PRIVILEGIO
. Il termine privilegium indicava nel diritto romano una norma giuridica eccezionale che derogava a una norma oenerale e si distingueva dal ius singulare in ciò, che anche questo derogava alla norma generale, ma era suggerito dall'aequitas, mentre al privilegium un siffatto fondamento mancava. I Romani, anche se talvolta lo chiamavano ius singulare, con questo concettualmente non lo confondevano. Più spesso era condizione di favore a una persona o a una classe di persone; l'esenzione da un peso o da altra regola gravosa. Ma nel più tardo periodo del diritto romano i confini tra le due specie di norme si offuscano e storicamente si dà il nome di privilegio a norme che all'aequitas non contraddicono. E così, quando il termine "privilegio" è adoperato per indicare quella posizione di preferenza che hanno alcuni creditori nel rapporto obbligatorio, per cui essi possono essere soddisfatti prima di altri sul patrimonio del comune debitore, non esprime certo quella contrapposizione all'aequitas che originariamente esprimeva.
Diritto privato. - Chi ha un'obbligazione da adempiere, vi è tenuto con tutti i suoi beni (art. 1948 cod. civ.); se più siano i creditori, questi, di regola, hanno uguale diritto sui beni del debitore (art. 1949) e, qualora i beni non siano sufficienti a soddisfare tutti, i varî crediti subiscono una proporzionale riduzione. Di regola, è stato detto; perché vi sono casi in cui alcuni creditori hanno diritto di preferenza, o prelazione, e cioè hanno diritto di essere soddisfatti prima degli altri. Le cause legittime di prelazione sono i privilegi e le ipoteche (art. 1950). L'ipoteca trae origine dalla convenzione delle parti o dalla legge (v. ipoteca); i privilegi derivano soltanto dalla legge, ad eccezione del pegno (v. pegno), che trova la sua origine in un contratto tra le parti.
Il privilegio è il diritto di prelazione che la legge accorda in riguardo alla causa, cioè alla qualità del credito (art. 1952); in altri termini, la legge tutela alcuni crediti a preferenza di altri per la loro natura meritevole di speciale protezione.
Il credito privilegiato è preferito a qualunque altro credito, anche se garentito da ipoteca (art. 1953). Tra più crediti privilegiati la legge, come vedremo, determina l'ordine di prelazione.
Il privilegio non è un diritto reale; esso in sostanza non è che un beneficio accordato ad alcuni crediti di essere preferiti agli altri nel concorso sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni del debitore. Ma esso non attribuisce al creditore alcun diritto su questi beni; eccezione fatta per il pegno, che la legge impropriamente pone tra i privilegi ed è invece un diritto reale. Quindi il creditore privilegiato non ha diritto di perseguire i beni quando siano usciti dal possesso del debitore; la legge, come si vedrà, fa eccezione per i mobili che guarniscono la casa locata e per i frutti del fondo locato, ma questa particolare eccezione, dettata da ragioni di pratica utilità, non basta per attribuire al privilegio il carattere di diritto reale.
I privilegi possono cadere su beni mobili e su immobili; e possono essere generali o speciali, secondo che cadono su tutti i beni del debitore, oppure su determinati beni. Alcuni privilegi sui mobili sono generali, altri speciali; i privilegi sugl'immobili sono soltanto speciali.
A) Privilegi generali sui mobili. Sono cinque i crediti che hanno questo privilegio (art. 1956, 1957), e cioè i crediti riguardanti: 1. le spese di giudizio fatte per atti conservativi o di esecuzione sui mobili nell'interesse comune dei creditori. Le spese di amministrazione fatte da un amministratore nell'interesse comune dei creditori non rientrano tra le spese di giudizio, ma sono egualmente preferite, anzi lo sono ancor di più, perché, rappresentando un debito comune dei creditori fatto nel comune loro interesse, debbono essere prelevate prima di ogni distribuzione, prima ancora che si possano esercitare diritti di prelazione; 2. le spese funebri, necessarie secondo gli usi, in caso di morte del debitore; evidenti ragioni di umanità e di pietà giustificano questo privilegio; 3. le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore: anche qui concorrono ragioni di umanità; 4. i crediti riguardanti le somministrazioni di alimenti fatte al debitore per lui e la sua famiglia negli ultimi sei mesi, e il salario delle persone di servizio per ugual tempo. L'articolo 773 n. 1 del codice di commercio ha esteso questo privilegio agli operai, agl'istitori, ai commessi; 5. i crediti dello stato per ogni tributo dell'anno in corso e dell'antecedente, comprese le sovrimposte comunali e provinciali. Questo privilegio è basato su ragioni di carattere fiscale; non vi è compreso il tributo fondiario, garantito, come si vedrà, da privilegio sugl'immobili.
