PRIGIONIA bellica (App. II, 11, p. 610)
L'istituto giuridico della p. bellica, già regolato dalla convenzione di Ginevra del 1929 ha ricevuto nuova disciplina giuridica nella III convenzione di Ginevra, firmata il 12 agosto 1949. Informata alle varie e vaste esperienze della seconda guerra mondiale, tale convenzione internazionale ha cercato di dare soluzioni ai molti problemi che il diritto internazionale convenzionale già in vigore sembrava aver lasciato insoluti.
Nella nuova convenzione sono stati ricevuti, in particolare, i seguenti principî:
1) La sfera personale di applicazione della convenzione si estende anche alle formazioni partigiane, a condizione, per altro, che i componenti di esse adempiano i quattro requisiti previsti dal regolamento allegato alla IV convenzione dell'Aia del 1908 (avere alla testa un capo responsabile, recare un segno distintivo riconoscibile a distanza, portare apertamente le armi, conformarsi alla legge ed ai costumi della guerra).
2) Il trattamento dei prigionieri di guerra deve essere usato anche ai membri delle forze armate regolari di un governo che non sia riconosciuto dalla potenza cattrice, e, quindi, anche a quelli di un governo che la potenza stessa non intenda più riconoscere, avendo creato in sua vece altro governo posto in effetti ai suoi ordini.
3) Il trasferimento dei prigionieri di guerra deve tener conto anche dell'interesse dei prigionieri, e ciò allo scopo, segnatamente, di non accrescere le difficoltà del rimpatrio.
4) Il rimpatrio dei prigionieri deve avvenire senza indugi subito dopo la fine delle ostilità attive, e quindi anche prima della formale restaurazione dello stato di pace.
5) Se la potenza cattrice e quella di origine non sono limitrofe, le spese del rimpatrio devono essere equamente ripartite fra l'una e l'altra.
6) Le ragioni creditorie, formatesi in favore dei prigionieri di guerra, devono essere computate in franchi svizzeri.
7) Il trasferimento dei prigionieri di guerra dalla potenza cattrice ad una terza potenza non può avvenire se non nel caso in cui quest'ultima sia essa stessa partecipe della convenzione. La responsabilità del trattamento dei prigionieri di guerra, così trasferiti, incombe alla potenza alla quale i prigionieri sono stati trasferiti. Ciò non significa, peraltro, che la potenza trasferente sia sollevata dalla sua responsabilità, qualora la terza potenza non ottemperi agli obblighi che le derivano dalla convenzione.
8) Nessun accordo speciale tra la potenza detentrice e quella di origine dei prigionieri di guerra (neppure, quindi, le clausole di un eventuale "dettato di pace") potrà recare pregiudizio alla condizione giuridica dei prigionieri quale è prevista dalla convenzione.
9) Un imprescindibile compito di vigilanza sull'esecuzione della convenzione stessa è affidato alla potenza protettrice o, in sua vece, ad un organismo umanitario imparziale, quale il comitato internazionale della Croce Rossa. Se, per una qualsiasi ragione, nel corso della loro cattività, i prigionieri di guerra dovessero venire a trovarsi privi dell'opera della predetta potenza o dell'accennato organismo, incomberà alla potenza detentrice l'obbligo di promuovere l'assunzione dei compiti da parte di uno stato neutro o di altro organismo internazionale.
Come le altre tre convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, anche la convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra contiene clausole che, stabilendo esattamente il contrario di quanto era stato imposto all'Italia da alcune disposizioni del trattato di pace del 1947 concernenti i prigionieri di guerra italiani (cfr. art. 71, par. 2, e art. 76, par. 5), ne costituiscono sul piano storico-giuridico, e quindi politico, una revisione ed un superamento.
Bibl.: A. Maresca, Aspetti giuridici del trattato di pace con l'Italia, Roma 1949, p. 39 e seg.; J.-S. Pictet, La Croix Rouge et les Conventions de Genève, in Rec. des Cours, 1950; P. de La Pradelle, La conférence diplomatique et les nouvelles Conventions de Genève du 12 Août 1949, Parigi 1951; A. Maresca, La protezione dei civili in tempo di guerra, in Rivista di Studi Politici Internazionali, 1952; G. Balladore Pallieri, Diritto bellico, vol. VI, del Trattato di diritto Internazionale diretto da G. Balladore Pallieri, G. Morelli, R. Quadri, 2ª ed., Padova 1954, p. 179 e seg.; J. Hinz, Das Kriegsgefangenenrecht, Berlino 1955; G. Cansacchi, Nozioni di diritto internazionale bellico, 3ª ed., Torino 1957, p. 83 e seg.; A. Maresca, La protezione dei feriti e malati della guerra terrestre, in Rivista di Studi Politici Internazionali, 1960; R. Quadri, Diritto internazionale pubblico, 3ª ed., Palermo 1960, p. 205; A. Maresca, La condizione giuridica dei prigionieri di guerra, in Rivista di studi politici internazionali, 1961; R. Monaco, Manuale di diritto internazionale pubblico, Torino 1961, 2ª ed., p. 454.