PREFETTO (XXVIII, p. 177)
L'istituto prefettizio ha continuato ad essere regolato dal testo unico 3 marzo 1934, n. 383; nel decennio successivo alla emanazione di detto t. u., si è assistito ad un continuo aumento delle attribuzioni dei prefetti e ad un'ampia applicazione dei poteri ad essi attribuiti, specialmente durante il periodo bellico. Così, ad esempio, ai prefetti viene dato il potere di requisizione di alloggi (r. decr. 18 agosto 1940, n. 1741). Nello stesso tempo bisogna riconoscere che i prefetti, assai spesso scelti nel campo politico, fecero abuso di tali poteri e specialmente di quelli previsti nell'art. 19 del t. u. 1934, n. 383, pretendendosi da essi di riscontrare l'urgenza e le necessità di provvedere all'interesse pubblico della provincia in casi in cui invece gli estremi richiesti dalla legge non sussistevano. Onde da più parti si è chiesto che fosse posto un freno al potere prefettizio e che soprattutto esso fosse limitato alle sole competenze amministrative con esclusione di ogni ingerenza nel campo politico. Però, con la caduta del regime fascista, non si procedette senz'altro a una riforma dell'istituto prefettizio, salvo a far decadere quelle funzioni connesse ad attività che erano venute meno per disposizione particolare, come ad esempio la presidenza dei consigli provinciali dell'economia corporativa, sostituiti dalle risorte Camere di commercio, dell'industria e dell'agricoltura. Piuttosto è da ricordare che il r. decr. legge 4 aprile 1944, n. 111, recante norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie, attribuiva ai prefetti la potestà di nominare i membri delle amministrazioni comunali e provinciali nonché di revocarli e di sciogliere gli organi collegiali di tali enti. Con la legge 9 giugno 1947, n. 530 venne sensibilmente alleggerito il controllo prefettizio sugli atti dei comuni e delle provincie, abolendosi il preventivo visto di esecutorietà, salvo diversa disposizione in casi particolari. Del pari l'abuso dell'art. 19 venne frenato col richiamare in vigore, al posto suo, l'art. 3 del t. u. 1915, n. 148. E da notare che, con la prevista introduzione del nuovo ente regione, da più parti si richiede l'abolizione della provincia, sia quale ente autarchico sia quale circoscrizione amministrativa dello stato; infatti il progetto di costituzione esaminato dalla Costituente non parlava dei prefetti. Però nel testo della nuova costituzione la provincia è prevista anche come circoscrizione amministrativa, e sebbene non si accenni al prefetto, non è da escludere che possa sussistere un organo, variamente denominato, che diriga e coordini l'attività degli organi amministrativi dello stato esistenti appunto nella provincia. La nuova legge regionale, provinciale e comunale dovrà regolare la materia, anche con riferimento ai rapporti fra tale organo provinciale e il commissario governativo alla regione.