prestito
Cessione di un quantitativo di beni presenti contro l’impegno di restituire un quantitativo analogo (p. gratuito) o maggiore (p. a interesse) di beni futuri, secondo modalità diverse. Il p., secondo tale definizione, dà luogo a un credito (➔) di chi presta (mutuante) nei confronti di chi si obbliga a restituire (mutuatario). I p. possono essere: in natura o monetari; concessi da privati a privati (p. privati), da banche a privati e ad altre banche (p. bancari), dai privati e dalle banche allo Stato (p. pubblici o nazionali), da altri Stati o da cittadini e banche di altri Stati a uno Stato o a enti e imprese esistenti nello stesso (p. esteri o internazionali). Possono inoltre distinguersi: a seconda della durata, in p. a breve, a medio e a lungo termine; a seconda della garanzia, in p. ipotecari, su pegno, fideiussori, cambiari, fiduciari, allo scoperto; a seconda dell’impiego che ne fa il mutuatario, in p. consuntivi o produttivi. Dal punto di vista economico, tutti i p., consuntivi o produttivi che siano per chi li riceve, possono dirsi produttivi per il prestatore soltanto quando fruttino interesse (➔ interesse p) e vengano regolarmente rimborsati con gli interessi stessi al momento stabilito.
Titoli obbligazionari a tasso fisso o variabile emessi dal Tesoro italiano sui mercati esteri sotto la denominazione di Republic of Italy, solitamente denominati nelle principali valute degli euromercati quali dollari, yen, euro.
I p. delle banche comprendono gli impieghi, i pronti contro termine attivi, gli effetti insoluti al protesto e propri, le partite in sofferenza, i p. subordinati, le somme depositate dalle banche su conti facenti capo al Tesoro e altre voci. Possono essere concessi alle famiglie per l’acquisto di abitazioni, al fine di effettuare investimenti immobiliari, inclusi la costruzione e la ristrutturazione, o per altri scopi (per es., credito al consumo).
Crediti per i quali una banca, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (per es., rinegoziazione della durata, riduzione del capitale e/o degli interessi) che danno luogo a una perdita.
Crediti della banca che, su richiesta del mutuatario, vengono rifinanziati, con o senza penalità, quando i tassi di mercato siano più bassi del tasso previsto alla concessione del prestito.
Operazioni di finanziamento in cui una o più istituzioni finanziarie capofila contrattano le condizioni con il debitore e organizzano il collocamento di quote del p. presso altri intermediari.
Strumenti di finanziamento il cui schema negoziale prevede che i portatori dei documenti rappresentativi del p. siano soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell’ente emittente.