POLIZIA (gr. πολιτεία;. lat. politia; fr. e ingl. police; sp. policía; ted. Polizei)
Nell'antichità la parola "polizia" fu usata nel suo significato etimologico e valse a indicare la costituzione, l'ordinamento della città e dello stato. Tale significato si conservò attraverso tutto il Medioevo e soltanto durante il sec. XV si cominciò a parlare, specialmente in Francia e in Germania, della polizia nel senso d'ordine, di sicurezza pubblica e di pace sociale. Tuttavia siccome in quel tempo era comune opinione che i provvedimenti emanati dal sovrano e da altre autorità per la conservazione di quest'ordine e di questa sicurezza fossero sottratti a qualunque controllo dei tribunali, così fino da allora si delineò la tendenza, che doveva affermarsi sempre più largamente nei secoli successivi, ad estendere quanto più possibile il campo della polizia. Per questo, il nome di "stato di polizia" fu poi usato per indicare quel particolare tipo storico di stato, in cui il sovrano, pur ispirandosi nel governo al benessere generale, era sottratto a qualunque limite formale e a qualunque controllo giurisdizionale: alla giurisdizione era soggetta soltanto l'attività economica privata, dispiegata dallo stato in persona del fisco. La polizia giunse, così, a comprendere tutta quanta l'amministrazione interna, fatta eccezione solo per quella militare e per la materia finanziaria. I trattati di scienza della polizia, che s'incontrano in questo periodo, rappresentano le prime trattazioni di scienza dell'amministrazione. Affermatosi, in seguito alle costituzioni moderne, il nuovo stato di diritto, cioè quel tipo di stato che è sottoposto in ogni manifestazione al diritto e alla giurisdizione, il campo della polizia venne gradatamente a restringersi entro i suoi naturali confini: è, tuttavia, da notare che negli ordinamenti germanici essa conservò sempre un'estensione maggiore che in quelli francese, belga e italiano.
Oggi la polizia si può definire "quella parte dell'attività della pubblica amministrazione, che ha per oggetto la conservazione dell'ordine pubblico, della sicurezza e della pace sociale". La polizia, intesa in questo senso, è propriamente la polizia amministrativa, dalla quale resta distinta, sebbene in parte esercitata dai medesimi organi, la polizia giudiziaria: quest'ultima fa parte della funzione punitiva, in quanto mezzo all'esercizio della medesima ossia della giustizia penale. Perciò, della polizia giudiziaria, come della polizia tributaria (intesa a reprimere ogni frode fiscale), sarà trattato separatamente.
Sommario. - Polizia amministrativa (p. 681); Polizia di sicurezza (p. 682); Polizia sanitaria (p. 684); Polizia dei costumi (p. 685); Polizia industriale (p. 685); Polizia comemrciale (p. 685); Polizia marittima (p. 686); Polizia urbana, edilizia e rurale (p. 686). - Polizia giudiziaria (p. 686); Polizia scientifica (p. 686); Tecnica di polizia (p. 687). - Polizia tributaria (p. 688). - Polizia militare in guerra (p. 688). - Ordinamento della pubblica sicurezza in Italia (p. 688).
Polizia amministrativa.
La polizia amministrativa si specifica in parecchi rami: polizia di sicurezza, polizia sanitaria, polizia dei costumi, polizia industriale, commerciale, marittima, urbana, edilizia, rurale. Fra questi, la polizia di sicurezza ha un'importanza primaria e una posizione centrale, in quanto direttamente rivolta al fine dell'ordine pubblico in sé considerato; gli altri rami riguardano l'attuazione dello stesso fine entro particolari sfere, o aspetti della vita sociale: la sanità, la moralità, l'economia, l'edilizia, ecc.
Fra i rami particolari della polizia amministrativa non abbiamo ricordato né la polizia ecclesiastica né la polizia demaniale. Quanto alla prima, si tratta di un'espressione che veniva usata nello stato antico per indicare l'attività di questo relativa agli enti del culto: tale attività è oggi sostituita dall'amministrazione degli affari ecclesiastici, la quale rientra per la sua disciplina giuridica in quel complesso di principî, che costituiscono il diritto ecclesiastico. La polizia demaniale, poi, ha per oggetto la tutela della proprietà pubblica, ossia dei beni pubblici o demaniali, e il regolamento dell'uso di tali beni (polizia stradale, fluviale, portuale, ecc.): per questa particolare funzione, di essa non viene trattato in questa voce, ma in quelle relative al demanio e ai singoli beni demaniali.
