POSSESSO (XXVIII, p. 87)
Il tema è stato profondamente elaborato dal codice del 1942 sia per quel che attiene ai criterî informativi, sia per quel che riguarda l'inquadramento sistematico.
Sotto il secondo punto di vista, le norme disciplinatrici del possesso si riannodano intorno a tre capi: a) le disposizioni generali; b) gli effetti, i quali a loro volta si suddistinguono nei diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, nel possesso di buona fede dei mobili e usacapione; c) le azioni, infine, in difesa del possesso.
I criterî informativi più importanti sono i seguenti: la eliminazione della categoria del possesso legittimo; la più sicura distinzione del possesso, inteso qual potere di fatto che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140,1° comma), dalla detenzione - distinzione fondata sull'elemento psicologico -; l'esclusione dell'elemento del titolo dalla nozione del possesso di buona fede (art. 1147, 1° comma); l'incidenza negativa della colpa grave sulla buona fede (art. 1147, 2° comma); l'irrilevanza della erronea credenza della titolarità del suo autore e del suo precedente possessore nella conoscenza della illegittima provenienza della cosa (art. 1154).
La disciplina della usucapione è stata separata da quella della prescrizione estintiva: ciò ha consentito di superare difficoltà poste dal codice abrogato (v. in questa App. le relative voci).
Infine, la disciplina delle azioni a difesa del possesso si distacca non poco da quella dettata dal codice abrogato. Fermo restando il riconoscimento della reintegrazione a favore del detentore, ne è però escluso chi detenga per ragioni di ospitalità o di lavoro, con la conseguenza che non integra gli estremi dello spoglio la sottrazione della detenzione all'ospite e al prestatore d'opera e che la sentenza di reintegrazione produce i suoi effetti anche nei confronti dell'ospite e del prestatore d'opera che dipende dal soccombente (art. 1168). Si riferisce, più propriamente, ai limiti dello spoglio l'art. 1169, il quale consente la reintegrazione anche contro chi è in possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio: di non facile interpretazione è questa norma perché difficile è intendere se oggetto della trasmissione sia il possesso, come sembra fatto certo dalla lettera della disposizione, ovvero la detenzione, come indubbî motivi di pratica convenienza inducono le magistrature a ritenere. Da ultimo, accanto alle due tradizionali azioni - reintegrazione e manutenzione - l'art. 1170, ultimo comma, regola una particolare domanda di manutenzione esperibile da colui che non ha subìto uno spoglio non violento o clandestino.
Bibl.: F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano 1948, 7ª ed., II, § 77; G. M. Deiana, Per la riforma delle azioni possessorie, in Foro italiano, 1947, IV, p. 71.