PREDIATURA
. Antico contratto romano di garanzia, dove un praes garantisce con la persona e con gli averi il fatto di un terzo: appunto da questa funzione di garanzia, assai frequente, il fondo ha preso il nome di praedium. In epoca avanzata (fine della repubblica e principato) incontriamo i praedes solo nei contratti di appalto con la pubblica amministrazione, per garantire l'esecuzione degl'impegni contratti dall'appaltatore (manceps); ma già erano intervenuti nell'antica procedura dell'azione per sacramentum, sia per garantire all'erario la somma che il soccombente doveva pagare a titolo di pena, sia per assicurare alla controparte, trattandosi di rivendicazione, la consegna della cosa eventualmente aggiudicatale e dei frutti maturati durante il processo: e certo avevano avuto in origine anche più larga applicazione.
È questo il contratto nel quale più chiaramente si rispecchia, anche nella struttura classica, il carattere di ostaggio (v.), originariamente proprio di tutti i contratti di garanzia: i formularî dimostrano che, se il manceps non fa fronte ai suoi impegni, il procedimento esecutivo non può esercitarsi contro di lui ma esclusivamente contro i praedes; se si vuole evitare questa conseguenza, occorre che l'appaltatore si porti garante, praes, di sé medesimo, mediante la formula L. Titius manceps, idem praes.
È peraltro controverso se alle origini il garante sia stato veramente consegnato al creditore fin dal momento in cui l'obbligo veniva assunto, come un vero ostaggio, o se al creditore si sia riconosciuta soltanto la facoltà d'impossessarsene, per trarne vendetta o soddisfazione, quando già si fosse verificato l'inadempimento: per quanto le testimonianze superstiti si riportino esclusivamente al secondo regime, ciò non toglie la probabilità che in condizioni primitive la costrizione fosse esercitata sul debitore col tenere fin dal primo momento un suo congiunto o amico nel potere e sotto la minaccia del creditore.
Uccisione del praes, vendita in schiavitù oltre la frontiera, vendita dei suoi beni sono evidentemente i mezzi di cui il creditore disponeva in caso d'inadempimento; ma nello svolgimento storico si è progressivamente rinunciato ai due primi, e la stessa vendita dei beni si è realizzata in modo da dar respiro ai praedes, permettendo nello stesso tempo all'amministrazione appaltante di trarne il massimo profitto. Sembra che un primo stadio del procedimento esecutivo (venditio ex lege praediatoria) consentisse ai garanti stessi, o a loro ausiliarî, di scontare i debiti a rate restando in possesso dei beni, e che soltanto per inadempimento del nuovo impegno si procedesse a una vendita in massa ai puhblici incanti (venditio in vacuum). Ma i particolari ci sfuggono per mancanza di documenti.
Bibl.: S. Schlossmann, Praes vas vindex, in Zeitschr. Sav.-Stift., XXVI (1905), p. 285 segg.; A. Marchi, Storia e concetto dell'obbligazione romana, Roma 1912; J. Partsch e K. Sethe, Demotische Urkunden zum ägyptischen Bürgschaftsrecht, Lipsia 1920, p. 659 segg.; O. Gradenwitz, Praedes und Praedia in Zeitschr. Savigny-St., XLII (19217, p. 565 segg.; O. Lenel, Das Edictum perpetuum, 3ª ed., Lipsia 1927, p. 389 segg.; H. Siber, Römisches Privatrecht, Berlino 1928, p. 161 seg.; O. Guéraud, 'Εντεύξεις, in Publications de la Société Roy. Égypt. de papyrologie, I (1932), n. 61, p. 147 segg.; V. Arangio-Ruiz, Istituz. di dir. rom., 3ª ed., Napoli 1934, p. 311 seg.; G. v. Beseler, Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen, IV, Tubinga 1920, p. 92 segg.