Le varie parti della polizia amministrativa presentano alcuni principî generali e comuni. Base di ogni attività di polizia è un complesso di limitazioni imposte alla libertà privata, ossia di divieti rispetto all'esercizio di quelle azioni che possono costituire un pericolo per la sicurezza e la tranquillità generale. Tali limitazioni sono variamente determinate, secondo i casi. Può trattarsi, in primo luogo, di un divieto generale e assoluto contenuto nella legge: in questo caso, all'autorità spetta soltamo la funzione di curare l'osservanza della legge da parte dei singoli; oppure, può trattarsi di divieti generali, ma non assoluti, in quanto la legge stessa permetta che l'attività di cui si tratta, previo accertamento della sua non pericolosità in singoli casi, possa dall'amministrazione essere consentita: l'autorità aggiunge allora alla sua funzione di vigilanza un potere discrezionale rivolto ad apprezzare le condizioni ed eventualmente ad autorizzare l'esercizio dell'attività; può trattarsi, infine, di divieti imposti soltanto dalla stessa amministrazione, in quanto la legge dichiari certe azioni generalmente lecite, salvo il potere dell'autorità di vietarle in considerazione di particolari contingenze. È da osservare che, parlando di divieti, non si esclude che la limitazione possa assumere in alcuni casi la forma dell'ordine positivo: se di regola la polizia impone ai singoli un non facere, può talora imporre anche un facere (denunziare un fatto, restaurare un edificio) o un pati (subire una perquisizione).
Dalle cose dette risulta quali forme può assumere l'attività di polizia: a) un'attività di osservazione rivolta ad accertare che nessuna delle azioni, in uno o in altro modo vietate, venga in fatto esercitata; b) un'attività discrezionale di autorizzazione, di divieto o di comando, per rimuovere o per imporre quelle limitazioni che non sono imposte in modo assoluto; c) un'attività di coercizione, per attuare contro i trasgressori le limitazioni che non vengano osservate spontaneamente.
L'attività di osservazione viene di regola esercitata dalle autorità attraverso l'opera investigativa e informativa degli agenti da essa dipendenti. I privati hanno talora l'obbligo negativo di permettere alcuni atti di accertamento nella rispettiva sfera giuridica: accesso degli agenti nei luoghi dove si svolge un'attività sottoposta ad autorizzazione; rilievi segnaletici, ossia fotografici, dattiloscopici e antropometrici, da eseguire sulle persone pericolose o sospette. Obblighi positivi si hanno nel dovere di dare informazioni, se richiesti, sulle proprie qualità personali; di far conoscere preventivamente, mediante dichiarazione scritta, il proposito di esercitare quelle attività che possono formare oggetto di speciale divieto; nell'obbligo generale, la cui inosservanza priva il singolo di una serie di libertà e facoltà, di essere provvisto della carta d'identità personale, la quale viene rilasciata, a richiesta, dal podestà del comune di residenza. Può servire pure ai fini dell'osservazione l'obbligo stabilito dalla legge di ottemperare all'invito, che venga rivolto dall'autorità di pubblica sicurezza, di presentarsi nei suoi uffici per dare schiarimenti.
