PROBULEUMA (προβούλευμα)
Con questo termine, significante "deliberazione preliminare", s'indicava anticamente in Atene una proposta di decreto o di legge presentata alla discussione in un'adunanza dell'assemblea popolare. Nel classico governo democratico ateniese, nel quale l'autorità legislativa del senato (βουλή) era chiamata a collaborare in armonia d'intenti e di funzioni con l'autorità esecutiva dell'assemblea, anche il compito di fissare norme utili allo svolgimento della vita civile era armonicamente suddiviso fra i due poteri. Al senato spettava lo studiare e il discutere le varie questioni, sia che si trattasse d'introdurre un'importante modificazione nel codice delle leggi, sia che convenisse testimoniare la gratitudine dello stato ad una persona straniera che degli Ateniesi, in qualche modo, si fosse resa benemerita. Ogni proposta più o meno discussa nell'ambito del senato finiva nella redazione di un probuleuma da presentarsi all'assemblea popolare. Questo probuleuma era, a seconda delle varie questioni, più o meno esteso, più o meno precisamente formulato: poteva essere una semplice proposta, quasi una traccia offerta alla discussione dell'assemblea, oppure anche un decreto compiuto in ogni sua parte. Nell'età più antica ogni probuleuma doveva provenire dal senato, ché un decreto al quale mancasse il probuleuma senatorio non era considerato legale. Anche quando, per necessità di cose, una proposta doveva essere fatta all'assemblea popolare da altri magistrati che non fossero i senatori oppure da commissioni alle quali il popolo avesse dato qualche speciale incombenza, sempre tale proposta doveva essere discussa ed approvata dal senato, il quale poi la presentava all'assemblea popolare. Solamente nei casi di eisangelia, cioè di accuse mosse contro magistrati in carica da parte dell'assemblea popolare, era lecito a quest'ultima (e lo richiedeva il senato stesso) formulare un probuleuma che poi, naturalmente, veniva discusso dal senato ed aveva bisogno della sua approvazione per essere mandato ad effetto. Questa esclusiva appartenenza del probuleuma alle mansioni del senato cessò verso il principio del sec. IV a. C., e l'incarico di redigere il probuleuma cominciò ad essere affidato anche ad altri magistrati, come agli arconti, agli strateghi, ai segretarî. Tale consuetudine andò sempre più affermandosi, man mano che decadeva l'autorità del senato, e si conservò attraverso l'età ellenistica fino a quella romana. Infine bisogna osservare che, per quanto sappiamo, solamente in Atene e nelle sue cleruchie esisteva l'uso del probuleuma.
Bibl.: H. Swoboda, Die griechischen Volksbeschlüsse, Lipsia 1890, passim; G. G. Brandis, in Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie, V, col. 2183 segg.; W. Larfeld, Griechische Epigraphik, 3ª ed., Monaco 1914, pp. 333, 345, 350; G. Busolt, Griechische Staatskunde, I, Monaco 1920; II, ivi 1926, passim.