POTENZIORI (potentiores)
Cosi erano chiamati, nel linguaggio dei secoli IV e V d. C., tutti quegli appartenenti alle categorie privilegiate della popolazione, che alla grande massa dei sudditi dello stato romano-bizantino si presentavano volta a volta come avversarî pericolosi o come possibili protettori nella lotta contro l'insaziabile fisco.
Il campo nel quale la collusione tra i potenziori e gli umili fu più frequente, e anche più lungamente combattuta dallo stato, è quello dell'agricoltura. Stremati dalle pretese dei procuratori imperiali, che esigevano quote sempre più alte del prodotto e questo prevedevano di gran lunga superiore alle possibilità, i contadini si rivolgono a chiunque sembri capace di difenderli: alle autorità militari e civili, alla chiesa, alle poche famiglie ricche superstiti allo sfacelo della borghesia greco-romana, perfino alla divina domus, cioè all'amministrazione dei beni della corona (v. patrimonio: Patrimonium principis). Il contratto di patrocinium, che così viene posto in essere e al quale partecipano sovente villaggi interi (cfr. la rubrica De patrociniis vicorum, in Cod. Theod., XI, 24 e Cod. Iust., XI, 54), assoggettava naturalmente in linea di fatto i coltivatori ai potentiores, i quali non solo li obbligavano a coltivare i loro proprî terreni, ma esercitavano effettivamente su di essi ogni potere, a scapito dell'autorità statale.
Perciò le costituzioni del tempo da Costanzo II ad Arcadio (360-399 d. C.) contengono fierissimi divieti, muniti di gravi sanzioni; divieti che peraltro non raggiungevano il loro scopo, tant'è che nel 415 Onorio e Teodosio dovettero piegarsi al fatto compiuto. La loro legge (Cod. Theod., XI, 24, 6) garantiva lo stato disponendo che i patroni fossero quind'innanzi da considerare come veri possessores o domini dei fondi in patrocinio, tenuti al pagamento delle imposte; e garantiva i patroni stessi riconoscendo loro ufficialmente un potere di coercizione sui contadini. L'istituto del colonato (v.), è sorto nelle provincie orientali per questa via.
Bibl.: È sempre fondamentale il commentario di Iacopo Gotofredo al Codice Teodosiano (ed. nuova, Lipsia 1740, IV, p. 180 segg.). Fra i più recenti: G. Segrè, Origine e sviluppo del colonato romano, in Archivio giuridico, XLII-XLVI (1894-97); M. Rostowzew, Studien zur Geschichte des röm. Kolonates, Lipsia 1910, p. 41 segg.; M. Gelzer, Studien zur byzantinischen Verwaltung Ägyptens, spec. p. 69 segg.; F. de Zulueta, De patrociniis vicorum, in Oxford studies in social and legal hist., I, ii (cfr. la recens. di H. Lewald, in Zeitschr. Savigny-Stift., XXXII, 1911, p. 473 segg.); L. Mitteis, Der Ausdruck "potentiores" in den Digesten, in Mél. P.-F. Girard, II, Parigi 1912, p. 225 segg.