B) Privilegi speciali sui mobili. - Sono undici i crediti così privilegiati (art. 1958), e cioè: 1. crediti dello stato per i diritti di dogana e di registro e per ogni altro dazio o tributo indiretto sopra i mobili che ne furono l'oggetto; 2. i crediti per canoni dell'anno in corso e dell'antecedente sopra i frutti dei fondi anfiteutici; 3. i crediti dipendenti dal contratto di locazione, cioè pigioni, fitti, danni, ecc.; questo privilegio grava sui mobili che guarniscono la casa affittata, e anche sulle merci, se si tratta di negozio; se poi si tratta di fondo rustico, sulle cose che servono alla coltivazione e sui frutti. Una particolarità di questo privilegio è che, mentre gli altri non possono cadere che sulle cose del debitore, esso comprende anche i mobili appartenenti ad altri, purché siano sull'immobile (su tutte le cose invecta et illata, dicevano i giureconsulti romani) e ciò la legge dispone per evitare facili accordi fraudolenti. Un'altra particolarità di questo privilegio è che il creditore può perseguire i mobili, quando siano stati trasportati fuori della casa o del fondo, purché promuova la domanda entro quindici giorni, se si tratta di casa, entro quaranta, se si tratta di fondo rustico; 4. i crediti dipendenti dai contratti di massaria, mezzadria, colonia parziaria, tanto a favore del proprietario quanto del colono, sui frutti del fondo e sui mobili di cui è fornito; 5. le somme dovute per le sementi e i lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata, sui frutti della raccolta; 6. il credito garantito con pegno (v. pegno); 7. le spese fatte per la conservazione e per il miglioramento di cose mobili, sopra le medesime; 8. la somministrazione e la mercede degli albergatori sopra gli effetti dei viandanti esistenti nell'albergo; 9. i crediti per le spese di trasporto, di dogana, di dazio sulle cose trasportate; 10. i crediti d'indennità per gli abusi o prevaricazioni commesse da pubblici ufficiali sui valori dati per malleveria; 11. i crediti per le somme dovute dai contabili dello stato, da comuni o altri enti morali, sui valori dati per malleveria.
C) Ordine dei privilegi sui mobili. - La legge stabilisce quest'ordine negli articoli 1959 e 1960; la legge è minuta e precisa, per modo che queste disposizioni difficilmente dànno luogo a questioni. Quando esistono più crediti, di cui nessuno abbia ragione di preferenza, tutti concorrono in proporzione del loro ammontare (art. 1954).
D) Privilegi speciali su immobili e loro ordine. - Il credito per le spese del giudizio di espropriazione degl'immobili e quello del giudizio di graduazione è privilegiato sul prezzo degl'immobili espropriati, ed è preferito a qualunque altro (art. 1961). Il credito dello stato per il tributo fondiario dell'anno in corso e dell'antecedente, come pure le sovrimposte comunali e provinciali, sono privilegiati sugl'immobili del contribuente situati nel comune in cui il tributo si riscuote, e sopra i frutti, i fitti e le pigioni dei medesimi. Hanno anche privilegio i crediti dello stato per diritti di registro e per ogni tributo indiretto sugl'immobili che ne furono l'oggetto (art. 1962). Hanno infine privilegio sugl'immobili del debitore i crediti di cui sopra alle lettere A, n. 1, 2, 3, 4, ma con diritto di preferenza solo di fronte ai creditori chirografarî (art. 1963).
Diritto pubblico. - Le eccezioni e deviazioni dai principî di legge (civile o penale) stabilite in favore dei titolari di determinati organi costituzionali o amministrativi tendono, nel diritto pubblico odierno, a perdere il nome di privilegi e a essere invece chiamati prerogative o garanzie, in quanto esse vengono concesse, non alle persone per sé stesse, ma alle persone in quanto titolari di un organo, e quindi in considerazione, più che della persona, del vantaggio che l'organo e la funzione che esso compie ritraggono dal minore turbamento che tali privilegi (o prerogative) assicurano al suo titolare. Alcuni di questi privilegi, che a suo tempo avevano chiara ragione storica, hanno ora perduto gran parte del loro valore. Essi esistono però (più o meno estesi) in tutti gli ordinamenti moderni.