I provvedimenti discrezionali dell'attività di polizia assumono nomi e forme diverse. Le licenze, i permessi, le iscrizioni in particolari registri corrispondono giuridicamente al concetto di autorizzazione: quest'ultima espressione è usata solo per alcuni casi e in alcuni testi più recenti. Le autorizzazioni sono personali, né possono in alcun caso essere trasferite in soggetti diversi dal titolare: in alcuni casi, la legge ammette che l'attività autorizzata possa essere esercitata per mezzo di rappresentanti, i quali però devono presentare gli stessi requisiti prescritti per ottenere l'autorizzazione ed essere approvati dall'autorità. Le autorizzazioni non possono essere rilasciate a chi abbia riportato determinate, condanne o sia sottoposto all'ammonizione o altra misura di sicurezza; a chi, essendo nato dopo il 1885, non sappia scrivere di propria mano la necessaria domanda; a chi, avendo figli sottoposti all'obbligo scolastico, non dimostri che questo è stato adempiuto. Per alcune autorizzazioni, è altresì richiesta la capacità di obbligarsi. Le autorizzazioni hanno la durata di un anno, computato dal giorno del rilascio; possono essere rinnovate alla scadenza, come pure sospese e revocate prima di questa, quando vengano meno nell'autorizzato le condizioni di capacità richieste per la concessione o quando egli non ottemperi ai doveri imposti dalla legge o dalla stessa autorità di polizia. Le autorizzazioni sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale, in cui gli autorizzati possono incorrere nell'esercizio delle loro attività (legge di pubblica sicurezza, art. 8-14; regol., art. 11-18). I comandi e i divieti sono emanati discrezionalmente, tutte le volte che la legge ne facoltizza l'uso per ragioni di ordine, di sicurezza, di sanità pubblica. Contro questi provvedimenti, e contro quelli di diniego o di revoca di autorizzazione, è ammesso il ricorso gerarchico entro il termine di dieci giorni, se trattasi di materia di sicurezza, e di trenta negli altri casi: solo contro i provvedimenti espressamente dichiarati definitivi il ricorso gerarchico non è ammesso ed è aperta immediatamente la via dei ricorsi giurisdizionali. Qualunque atto, tuttavia, può, per motivi di legittimità, essere in ogni tempo annullato dall'autorità governativa (legge di p. s., art. 6; legge sanitaria, art. 357). Nessuna indennità è dovuta per i provvedimenti emanati dalle autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà loro attribuite dalla legge: secondo la giurisprudenza, tale principio esclude qualunque responsabilità dello stato in questo campo, anche nel caso di atti illegittimi.
In caso d' inosservanza di doveri derivanti sia dalla legge, sia da concreti provvedimenti dell'autorità, all'attuazione viene provveduto in via amministrativa, cioè mediante la coazione diretta e l'esecuzione di ufficio; le spese di quest'ultima sono recuperate verso il trasgressore col procedimento stabilito per la riscossione delle pubbliche imposte. L'esecuzione deve essere preceduta dalla diffida e dall'assegnazione di un termine: essa è indipendente dalle sanzioni punitive, che la legge commina per la trasgressione: quando una pena specifica non sia prevista, vale quella fissata in modo generale dall'art. 650 del cod. penale: l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a lire duemila. L'applicazione della pena è di competenza dell'autorità giudiziaria, alla quale gli organi di polizia devono denunziare la contravvenzione: questa ha, perciò, nel diritto moderno, carattere d'illecito penale, cioè di reato. Per alcune eccezioni a tale principio, v. responsabilità: Responsabilità amministrativa.
I. - Polizia di sicurezza. - Abbiamo già detto come questa costituisca la parte fondamentale e generale della polizia amministrativa. Le principali fonti, dalle quali è regolata nel diritto italiano, sono: il libro III del codice penale del 19 ottobre 1930 (r. decr. n. 1398), il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 18 ġiugno 1931 (r. decr. n. 773) e il regolamento esecutivo 21 gennaio 1929 (r. decr. n. 62). Le autorità che esercitano le funzioni della polizia di sicurezza sono provinciali e locali, cioè comunali: le autorità governative centrali, particolarmente il ministro dell'Interno, hanno soltanto funzioni di vigilanza e di direzione.
Le autorità provinciali di pubblica sicurezza sono il prefetto e il questore: il primo sovrintende a tutto il servizio ed è direttamente competente all'emanazione degli atti di maggiore importanza e di quelli di carattere straordinario; il secondo esercita nella provincia la competenza normale e adotta quei provvedimenti che non sono attribuiti in modo espresso al prefetto. Sono autorità locali i capi degli uffici distaccati di pubblica sicurezza: nei comuni dove questi non sono istituiti, le relative funzioni sono esercitate dai podestà. Nelle loro funzioni, queste varie autorità hanno a disposizione gli ufficiali e agenti della forza pubblica, costituita dai reali carabinieri, dal corpo di pubblica sicurezza, posto alla diretta dipendenza del questore, e dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
Le limitazioni contenute nella polizia di sicurezza si riferiscono in parte a materie e attività obiettivamente considerate, in parte a persone o classi di persone, considerate subiettivamente.
