promotore finanziario
Figura professionale abilitata alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento al di fuori della sede di una banca, di una Società di Intermediazione Mobiliare (➔ SIM) o di una Società di Gestione del Risparmio (➔ SGR) per cui opera (d. legisl. 58/1998, art. 31, o Testo Unico della Finanza, TUF). Per esercitare la professione è necessaria l’iscrizione all’Albo unico nazionale gestito dall’APF (Albo dei Promotori Finanziari). Il p. f. è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel TUF e specificati dal regolamento della CONSOB (➔). In ogni caso, l’intermediario è obbligato a svolgere attività di monitoraggio e controllo sull’attività dei promotori di cui si avvale. Gli investitori godono delle tutele fornite dalle regole di condotta cui i p. f. devono attenersi (trasparenza e correttezza nella prestazione dei servizi e attività di investimento, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati). Il p. f. deve altresì svolgere una funzione informativa, affinché il cliente possa comprendere la natura e i rischi dell’investimento ed effettuare scelte ponderate e consapevoli. Ulteriore tutela per l’investitore deriva dalla possibilità di recedere dal contratto sottoscritto con il p. f. entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione, senza il sostenimento di spese o corrispettivo (art. 30, 6° co. TUF). Il compito del p. f. non si esaurisce con la sottoscrizione del contratto di investimento; si estende all’assistenza continua anche nel postvendita.