In medicina, p. medici e chirurgici, strumenti e prodotti, che, pur non rientrando fra i medicinali veri e propri, possono essere fabbricati solo da officine e laboratori autorizzati. Il d. p. r. 6 ott. 1998, n. 392, reca norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all’immissione in commercio di tali p. (i disinfettanti e le sostanze germicide e battericide; gli insetticidi; gli insettorepellenti; i kit di reagenti per il rilevamento degli anticorpi e degli antigeni dei virus delle epatiti B e C e dell’immunodeficienza umana; i topicidi e i ratticidi).
P. sanitari Secondo la legislazione italiana (l. 283/30 aprile 1962 e successive modifiche): i prodotti destinati a combattere gli organismi animali e vegetali, i microrganismi e virus nocivi alla produzione agricola e alla conservazione delle derrate alimentari; i prodotti destinati a impedire il danno causato dagli organismi viventi indicati precedentemente; i gas tossici destinati alla difesa delle piante e dei loro prodotti nonché alla protezione delle derrate alimentari immagazzinate; tutti gli altri prodotti che vengono usati per determinare o coadiuvare l’azione di protezione delle piante e dei loro prodotti e di difesa delle derrate alimentari immagazzinate.