Rientrano fra le prime i seguenti oggetti.
a) Le riunioni e le associazioni. - Riunione è il convegno volontario e non casuale di più persone in un dato luogo per un intento determinato. Le riunioni si distinguono in private, se avvengono in luogo chiuso e fra persone singolarmente determinate, e pubbliche, se tenute in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo che chiunque possa intervenirvi, sia pure con l'acquisto di apposito biglietto. La legge dichiara equiparate alle riunioni pubbliche quelle che, pure avendo gli estremi di quelle private, è da escludersi che siano tali, avuto riguardo al luogo, al fine e al numero delle persone. Mentre le riunioni private sono sempre lecite e l'autorità di polizia non può intervenire a discioglierle, se non quando siano fatte con armi o allo scopo di commettere o predisporre delitti (art. 32 dello statuto), le riunioni pubbliche sono soggette a speciali limitazioni. Di esse deve essere dato avviso al questore almeno tre giorni prima di quello in cui devono aver luogo e possono dal questore essere proibite per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità, nonché tutte le volte che l'avviso sia stato omesso. Dalla stessa autorità le riunioni possono essere sciolte, se siano tenute nonostante il divieto oppure se in esse avvengano fatti delittuosi o manifestazioni sediziose, pericolose per l'ordine pubblico o lesive del prestigio delle autorità: per le stesse ragioni possono essere disciolti anche gli assembramenti. Il preavviso non è necessario per le riunioni elettorali né per quella a scopo di culto negli edifici destinati al medesimo; è invece necessario per le riunioni di culto fuori di tali edifici e per le processioni religiose e civili, esclusi gli accompagnamenti funebri e quelli del viatico. Per le passeggiate in forma militare e con armi è richiesta invece speciale autorizzazione del prefetto (legge di pubblica sicurezza, art. 18 segg.).
Le associazioni sono costituite da un vincolo permanente fra più persone, determinato dall'intento di conseguire un fine comune. Alcune associazioni sono dal diritto riconosciute come persone giuridiche pubbliche o private; altre sono semplicemente ammesse come lecite; altre, infine, sono in vario modo vietate. Sono vietate assolutamente le associazioni a scopo delittuoso, quelle sovversive e antinazionali e quelle sindacali fra alcune categorie di funzionarî pubblici (cod. pen., articoli 270, 271, 305; legge 3 aprile 1926, art. 11). Altre associazioni hanno bisogno, per potersi costituire, di un'autorizzazione governativa, data secondo i casi con decreto del capo del governo (associazioni fra impiegati pubblici, pei quali non vige il divieto anzidetto) o con decreto del ministro dell'Interno (associazioni di carattere internazionale). Tutte le altre associazioni sono generalmente lecite; ma è data facoltà al prefetto di procedere allo scioglimento di quelle che dispiegano attività contraria all'ordine nazionale dello stato: a tale scopo, è prescritto che le associazioni, enti e istituti sono obbligati a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco delle cariche sociali e dei soci e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione e attività, tutte le volte che ne vengono richiesti dall'autorità predetta per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica. Lo scioglimento può essere decretato anche nel caso che tali comunicazioni siano omesse o risultino false o incomplete. La legge punisce, poi, chiunque ricostituisca, anche sotto forma o nome diverso, associazioni o istituti in tal modo disciolti (legge pubblica sicurezza, art. 209 segg.).
