PREDA MARITTIMA
. Istituto del diritto internazionale bellico, per il quale si concede a ciascun belligerante di impadronirsi delle navi commerciali nemiche e delle merci nemiche che su di esse si trovino. Esenti da cattura vanno invece (quando non costituiscano contrabbando di guerra e non siano colpevoli di violazione di blocco) le navi neutrali, le merci, siano neutrali o nemiche, su di esse caricate, e inoltre le merci neutrali caricate su navi nemiche. Tali le regole fissate dalla dichiarazione di Parigi del 1856 e divenute di uso generale fra tutti gli stati. Le consuetudini internazionali esentano inoltre da cattura le navi nemiche destinate a missioni scientifiche o umanitarie e le piccole navi esercitanti la pesca costiera.
Talora gli stati, sebbene a ciò non siano obbligati dal diritto internazionale, hanno esentato da cattura anche le navi nemiche incontrate in mare o trovate nei porti all'inizio della guerra e ancora ignare dello scoppio delle ostilità.
Il procedimento per l'appropriazione della nave e della merce nemica confiscabile segue in tre tempi e con tre atti diversi: visita, cattura, giudizio delle prede.
La visita ha per ufficio di accertare la qualità della nave e del suo carico, per determinare se possa venire catturata. La cattura consiste nel tradurre la nave a un porto del cattore, affinché venga ivi giudicata; solo eccezionalmente e in caso di necessità, e dopo aver messo in salvo le persone e le carte di bordo, può la nave commerciale, anziché venir catturata, essere distrutta: a queste norme devono attenersi anche i sottomarini quando vengano usati come strumenti di lotta contro il commercio marittimo nemico. Con il giudizio delle prede, che segue dinnanzi ad apposite corti istituite da ciascun belligerante, si esamina se la cattura sia stata legittima e regolarmente eseguita, e si procede quindi, ove sussistano i necessarî requisiti, a dichiarare la confisca da parte dello stato cattore della nave e della sua merce confiscabile.
La XII convenzione del 18 ottobre 1907 della seconda conferenza internazionale della pace dell'Aia prevedeva, al disopra dei tribunali delle prede istituiti da ciascun belligerante nel proprio interno (v. tribunale delle prede), la costituzione di una corte internazionale delle prede; tuttavia la convenzione non fu mai ratificata e la corte mai creata (vedi corte: La corte internazionale delle prede).
Bibl.: H. Wehberg, Das Beuterecht im Land- u. Seekrieg, Tubinga 1909; O. Pisse, Das Seebeuterecht, in Niemeyers Zeitschr., 1911, pp. 123 segg.; Graham Bower, Private property on the high seas, in Amer. Journal of intern. law, 1919, p. 60 segg.; J. H. Verzijl, Le droit des prises de la grande guerre, Leida 1924.