professione
professióne s. f. – L’esercizio di una disciplina (o di un’arte) per guadagno o per diletto, al di fuori di ogni rapporto di subordinazione; conseguentemente sarà professionista colui che esercita la professione. Gli ordini professionali designano quindi le comunità di coloro che per titolo o capacità acquisita possono esercitare una determinata p., per il cui esercizio, appunto, sono richiesti titoli e capacità determinate. Le relative organizzazioni espressione di ogni p. hanno il potere di valutare, sulla base di norme di legge, titoli e capacità per l’esercizio delle p. stesse e perciò di determinare l’ambito della loro stessa plurisoggettività. Le organizzazioni professionali sono rette da organi i cui titolari sono designati dagli stessi iscritti attraverso procedimenti elettorali. La vigilanza è esercitata dal ministero di settore. Nell’ambito dell’organizzazione professionale l’ordinamento generale garantisce l’autonomia dei componenti, ne disciplina il comportamento, provvede alla tutela degli interessi del gruppo, nonché della collettività destinataria complessivamente considerata. L’organizzazione professionale, essendo proiezione del naturale assetto sociale che si determina tra coloro che svolgono la medesima funzione di rilevanza pubblica, è connessa all’ordinamento sociale nel quale affonda le sue radici e dal quale scaturisce il riconoscimento normativo effettuato dal legislatore. L’intervento normativo si spiega solo nell’esigenza di tutela di beni specificamente protetti dalla Costituzione, la quale impone a tal fine uno specifico esame di stato «per l’abilitazione all’esercizio professionale» e l’iscrizione all’albo (art. 33, comma 5, Cost.). Avuto riguardo alle finalità perseguite, si rileva il carattere generale delle stesse, nel senso che la singola categoria viene entificata dal legislatore per attribuire un centro di imputazione giuridico alla realizzazione di tutte le sue esigenze. L’organizzazione professionale esaurisce ogni necessità funzionale del gruppo di cui è espressione provvedendo alla gestione dei bisogni esistenti e adeguandosi ai suoi mutamenti in una continua evoluzione che costituisce il segno della sua natura di ente autonomo. Agli ordini di professionisti è riservata la tutela del gruppo di appartenenza, la dignità delle funzioni individualmente esercitate dai singoli, il prestigio di cui la p. e i suoi operatori devono essere circondati nel contesto sociale, dal quale discende di conseguenza l’affidamento dei terzi e la garanzia di un corretto e adeguato esercizio del ministero professionale, che implica prestazioni personali infungibili che incidono su beni e valori individuali e collettivi. Principale compito delle organizzazioni professionali, che costituisce funzione di carattere pubblico tesa alla cura di un interesse assunto dalla legge come pubblico, è quello della tenuta degli albi (registri in cui i professionisti sono iscritti), che significa il governo dello stesso esercizio professionale (la p. può essere esercitata solo dagli iscritti), con i relativi poteri circa l’ammissione, la sospensione, l’espulsione dei professionisti dall’albo (e quindi i connessi poteri disciplinari). Di grande rilievo pratico i poteri attribuiti alle organizzazioni professionali circa la determinazione delle tariffe relative alle prestazioni professionali degli iscritti. Al di là delle funzioni espressamente loro attribuite dagli atti normativi, le organizzazioni professionali, come esponenziali delle rispettive categorie, ne rappresentano comunque gli interessi assumendo ogni necessaria iniziativa (capacità di iniziativa politica, capacità negoziale), in campo sia strettamente professionale sia culturale e sociale. Alcuni ordini professionali (come quello degli avvocati e procuratori), attraverso una loro organizzazione centrale (che per gli avvocati e procuratori è il Consiglio nazionale forense), esercitano funzioni di natura giurisdizionale (Corte cost. n. 284/1986).