b) Le armi. - Qualunque attività relativa alle armi è soggetta a limitazioni nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica. Senza licenza del Ministero dell'interno sono proibite così la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, come la raccolta e la detenzione di armi da guerra o a esse analoghe, di munizioni, di uniformi militari e altri oggetti necessarî all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate (art. 28). Senza licenza delle autorità di pubblica sicurezza, è poi vietato fabbricare armi in genere, introdurle dall'estero, farne raccolta a fine di commercio o d'industria, smerciarle o esporle in vendita, anche se si tratti di armi artistiche, rare e antiche. Coloro che esercitano l'industria della riparazione delle armi devono darne avviso alle autorità e notificare ogni cambiamento della loro officina. I fabbricanti, i commercianti e i riparatori di armi devono tenere un registro delle operazioni giornaliere, con l'indicazione delle generalità delle persone con le quali tali operazioni sono state compiute: è vietato vendere armi a minori, a persone che appaiano affette da malattia di mente e a quelle sfornite di documenti provanti la loro identità. È vietata pure la vendita ambulante delle armi ed è richiesta la licenza del questore per andare in giro con un campionario delle medesíme. Chi detenga o conservi armi, munizioni, esplosivi, deve farne denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza: il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone riputate capaci di abusarne. Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, quando abbiano notizia o indizio che in qualsiasi luogo si trovino armi o munizioni non denunziate, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro. Non è generalmente permesso portare fuori della propria abitazione o delle pertinenze di essa armi, mazze ferrate, o altri strumenti atti ad offendere: l'autorità può dar licenza per il porto d'armi lunghe da fuoco, di rivoltelle, pistole e bastoni animati: tale licenza però non può essere concessa ai minorenni (salvo per le armi da caccia ai minori che abbiano compiuto gli anni sedici e provino il consenso di chi esercita la patria potestà), né ai condannati per furto, rapina, resistenza all'autorità, contravvenzione al porto d'armi, diserzione. Nel caso di anormali condizioni dell'ordine pubblico, il prefetto può revocare le licenze di porto d'armi a mezzo di pubblico manifesto.
c) Materie esplosive e infiammabili, attività pericolose. - Senza licenza del ministro dell'Interno, non possono essere fabbricati né tenuti in deposito, trasportati o venduti, dinamite e prodotti affini; per gli altri esplosivi occorre la licenza del prefetto. L'autorità di pubblica sicurezza ha sempre facoltà di ordinare la rimozione degli esplosivi che si trovino nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando possano costituire un pericolo per l'ordine e per l'incolumità pubblica. Così pure per l'uso dei fuochi d'artifizio, le accensioni pericolose o incomode negli abitati e nelle vie pubbliche, l'impiego di gas tossici. Le fabbriche e i depositi di materie insalubri e pericolose possono essere stabiliti soltanto nelle località e con le condizioni prescritte dai regolamenti locali: in mancanza di tali regolamenti, le condizioni vengono stabilite dal podestà, salvo il controllo del prefetto, che può essere esercitato sopra ricorso o anche d'ufficio. L'esercizio delle professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali. Altre disposizioni riguardano la custodia, specialmente notturna, delle case di abitazione e la vigilanza di polizia cui sono soggetti i portieri delle case e i custodi dei magazzini e stabilimenti (art. 61-62).
d) I pubblici spettacoli. - Senza licenza del questore, è vietato dare in luogo pubblico o aperto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli e altri simili spettacoli, o aprire ed esercitare circoli di divertimento, scuole di ballo o sale pubbliche di audizione, come pure esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, oggetti di curiosità (art. 68-71). La licenza non è richiesta per le manifestazioni sportive di carattere educativo, per le quali è sufficiente un preavviso all'autorità locale di sicurezza (circolare ministro Interno 21 agosto 1927). Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, è disposto che esse debbano essere preventivamente sottoposte alla revisione e al visto del Ministero dell'interno, il quale ha facoltà di sentire il parere di un'apposita commissione. Il ministero può vietare la rappresentazione per ragioni di ordine pubblico e di moralità. Inoltre il prefetto può, per circostanze locali, vietare la rappresentazione di qualunque produzione, anche se approvata dal ministero e può anche sospendere uno spettacolo già incominciato se dia luogo a disordine. Per questo l'autorità deve assistere per mezzo di ufficiali o agenti, ad ogni rappresentazione (art. 72-74). A preventiva dichiarazione è sottoposta la fabbricazione delle pellicole cinematografiche: nella preparazione dei relativi spettacoli è vietato l'impiego di fanciulli minori di quindici anni, salvo eccezionale autorizzazione del prefetto. L'autorità competente a eseguire la revisione delle pellicole può vietare che alla loro proiezione possano assistere i minori degli anni sedici. È sempre vietato l'impiego di fanciulli in spettacoli di varietà, circhi equestri, esercizî di acrobatismo e in ogni esercizio pericoloso (art. 75 segg.). Ricordiamo inoltre la facoltà regolamentare attribuita ai prefetti per disciplinare il servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri, e i poteri dell'autorità locale per regolare l'uso delle maschere nelle epoche in cui questo non è soggetto a generale divieto (articoli 84-85).