In Italia abbiamo:
a) per il re: 1. la cosiddetta inviolabilità (art. 4 dello statuto), che significa irresponsabilità penale e politica. Il re non può mai essere perseguito penalmente, né è responsabile degli atti che compie nell'esplicamento delle sue funzioni (nessun atto suo ha vigore, però, se non è munito della firma d'un ministro, e i ministri sono responsabili); 2. il raggiungimento della maggiore età a 18 anni compiuti (art. 11 dello statuto); l'inapplicabilità delle norme relative all'impedimento di età e ad alcuni impedimenti di parentela e affinità nel contrarre matrimonio (art. 69 cod. civ.); come pure l'inapplicabilità di alcune norme relative al consenso del genitore e tutore, alle opposizioni e alle pubblicazioni; la possibilità della celebrazione del matrimonio per procura (art. 82, 92, 99 cod. civ.); 3. l'esenzione nel disporre del suo patrimonio sia per atti tra vivi sia per testamento dalle norme che riflettono la legittima (art. 20 dello statuto); 4. l'impossibilità d'essere citato personalmente in materia civile: il processo deve essere instaurato in confronto del capo dell'amministrazione della Casa reale, nel luogo dove si svolge la causa (art. 138 cod. proc. civ.); 5. l'esenzione da alcune contribuzioni (ad es., imposta di ricchezza mobile sulla lista civile, ecc.) e franchigia postale e telegrafica;
b) per il reggente; egli deve ritenersi irresponsabile (penalmente e politicamente) durante la reggenza, e (come il re) anche dopo, per fatti compiuti durante la reggenza;
c) per i principi della famiglia reale: 1. le stesse esenzioni che per il re in ordine alle norme relative al matrimonio e quelle relative alle citazioni in un procedimento civile; 2. l'esenzione da alcune contribuzioni; 3. la facoltà di essere sentiti a domicilio come testimonî nei processi penali (art. 386, 450 cod. proc. pen.);
d) per i ministri: non possono essere responsabili per reati compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, se non dopo processo svoltosi avanti il senato, previa accusa della camera dei deputati (articoli 36 e 47 dello statuto);
e) per i componenti il Gran Consiglio del fascismo: non possono essere arrestati (salvo il caso di flagrante delitto) né sottoposti a processo penale o a provvedimenti di polizia senza l'autorizzazione del Gran Consiglio: così pure non può essere assunta alcuna misura disciplinare in loro confronto quali appartenenti al Partito nazionale fascista, se non dopo deliberazione del Gran Consiglio;
f) per i senatori: sono irresponsabili per le opinioni emesse e i voti dati, non possono essere arrestati né perseguiti (eccetto il caso di flagranza) che dietro ordine e richiesta del senato, non possono essere giudicati che dal senato (per i delitti funziona da giudice una commissione giudiziaria speciale di trenta senatori e trenta supplenti, nominati a ogni sessione dal senato; per le contravvenzioni giudica la commissione istruttoria, salvo appello);
g) per i deputati: la stessa irresponsabilità che per i senatori; il non poter essere arrestati (eccetto la flagranza) nel tempo di apertura delle sessioni; il non poter essere tradotti in giudizio in materia penale senza il consenso della Camera (è discusso se sia necessaria, per godere di tale privilegio, l'apertura della sessione);
h) per i prefetti, coloro che ne fanno le veci, i presidi e vicepresidi delle provincie, il governatore di Roma, i podestà: non possono essere sottoposti a procedimento (si ritiene soltanto penale) per fatti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni se non dopo l'autorizzazione del re, previo il parere del Consiglio di stato (eccettuati i reati elettorali)
i) per gli agenti di pubblica sicurezza (o coloro che legalmente richiesti hanno a tali funzionarî prestato assistenza): non si può procedere contro di essi per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso di armi o di altro mezzo di coazione fisica, senza autorizzazione del ministro della Giustizia (art. 16 cod. proc. pen.).
