PRECETTO
. Secondo la legge italiana, il precetto è l'atto processuale col quale il creditore intima al debitore di pagare una somma, consegnare un oggetto mobile o rilasciare un immobile entro un determinato termine, con l'avvertimento che non ottemperando all'intimazione si procederà all'esecuzione forzata.
Oltre all'intimazione, il precetto deve contenere l'elezione di domicilio da parte del creditore nel comune in cui deve procedersi o in quello in cui ha sede la pretura, nella cui giurisdizione si trova quel comune, se trattisi di esecuzione su beni mobili, o di consegna di mobili, di rilascio di immobili o di arresto personale, e nel comune in cui siede il tribunale competente, se trattisi di esecuzione su beni immobili; se l'istante ha domicilio o residenza in uno di quei comuni, basta l'indicazione della casa nella quale ha l'uno o l'altra (art. 563 cod. proc. civ.).
Oltre queste forme, disposte con norme generali dal codice di procedura, la legge cambiaria (articoli 63 e 102 del r. decr. 14 dicembre 1933, n. 1669), prescrive che il precetto intimato in base a cambiale debba contenere la trascrizione della cambiale o del protesto, e degli altri documenti necessarî a dimostrare la somma dovuta: la trascrizione del titolo esecutivo non è ordinariamente necessaria, perché invece si notifica il titolo (art. 562 cod. proc. civ.), mentre tale notifica non è disposta se il titolo stesso sia una cambiale; norme analoghe valgono per l'assegno cambiario ed altri titoli all'ordine (r. decr. 21 dicembre 1933, n. 1736, articoli 55, 86).
Il precetto è ordinariamente atto necessario dell'esecuzione forzata; non è necessario il precetto per l'esecuzione di una sentenza quando si proceda nei 180 giorni successivi alla notifica della medesima, se la sentenza condanni a consegnare cose mobili o a rilasciare immobili con la prefissione del termine in cui si debba eseguire la consegna o il rilascio: in questi casi l'elezione di domicilio può farsi nell'atto di notifica della sentenza (art.565 cod. proc. civ.). Del pari, non è necessario il precetto nel giudizio di rivendita contro il deliberatario inadempiente (art. 689 cod. proc. civ.).
Nel procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato ed altri enti pubblici (testo unico approvato con r. decr. 14 aprile 1910, n. 639), il procedimento di coazione si inizia con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta (art. 2): trascorso il termine senza che venga eseguito il pagamento, oppure respinta la opposizione se proposta nel termine, l'ente creditore può procedere al pignoramento dei mobili (articoli 5, 6) mentre deve notificare il precetto se intende promuovere esecuzione sugli immobili (art. 16).
Nell'esecuzione su autoveicoli (r. decr. legge 15 marzo 1927, n. 436; legge 19 febbraio 1928, n. 510) il sequestro e la successiva vendita dell'autoveicolo sono ordinate dal pretore senza che tale procedimento sia preceduto dal precetto (art. 7).
In qualche procedimento esecutivo speciale il precetto è sostituito da altro atto avente contenuto simile: tale è l'avviso che l'esattore deve notificare ai debitori morosi per debito di imposte, prefiggendo il termine per il pagamento delle somme dovute (testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, art. 31); il procedimento è stato esteso a molti altri crediti dello stato e di enti parastatali (es., premî di assicurazione per gli infortunî sul lavoro: r. decr. 15 dicembre 1936, n. 2276; contributi per le assicurazioni invalidità e vecchiaia: r. decr. legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ecc.).
Il contenuto essenziale del precetto (o degli atti che lo sostituiscono), è l'intimazione del creditore al debitore, di eseguire entro un termine fissato, fatta dall'ufficiale giudiziario a nome della parte, ma che deriva dall'ordine del giudice, col quale un tempo si iniziava l'esecuzione forzata. Inoltre il precetto contiene come un programma della futura esecuzione, dovendo indicare quale forma di essa si intende praticare dal creditore.
Il precetto ha oltre l'effetto principale di permettere la messa in moto dell'esecuzione forzata, anche effetti secondarî di diritto sostanziale quale atto di messa in mora del debitore (articoli 1223, 1225 cod. civ.).
Il precetto ha effetti limitati nel tempo: l'art. 566 cod. proc. civ. dispone che il precetto diventa inefficace trascorsi 180 giorni dalla sua notifica senza che siasi proceduto agli atti di esecuzione; il termine viene interrotto dalle opposizioni proposte contro il precetto. Disposizione analoga con termine ridotto a 30 giorni si trova per l'esecuzione su navi (art. 884 cod. comm.). La inefficacia colpisce il precetto come atto, non il procedimento esecutivo che invece è colpito da perenzione per decorso di termini diversi, ora più brevi (novanta giorni per l'esecuzione mobiliare: art. 581 cod. proc. civ.), ora più lunghi (un anno per l'esecuzione immobiliare: art. 2085 ultimo capov. cod. civ.; quaranta giorni nella vendita di navi: art. 888 cod. comm.) di quelli dell'efficacia del precetto. Nell'esecuzione mobiliare è perciò possibile che il precetto conservi efficacia, anche dopo perento il pignoramento, mentre ciò non è possibile nell'esecuzione immobiliare e navale.
Le forme del precetto sono diverse secondo l'esecuzione che in base ad esso intenda iniziarsi. Il precetto per esecuzione mobiliare deve contenere l'intimazione a pagare entro cinque giorni dalla notifica (od anche immediatamente dopo di essa nel caso dell'art. 578 cod. proc. civ.). Nel precetto immobiliare il termine per il pagamento è di trenta giorni e nel precetto devono anche indicarsi i beni che intendono espropriarsi: l'indicazione è necessaria perché il precetto costituisce anche l'atto in base al quale si effettua il pignoramento (v. pignoramento, App.). Nel precetto su navi il termine nel quale è intimato il pagamento, è di ventiquattro ore (art. 883 cod. comm.). Nel precetto che precede l'arresto personale il termine per adempiere è di dieci giorni (art. 751 cod. proc. civ.), termine che è pur quello per la consegna di mobili o rilascio di immobili (art. 741 cod. proc. civ.). In base al precetto mobiliare possono compiersi più pignoramenti; non così nelle altre forme d'esecuzione.
Il precetto deve notificarsi ai sensi dell'art. 368 cod. proc. civ., cioè con la consegna al debitore di copia del precetto e non mediante semplice avviso (articolo 562 cod. proc. civ.).
Bibl.: L. Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile, 5ª ed., Torino 1903, V, n. 385 segg.; G. Chiovenda, Principi di diritto proc. civile, 3ª ed., Napoli 1923, par. 10; id., Istituzioni di diritto processuale civile, I, 2ª ed., ivi 1935, par. 12; E. T. Liebmann, Per la nozione dell'atto di precetto, in Foro italiano, 1931, fasc. 8°; id., Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione, 2ª ed., Roma 1936; F. Carnelutti, Lezioni di diritto processuale civile, Padova 1933, V, n. 64; VI, nn. 200-207; id., Sistema di dir. proc. civile, ivi 1936, I, nn. 363-64; S. Satta, L'esecuzione forzata, ivi 1937, pp. 169 segg., 215 segg., 284-85, 351, 385-86; M. T. Zanzucchi, Diritto processuale, II, Milano 1936; id., Diritto processuale civile, ivi 1937, p. 415 segg.; L. Mortara, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, 4ª ed., ivi s. a., n. 198 segg.