PROBIVIRI
. La legislazione italiana recente ha completamente riformato la disciplina giuridica dei rapporti di lavoro; quindi l'esposizione della competenza e della funzione dei probiviri ha, per quanto riguarda l'ordinamento giuridico italiano, valore solamente storico, perché anche i collegi dei probiviri sono stati aboliti, così come tutte le altre giurisdizioni speciali create per la risoluzione delle controversie individuali e collettive del lavoro. È peraltro da osservare che lo studio della competenza di quei collegi è anche oggi importante, perché essa forma parte della complessa e unitaria competenza della magistratura del lavoro e perché, inoltre, indica il progresso compiuto in questo campo del diritto pubblico.
I iullegi dei probiviri furono creati sul modello francese e belga. Già una commissione d'inchiesta, nominata il 3 febbraio 1878 per ricercare le cause dei frequenti scioperi, presentava una relazione auspicante la costituzione dei collegi di probiviri; ma soltanto con la legge 15 gennaio 1893 n. 293 il nuovo organo fu istituito. Questa legge prevedeva la nomina, da farsi con decreto reale, su proposta dei ministri di Grazia e giustizia e del Commercio e dell'agricoltura, di collegi di probiviri per la conciliazione delle controversie che insorgessero fra imprenditori e operai o anche fra operai, nei luoghi ove esistevano fabbriche o imprese industriali, per ogni industria o gruppo d'industrie affini. Questi collegi dovevano essere paritetici, e comprendere, oltre a un presidente nominato fra persone estranee alle aziende interessate, e scelto tra funzionarî dell'ordine giudiziario o tra persone idonee alla carica di conciliatore, un numero uguale d'industriali e di operai eletti dai componenti delle due categorie, in numero non inferiore a dieci né superiore a venti.
La competenza conciliativa si prevedeva per le materie seguenti: salario pattuito o da pattuirsi; mercede per lavoro eseguito, da eseguirsi o in corso di esecuzione; eventuali imperfezioni nell'opera; compensi spettanti per cambiamenti apportati sia nella qualità delle materie prime sia nei modi di lavorazione; determinazione od osservanza delle ore di lavoro; risoluzione del contratto di lavoro e ogni questione concernente le indennità per l'abbandono delle fabbriche e per il licenziamento in tronco; valutazione di ogni danno derivante all'operaio nell'esercizio del suo lavoro o arrecato dall'operaio a oggetti della fabbrica. Gli stessi collegi erano anche competenti a decidere, in via contenziosa, ma sempre dopo l'esperimento infruttuoso della conciliazione, sulle stesse materie, quando il valore della domanda non superasse le lire duecento (tale limite fu elevato, con la legge 20 marzo 1921, n. 303, a lire mille). Ogni collegio di probiviri, date le funzioni a esso demandate, comprendeva in sé un ufficio di conciliazione e una giuria. La giurisdizione dei probiviri era, in sostanza e in un certo senso almeno, una giurisdizione in materia commerciale (arg. ex art. 3, n. 8 e art. 54 cod. comm.), ma da essa erano escluse le imprese dirette allo scambio e alla vendita dei prodotti, nonché quelle dirette allo sfruttamento dell'agricoltura; riguardava inoltre solamente i rapporti di lavoro concernenti gli operai e non gl'impiegati.
Si auspicò, dopo l'istituzione di questi collegi, la loro estensione anche all'agricoltura e al commercio, mentre varie proposte di riforma furono discusse così in dottrina come innanzi alle Camere. La guerra mondiale ebbe ripercussioni notevolissime su questo movimento legislativo. È da ricordare il r. decr. 26 giugno 1915, n. 993, sulla mobilitazione industriale, il quale dispose che ogni controversia insorgente nelle industrie mobilitate fosse devoluta a uno dei comitati paritetici fra operai e industriali, esistenti nelle varie regioni; è da ricordare ancora il decr. luogoten. 13 ottobre 1918, n. 1672, che modificò la struttura e la competenza dei collegi arbitrali. A parte norme particolari, dirette a rendere più rapido il metodo di nomina dei membri componenti quei collegi, rilevante è la nuova competenza preveduta per la "conciliazione delle controversie di carattere collettivo e per la decisione dei conflitti per la modificazione di patti di lavoro già esistenti e per la determinazione di nuovi".
Le decisioni della giuria dei probiviri non erano soggette ad appello, salvo, entro giorni dieci dalla notifica della sentenza, per motivi d'incompetenza o per eccesso di potere; la cognizione sul gravame era demandata al pretore o al tribunale, secondo il valore della controversia. La legge 3 aprile 1926, creatrice della magistratura del lavoro (v. lavoro), affidò a questa la decisione su tali appelli; infine, accogliendo i voti formulati dal Gran Consiglio del fascismo, il r. decr. legge 26 febbraio 1928, n. 471, abolì i collegi dei probiviri e affidò la risoluzione delle relative controversie a pretori e tribunali, agenti come magistrati del lavoro nei limiti della loro ordinaria competenza per valore.
Bibl.: Massimario della giurisprudenza dei probiviri, Roma 1912, con introd. di E. Redenti; F. Pergolesi, Diritto processuale del lavoro, I, Bologna 1929, pag. 57 segg.; N. Jäger, Le controversie individuali del lavoro, Padova 1929 (4ª ed., 1935).