PRETORE (XXVIII, p. 221)
Diritto italiano vigente. - L'ufficio giudiziario inferiore, al quale sono assegnati funzionarî giudiziarî di carriera, con preparazione giuridica per i funzionarî giudicanti e con attribuzioni civili e penali, è la pretura, la quale ha per circoscrizione il mandamento giudiziario, esteso di solito a più comuni; fino al 1924 le città maggiori erano ripartite in più mandamenti, ciascuno con una pretura autonoma; accanto alle preture mandamentali poteva essere istituita una pretura urbana unica per gli affari penali; col r. decr. legge 23 maggio 1924, n. 772 (conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473), fu provveduto all'unificazione degli uffici di pretura nei comuni sede di più mandamenti: oggi, quindi, il caso di più preture con sede in un solo comune è eccezionale, e si presenta soltanto nel caso di centri, sede di pretura, aggregati a un maggior comune limitrofo.
Le circoscrizioni delle preture e i loro capoluoghi (come in genere le circoscrizioni giudiziarie) sono state determinate, con effetto dal 1° luglio 1923, col r. decr. 24 marzo 1923, n. 601, che ha soppresso numerose preture prima esistenti, e dai numerosi provvedimenti legislativi posteriori, che hanno modificato la circoscrizione giudiziaria. In molti mandamenti e precisamente in quelli più vasti o con comunicazioni meno agevoli (indicati nella tab. annessa al r. decr. 30 dic. 1923, n. 2785) accanto alla sede ordinaria nel capoluogo è costituita una sede distaccata (o sede periodica) in altro comune, nel quale il pretore si reca in giorni stabiliti al principio di ogni semestre per tenervi udienze civili e penali e compiervi atti d'istruzione nelle cause riguardanti il territorio assegnato alla sede periodica. In questa il pretore compie le sue funzioni nell'ufficio di conciliazione o in altri locali destinati dal comune; le funzioni di cancelliere sono, di regola, affidate al segretario comunale e quelle di ufficiale giudiziario a un messo comunale o di conciliazione della sede periodica.
A ogni pretura sono assegnati uno o più pretori (nelle preture maggiori, divise in sezioni, vi è un primo pretore, equiparato al consigliere d'appello e più pretori), possono esservi assegnati vicepretori di carriera, uditori di pretura, vicepretori onorarî (laureati in legge, che coprono ufficio onorifico e che possono tener udienza solo in caso di impedimento dei funzionarî di carriera); nel caso di mancanza o d'impedimento pro
lungato del titolare, la supplenza nella pretura può essere affidata al pretore di un mandamento limitrofo, a un vicepretore di carriera o onorario o a un uditore (per i cancellieri e gli ufficiali giudiziarî, v. cancelliere, VIII, p. 688; e ufficiale: Ufficiale giudiziario, XXXIV, p. 608; per l'esercizio delle attribuzioni del Pubblico Ministero presso le preture, v. pubblico ministero, XXVIII, p. 484). In ogni caso il pretore è giudice unico.
La carriera dei pretori è stata oggetto di numerosi provvedimenti legislativi, avendo l'ordinamento giudiziario italiano oscillato fra i due sistemi della distinzione delle carriere - una per i tribunali e le corti, l'altra per le preture - e della carriera unica. Questo era il sistema seguito dall'ordinamento giudiziario del 1923: la legge 17 aprile 1930, n. 421 (modificata con legge 5 giugno 1933, n. 557, con i rr. decr. legge 3 dicembre 1934, n. 1995, e 1° luglio 1937, n. 1274) per assicurare alle preture un numero adeguato di titolari e la stabilità delle persone negli uffici, introdusse la distinzione delle carriere, cercando di allettare gli aspiranti alla carriera delle preture con esami più semplici, maggiore brevità di tirocinio non retribuito e rendendo possibile, in determinati casi, il passaggio dal ruolo delle preture al ruolo della magistratura collegiale.
Attribuzioni. - Il pretore ha funzioni di giudice in materia civile e penale, inoltre attribuzioni di giurisdizione volontaria e altre attribuzioni speciali; particolarmente degni di nota i casi in cui determinate funzioni sono attribuite al pretore concorrentemente con giudici di grado superiore, sia in via interinale e provvisoria (es., art. 221 cod. civ.), sia anche in via ordinaria, fuori della sede del tribunale (es., art. 71 cod. comm.; art. 26 r. decr. legge 15 gennaio 1934, n. 56, sul condominio delle case); la maggiore vicinanza del pretore alle parti e la maggiore semplicità di funzionamento di un giudice unico in confronto al collegio spiegano perché gli siano attribuite numerose materie, che richiedono rapidità di provvedimento; a sua volta talune attribuzioni dei pretori possono essere delegate da questo o assunte in caso d'urgenza dal conciliatore (presidenza del consiglio di famiglia, legge 10 giugno 1892, n. 561, art. 14, disposizioni urgenti durante l'esecuzione, art. 572 cod. proc. civ.; provvedimenti temporanei nelle contestazioni in tempo di fiera o di mercato, art. 871 cod. comm.).
