PRIMICERIO
. Il termine, già usato come equivalente a "primo" da S. Agostino, si trova adoperato nelle fonti giustinianee: primicerio dei notai, primicerius mensorum (Cod., XII, 7, de prim., 2; XII, 27 [28], de mens., 1). Ma, a partire dal sec. VI, il termine designa anche il primo dei notai pontifici, che aveva uffici di cancelliere e, nei periodi di vacanza della sede o di assenza del papa, di primo ministro: l'ufficio era dato a un membro della nobiltà romana, che riceveva solo gli ordini minori e poteva contrarre matrimonio; l'ufficio era anzi spesso ereditario. Il vocabolo è però giunto sino a noi in un altro significato, a designare cioè una dignità (talora un personato) del capitolo. Il primicerio era l'ecclesiastico che vigilava e presiedeva i suddiaconi e gli altri chierici minori nel servizio divino. Nella regola di Crodegango (v.) aveva il primo posto dopo l'arcidiacono. Spesso fu detto cantore o praecentor (e aveva talora come coadiutore un succentor), in relazione al compito che assunse di ammaestrare al canto corale non solo i chierici minori ma tutti i componenti il capitolo e di presiedere al coro. In alcune cattedrali quella del primicerio era dignità in quanto egli aveva giurisdizione sui canonici, potendo punirli, anche con la privazione delle distribuzioni corali, per il loro cattivo comportamento nel coro; in altre, aveva una semplice precedenza d'onore sui canonici. In certe chiese, come a Lione, aveva come sua insegna la bacchetta d'argento, il baculum cantorale. Le decretali di Gregorio IX dedicano un breve titolo (can. unico, I, tit. XXV) al primicerio, spiegando ch'egli è sottoposto all'arcidiacono, e che a lui spetta specialmente il compito dell'istruzione dei diaconi e di dare a questi lectiones, quae ad nocturna officia clericorum pertinent.
Né il concilio di Trento né il Cod. iur. can. fanno espressa menzione dell'ufficio, ma si applicano a esso le norme dettate rispettivamente dal can. 12, sess. XXIV, de ref. e dai cann. 393 e segg. del Cod. iur. can.; la nomina del titolare spetterà al papa, giusta il can. 396, se nella costituzione del capitolo sia considerata come dignità quella del primicerio.
Bibl.: P. Hinschius, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten, Berlino 1869-97, II, p. 97 segg.