PREMEDITAZIONE
. La premeditazione costituisce un'aggravante del delitto di omicidio. Nella dottrina resta fondamentale la definizione che ne diede G. Carmignani: "Occidendi propositum frigido pacatoque animo susceptum moram habens atque occasionem quaerens, ut crimen veluti exoptatum finem perficiat". Nelle legislazioni, il codice sardo italiano dichiarava che la premeditazione consiste, nel disegno formato prima dell'azione di attentare a una persona determinata o anche indeterminata, che sarà trovata o incontrata quando anche un tale disegno fosse ben dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione. La quasi totalità delle legislazioni vigenti riconosce questa aggravante, ma non la definisce, riservando alla dottrina e alla giurisprudenza l'elaborazione degli elementi di essa. Sulle ragioni che la giustificano v'ha grave dissenso, perché alcuni affermano che la necessità di una pena più grave, quando concorre la premeditazione, sia riposta nella maggiore difficoltà che incontra la vittima per difendersi dall'organizzazione del delitto compiuta da chi premedita le modalità dell'azione per assicurarne il risultato, mentre altri affermano che la maggiore pena è correlativa al più intenso e durevole dolo, che muove il soggetto nell'azione criminosa; e altri, infine, rapportano le più rigorose esigenze penali in questo caso alla maggiore pericolosità del delinquente. Ma bene è stato osservato che queste varie giustificazioni, anziché essere esclusive o contrastanti, concorrono tutte a determinare l'esigenza di una giustizia penale più rigorosa nei riguardi del delitto premeditato, perché, soprattutto nei più moderni indirizzi criminalistici, la pena deve soddisfare alle finalità retributive della maggiore gravità dell'azione considerata quantitativamente e qualitativamente e alle finalità della prevenzione contro la pericolosità del soggetto.
Come elementi della premeditazione anche oggi si designano quelli contenuti nella definizione del Carmignani, e cioè: un elemento psicologico (freddezza e pacatezza d'animo), un elemento ideologico (riflessione), un elemento cronologico (un lasso di tempo tra la determinazione e l'azione).
Il codice italiano del 1930 ha conservato nell'art.576, n.2 l'aggravante della premeditazione, disponendo che per l'omicidio premeditato si applica la pena di morte. È notevole però che, sia nel progetto preliminare sia nel progetto definitivo, la previsione di tale aggravante fu esclusa, perché si ritenne sufficiente la previsione dell'aggravante generale dell'aver agito per motivi abbietti, e dell'aggravante speciale per l'omicidio dell'uso dei mezzi insidiosi per comprendere tutte quelle situazioni di maggiore gravità del delitto, a cui, tradizionalmente, la premeditazione soleva riferirsi. Ma in seno alle università, alla commissione ministeriale e alla commissione interparlamentare si insistette per il mantenimento della premeditazione come aggravante dell'omicidio, ed essa fu ripristinata nel testo definitivo del codice, affermandosi nella relazione al re che, riesaminata la questione, era apparsa l'opportunità di prevedere espressamente questa circostanza, perché la persistenza della riflessione nella premeditazione costituisce un quid pluris rivelatore della maggiore perversità e pericolosità del delinquente e idoneo a facilitare la consumazione del delitto e quindi a rendere più difficile la preventiva difesa della persona contro la quale l'offesa è diretta. La pubblicazione del nuovo codice non ha del tutto eliminato, pur offrendo elementi notevoli per una più facile soluzione, il dibattito su alcune questioni, che si facevano nella legislazione preesistente, e precisamente: a) se sia elemento della premeditazione la pravità dei motivi; b) se sia compatibile la premeditazione con la provocazione; c) se sia ammissibile la premeditazione nell'uccisione di persona indeterminata; d) se debba escludersi la premeditazione, quando il proposito di commettere il delitto sia accompagnato dalla condizione che si verifichi o non si verifichi un certo evento.
La premeditazione è una circostanza soggettiva, che concerne l'intensità del dolo, ed è considerata non inerente alla persona del colpevole (art. 70, n. 2); si comunica ai compartecipi del delitto anche se non conosciuta, se sia servita ad agevolare le condizioni del reato (art. 118). La prova della premeditazione non è facile; la legislazione italiana non accetta in questa materia presunzioni legali, riservando al giudice il potere discrezionale di valutare tutte le modalità del fatto per affermare o negare la premeditazione. Tuttavia non si può negare che alcuni elementi di fatto, come l'agguato, la prodizione, il mandato, hanno sempre un valore notevolissimo, indiziario della premeditazione.
Bibl.: N. Nicolini, Le questioni di diritto, nuova ed., Napoli 1870, p. 575; G. Carmignani, Elementi del diritto criminale, 2ª ed., Milano 1882; B. Alimena, La premeditazione, Torino 1887; G. B. Impallomeni, Delitti contro le persone, in P. Cogliolo, Trattato completo... di diritto penale, II, Milano 1888 segg.; F. Puglia, Delitti contro la persona, ibid., VII; U. Conti, Della imputabilità, ibid., II; E. Florian, Dei reati e delle pene in generale, 2ª ed., Milano 1912; F. Carrara, Programma del corso di diritto criminale, parte speciale, I, 10ª ed., Firenze 1925, par. 1122 seg.; G. Vidal, Cours de droit criminel, 7ª ed. a cura di J. Magnol, Parigi 1927; Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, Roma 1928 segg., III, iv e V, ii; E. Ferri, Principii di diritto criminale, Torino 1928; T. Costa, Contributo alla dottrina della premeditazione, in Scuola positiva, 1928; C. Saltelli e R. Romano-Di Falco, Commento teorico-pratico del nuovo codice penale, Roma 1930, II, ii; V. Manzini, Trattato di diritto processuale penale, Torino 1931, segg. VII; E. Altavilla, Lineamenti di diritto criminale, 2ª ed., Napoli 1932; M. Angioni, La premeditazione nel sistema del nuovo codice penale, ivi 1933; G. Maggiore, Principî di diritto penale, Bologna 1934, II; G. Paoli, Il Mord e il Totschlag nel diritto tedesco, in Riv. pen., CIII, p. 163.