Per il trattato tra la Santa Sede e l'Italia (legge 27 maggio 1929 n. 810) è sacra e inviolabile la persona del Sommo Pontefice, i cardinali sono parificati ai principi del sangue, speciali privilegi sono stabiliti per le persone appartenenti alla corte pontificia e per i funzionarî dichiarati dalla Santa Sede indispensabili: inoltre nel concordato alcuni privilegi in materia militare e penale sono stabiliti per gli ecclesiastici.
A questi privilegi (dato il loro carattere) l'interessato non può rinunciare.
Si riallacciano a questi privilegi Ie immunità dalle leggi penali, di polizia e finanziarie che per consuetudine internazionale (sull'estensione della quale molto si discute) o per trattati speciali sono concesse ai capi di stato esteri, agli agenti diplomatici e al loro seguito, nonché alle persone dei consoli.
Diritto canonico. - Nel diritto canonico, come nel romano, col nome di privilegio, in senso largo, s'intende una prerogativa non comune a tutti i sudditi, ma propria a una certa categoria di persone; in tal senso si parla di privilegi di cardinali, parroci, religiosi. In senso più proprio però s'intende una disposizione con la quale il superiore concede un particolare favore a sudditi determinati.
Si chiama privilegio contra ius, se contiene una derogazione alla legge, cioè se dà facoltà di fare od omettere alcuna cosa che è dalla legge proibita o comandata; si chiama praeter ius, se si tratta di favori in cose non contemplate dalla legge. Il privilegio è "grazioso", se concesso per sola benignità del superiore; è "rimuneratorio", se in ricompensa di meriti; è "personale", se concesso direttamente a persone fisiche o morali; è "reale", se concesso all'uffizio, dignità, luogo, ecc., e mediante essi alle persone che con loro hanno relazione.
I privilegi si acquistano per diretta concessione dell'autorità competente; per comunicazione, cioè per estensione, permessa dal superiore, da un soggetto a un altro; per legittima consuetudine, e anche per prescrizione. Cessano per revocazione, per loro rinunzia accettata dal superiore; quelli personali con la morte della persona; quelli temporanei, concessi dal superiore con la clausola ad beneplacitum nostrum, con il cessare dalla carica da parte del superiore elargitore.
Per l'interpretazione e per l'uso dei privilegi vigono le note e classiche norme: 1. i privilegi di puro favore sono da interpretarsi in senso largo; in senso stretto invece quelli odiosi, cioè importanti gravame a terza persona; 2. il privilegio personale segue la persona dappertutto, e questa può farne uso in ogni luogo; 3. nessuno è obbligato ad usare del privilegio concesso soltanto in suo favore, se l'obbligo non sorge per altro motivo; 4. per il non uso o per l'uso contrario non cessano i privilegi favorabili; quelli onerosi possono cessare, se interviene la prescrizione legittima.
Bibl.: v., oltre ai trattati generali di diritto civile, M. Troplong, Commentaire des privilèges et hypothèques, Bruxelles 1844; F. Pochintesta, De privilegi e delle ipoteche secondo il codice civile italiano, Torino 1880; I. Luzzatti, Dei privilegi e delle ipoteche, 2ª ed., Torino 1895; M. Galdi, Trattato dei privilegi, Napoli 1902; A. Merignac, Traité des privilèges, Parigi 1903; G. Baudry-Lacantinerie e P. Loynes, Du nantissement, des privilèges et hypothèques, ivi 1899; L. Guillouard, Traité des privilèges et hypothèques, ivi 1896 segg.; E. Pacifici-Mazzoni, Trattato dei privilegi e delle ipoteche, Firenze 1908; E. Bianchi, Dei privilegi, Napoli 1916; G. P. Chironi, Trattato dei privilegi, delle ipoteche e dei pegni, 2ª ed., Torino 1918; M. Lombardi, Dell'origine e della natura dei privilegi, con particolare riguardo ai privilegi mobiliari, Vallo della Lucania 1923; C. Gasca, I privilegi nei rapporti con i terzi, Torino 1925; M. Ricca-Barberis, Estensione del privilegio del bestiame, in Temi Lombarda, 1930, pp. 649-654; P. Germani, Sulla natura giuridica dei privilegi, in Riv. dir. agrario, Firenze 1934. - Per il diritto canonico v.: Codex iuris canonici, dal can. 63 al 79; M. Conte a Coronata, Institutiones iuris canonici, I, Torino 1928, tit. V°.