procedimento amministrativo
procediménto amministrativo locuz. sost. m. – Con espressioni che possono ritenersi fungibili tra loro si parla di procedimento o procedura o processo per riferirsi all’insieme di atti collegati logicamente e giuridicamente tra loro, che devono essere compiuti perché si possa validamente pervenire all’emanazione di una legge, di una sentenza o di un atto amministrativo. Procedimento è usato più frequentemente per gli atti amministrativi, processo per gli atti giurisdizionali, ma la fungibilità tra i tre termini deve essere tenuta presente perché l’esperienza del collegamento fra più atti preordinati a un unico effetto, presenta elementi di comune regolamentazione e pone esigenze collegate tra loro nell’esercizio del potere amministrativo, come nell’esercizio dei poteri legislativo e giudiziario. Alcune esigenze, come quelle del contraddittorio, della ponderazione degli interessi in gioco, della partecipazione, del rispetto del diritto di difesa, avevano da tempo sollecitato un intervento normativo che disciplinasse da un lato il potere autoritativo della Pubblica amministrazione e dall’altro la posizione del privato. Le regole procedimentali erano dovute a una giurisprudenza puntuale, ma hanno trovato un rigoroso collocamento solo con la l. 241/90 e successive modifiche, che ha definitivamente consacrato i principi che sottendono all’esercizio della funzione della Pubblica amministrazione. La legge richiamata ha avuto la duplice finalità di democratizzazione e semplificazione nel p. a. ed è stata elaborata con l’intento di salvaguardare la partecipazione dei cittadini all’azione amministrativa fin dalla fase della sua impostazione. Ciò è stato consentito sia attraverso la puntuale informativa del privato del procedimento che si andava a percorrere sia attraverso la possibilità di accesso agli atti procedimentali. Del p. a. possono ipotizzarsi varie classificazioni correlate alla finalità perseguita dall'amministrazione. In generale il procedimento espropriativo è rappresentato dalla finalità di incidere su un diritto reale spogliando il privato di un bene per acquisirlo a fini pubblici; il procedimento concessorio, derogando alla parità dei cittadini, attribuisce solo a uno la possibilità di fruire di un bene o svolgere un servizio; mentre con il procedimento autorizzatorio, attraverso una comparazione di interessi pubblici con un interesse privato, si consente a un privato l’esercizio di un suo diritto. L’apertura del procedimento può avvenire, a seconda del tipo di potere di cui trattasi, a richiesta di parte oppure a iniziativa di ufficio. La legge citata distingue il caso in cui il procedimento consegua obbligatoriamente a una istanza, dal caso in cui debba essere iniziato d’ufficio. Dal momento di apertura del procedimento decorrono i termini, fissati ai sensi dell’art. 2, nei quali le Amministrazioni devono concludere il procedimento stesso. Sia nel caso di domanda di parte sia in quello di iniziativa di ufficio, produce in capo all’Amministrazione competente obbligo giuridico di procedere. L’avvio del procedimento comporta un altro adempimento da parte dell’Amministrazione procedente: l’individuazione del responsabile del procedimento. L’istruttoria procedimentale consiste nell'acquisizione di atti, fatti e operazioni che saranno di supporto nella decisione che l'autorità andrà ad assumere in ordine a una determinata situazione. Il procedimento si conclude con un atto di tipo unilaterale, dotato di imperatività, imputato a un'autorità amministrativa designata dalla legge.