di emergenza ed essere messo in grado di valutare a chi richiedere l’intervento di soccorso e quali dati sia necessario fornire per ottenere un intervento di soccorso adeguato, in modo da ridurre richieste improprie che gravino sul carico di lavoro delle strutture dedicate all’emergenza (118 e presidi ospedalieri); il medico di medicina generale e i medici del servizio di continuità assistenziale, che sono tenuti a rispondere alle richieste di soccorso, valutarle e richiedere, se necessario, l’intervento del Servizio 118; l’operatore della centrale 118, che, ricevuta la richiesta di soccorso, assegna un codice colore di gravità in base alle valutazioni e invia il mezzo di soccorso ritenuto adeguato e più vicino al luogo in cui è stato segnalato l’evento; il sistema ospedaliero, dove, eseguito l’intervento di soccorso, il paziente viene trasportato, e che può essere il presidio ospedaliero di riferimento o, su segnalazione della centrale operativa, il presidio ospedaliero in grado di affrontare e risolvere il problema presentato.
L’organizzazione regionale ospedaliera dell’emergenza, comprende:
• Punti di primo intervento, fissi o mobili, in cui è possibile effettuare interventi minori, stabilizzare e richiedere il trasporto presso un presidio ospedaliero idoneo.
• I pronto soccorso ospedalieri, che assicurano gli accertamenti diagnostici e gli interventi necessari a risolvere il problema presentato provvedendo, se necessario, alla stabilizzazione del paziente e al suo trasferimento protetto in un presidio ospedaliero di livello superiore.
• I dipartimenti di emergenza e accettazione di primo livello, che assicurano livelli di assistenza adeguati e caratterizzati dalle funzioni di pronto soccorso e accettazione, osservazione e breve degenza, rianimazione. Questi dipartimenti assicurano, inoltre, interventi diagnostico-terapeutici di medicina e chirurgia generale, ortopedia, traumatologia e cardiologia, e rappresentano il riferimento, per area territoriale, delle due strutture precedenti, tramite collegamenti tecnico-organizzativi.
• I dipartimenti di emergenza e accettazione di secondo livello (o DEA di secondo livello), che rappresentano e offrono il livello di assistenza più elevato, assicurando le funzioni di più alta qualificazione legate all’emergenza quali la cardiochirurgia, la neurochirurgia, la terapia intensiva neonatale, la chirurgia vascolare, la rianimazione e la chirurgia toracica, secondo le indicazioni previste dalla programmazione regionale.
Francesco Aguglia
Marianna Suppa