In particolare il pretore conosce come giudice di primo grado in materia civile, delle cause civili e commerciali di valore superiore alle 400 lire e di valore non superiore alle 5000 lire, fatta eccezione di quelle in materia d'imposte (limiti fissati dalla legge 15 settembre 1922, n. 1287); e - senza limiti di valore - delle controversie possessorie, di guasti e danni ai fondi urbani o rustici, siepi, chiudende, delle azioni di denuncia di nuova opera e di danno temuto, delle azioni di sfratto (art. 82 cod. proc. civ.), e in secondo grado delle cause decise in primo grado dal conciliatore, quando la sentenza sia appellabile; rientrano nelle attribuzioni del pretore (salvi gli atti di competenza di organi inferiori) l'esecuzione forzata sui beni mobili, l'esecuzione sugli autoveicoli, l'esecuzione sulle navi minori (art. 898 cod. comm.), l'esecuzione per rilascio di mobili o per consegna d'immobili, l'esecuzione fiscale. anche immobiliare, e la direzione della procedura dei piccoli fallimenti. In materia penale il pretore conosce in primo grado dei reati per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo ai tre anni o una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, non superiore nel massimo alle 10.000 lire, salvo al procuratore del re il potere di rimettere il procedimento al tribunale (art. 31 cod. proc. pen.; il codice precedente seguiva il sistema opposto per cui il procuratore del re poteva rimettere al pretore un giudizio normalmente di competenza del tribunale); ha inoltre funzioni di polizia giudiziaria.
Delle altre attribuzioni non è possibile dare qui un elenco completo; ne accenniamo alcune: concessione del sequestro conservativo (competenza normale, art. 926 cod. proc. civ.); omologazione del lodo arbitrale (art. 24 cod. proc. civ.); regolamento di competenza fra conciliatori della circoscrizione (art. 108 cod. proc. civ.) e ricusazione del conciliatore (art. 120 cod. proc. civ.); vidimazione delle ingiunzioni di pagamento per imposte indirette ed entrate patrimoniali di enti pubblici; in materia di giurisdizione volontaria: presidenza del consiglio di famiglia (art. 251 cod. civ.), ricevimento di dichiarazione di emancipazione o di autorizzazione all'esercizio del commercio, compiuta dal genitore (art. 311 cod. civ., 9 cod. comm.); tenuta dei registri delle tutele e delle cure (art. 344 segg., cod. civ.); assistenza alla pubblicazione del testamento olografo e segreto (art. 912, 915 cod. civ.); apposizione (art. 847 cod. proc. civ.) e autorizzazione alla rimozione (art. 859) dei sigilli; nomina del curatore all'eredità giacente (art.981 cod. civ.); nelle nuove provincie: rilascio del certificato d'eredità o di legato (r. decr. 28 marzo 1929, n. 499, art. 13), e direzione della tenuta dei libri fondiarî (legge sui libri fondiarî, art. 75 segg.); funzioni amministiative: verificazione dei registri dello stato civile, sotto la direzione del Pubblico Ministero (r. decr. 15 novembre 1865, n. 2602, art. 126 segg.) e vigilanza sulle cancellerie di conciliazione (reg. gen. giud., art. 177-178). Contro le sentenze appellabili del pretore è dato appello al tribunale (eccezionalmente alla magistratura del lavoro, in materia di controversie individuali del lavoro), contro i suoi decreti, in materia di giurisdizione volontaria, reclamo al presidente del tribunale (in materia tavolare al tribunale).
Uffici giudiziarî corrispondenti, spesso anche nel nome, alla pretura, si avevano negli stati italiani anteriormente all'unificazione, e si hanno nell'ordinamento giudiziario tedesco (Amtsgericht), austriaco (Bezirksgericht) e in numerosi altri stati dell'Europa continentale; il juge de paix del diritto francese per la preparazione più limitata (non si richiede il compimento degli studî universitarî di giurisprudenza) e per la competenza più ristretta ha una posizione poco più elevata di quella del nostro giudice conciliatore.