precariato
s. m. – Concetto privo di una definizione legislativa e, per questo, inevitabilmente sottoposto a una valutazione di tipo soggettivo. Ciò premesso, per p. si può intendere quell'anomala situazione di sottoprotezione nella quale si trovano coloro che lavorano con contratti di lavoro a basso contenuto protettivo e per una scarsa remunerazione. Nel mercato del lavoro italiano il fenomeno del p. è principalmente riconducibile a un elevato utilizzo del lavoro autonomo, soprattutto coordinato e continuativo, non solo per professionalità elevate ma anche per lavorazioni a basso valore aggiunto (cui corrisponde, normalmente, una bassa remunerazione). Le condizioni economiche e normative del lavoro autonomo possono essere liberamente definite dall’autonomia privata individuale, senza vincoli posti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. E infatti per il lavoro autonomo, per le collaborazioni coordinate e continuative, siano esse ricondotte a un progetto o no, non opera lo statuto protettivo tipico del lavoro subordinato e neanche il principio costituzionale della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.). Il fenomeno ha assunto rilevanti dimensioni a partire dagli anni Novanta del 20° sec. per una diffusa tendenza del mercato a evitare il contratto di lavoro subordinato e il relativo statuto protettivo inderogabile (cosiddetta fuga dalla subordinazione). E ciò è stato possibile anche in considerazione del fatto che nel sistema giuridico italiano, soprattutto dopo l’introduzione delle collaborazioni autonome coordinate e continuative, che risale alla riforma del processo del lavoro del 1973, qualsiasi attività di lavoro economicamente valutabile può essere dedotta in un contratto di lavoro sia autonomo sia subordinato a seconda delle modalità, autonome o subordinate, di esecuzione della prestazione di lavoro. Di conseguenza, proprio a partire dagli anni Novanta il legislatore ha introdotto misure finalizzate a scoraggiare l’utilizzo di lavoro autonomo, a partire dal progressivo innalzamento degli oneri sociali posti a carico dei committenti di lavoro autonomo e alla loro tendenziale equiparazione alla contribuzione previdenziale del lavoro subordinato. Con l’introduzione del contratto di lavoro a progetto nel 2003 il legislatore ha poi ristretto la possibilità di utilizzare le collaborazioni coordinate e continuative e con la riforma del lavoro del governo Monti del 2012 questa tendenza a limitare il lavoro autonomo risulta ulteriormente confermata. Diversa è la situazione in cui si trovano i lavoratori subordinati che lavorano con contratti temporanei in quanto a quei rapporti è interamente applicabile lo statuto protettivo del lavoro subordinato e anche da un punto di vista economico il trattamento dovuto non può essere inferiore ai fissati dalla .