e) Gli esercizî pubblici. - È stabilito l'obbligo generale della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'esercizio di alberghi, pensioni, trattorie, osterie, caffè, sale pubbliche di bigliardi e altri giuochi leciti, stabilimenti di bagni, rimesse di autoveicoli o di vetture, stallaggi e simili. La licenza è pure necessaria per lo spaccio e il consumo di vino, birra o qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualsiasi specie, ancorché la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. La detta licenza non è sufficiente e occorre anche una speciale autorizzazione prefettizia quando si tratti di esercizî destinati alla vendita al minuto di bevande contenenti alcool in quantità superiore al 21 per cento del volume: la vendita di tali bevande è in ogni caso vietata nei giorni festivi e in quelli di elezioni politiche. Le domande di licenza sono presentate al podestà e devono essere sottoposte a parere dell'ufficiale sanitario e, se trattasi di quelle relative agli spacci di bevande alcooliche di qualunque gradazione, anche di un'apposita commissione provinciale. La legge stabilisce il numero massimo degli esercizî, che possono essere consentiti in relazione alla popolazione dei comuni e delle frazioni (art. 95), e conferisce all'autorità larghi poteri riguardo alla determinazione dell'orario di apertura e chiusura degli esercizî e alla vigilanza di polizia sui medesimi (art. 96-104). Particolari limitazioni riguardano la fabbricazione e il commercio delle sostanze destinate alla preparazione delle bevande alcooliche (art. 105-107). L'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati è sottoposta alla preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza: il questore può vietare l'esercizio di tale industria per ragioni determinate nell'art. 108. Gli albergatori e chiunque dà alloggio per mercede sono tenuti a esigere la presentazione di un documento d'identità personale.
f) Le agenzie pubbliche. - Sono subordinate ad apposita licenza le agenzie di prestiti sopra pegni, le agenzie pubbliche di affari, nonché l'esercizio del mestiere di sensali e intromettitori. L'autorità può condizionare il rilascio di tale licenza al deposito di una cauzione e all'osservanza di particolari prescrizioni. In tali provvedimenti il questore è tenuto a sentire il consiglio provinciale dell'economia corporativa e, dove si tratti di agenzie di pegni, anche l'amministrazione del Monte di pietà, che eventualmente esista nel comune (art. 115-121).
g) Le industrie tipografiche e affini. - Il principio della libertà di stampa, consacrato nell'art. 28 dello statuto, incontra una serie di limitazioni, le quali sono particolarmente complesse per quanto riguarda le pubblicazioni periodiche e i giornali (v. stampa: Legislazione). Qui si ricordano le norme di polizia riguardanti le tipografie, gli stabilimenti litografici, fotografici e qualunque altro che abbia lo scopo della riproduzione meccanica o chimica di scritti e disegni. Il relativo esercizio è subordinato alla licenza del questore. Sono vietati la fabbricazione, l'importazione e il commercio sotto qualsiasi forma di scritti, disegni o altri oggetti contrarî agli ordinamenti politici, sociali ed economici dello stato o lesivi del prestigio delle autorità od offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza. L'autorità locale ha facoltà di procedere al sequestro di tali oggetti. Altri divieti riguardano l'inserzione nei giornali di avvisi e corrispondenze contrarî alla morale e alla procreazione (art. 112, 114). È poi sottoposta a licenza la pubblica distribuzione e l'affissione di stampati e scritti di qualunque genere (art. 113).
h) I mestieri girovaghi. - Devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza i venditori ambulanti di merci, generi alimentari o bevande, stampati e disegni, i cenciaioli, saltimbanchi, suonatori, servitori di piazza, facchini, conducenti di autoveicoli, barcaioli, lustrascarpe e simili. Le guide, gl'interpreti, i corrieri e i portatori alpini devono ottenere la licenza dal questore; la licenza è pure necessaria per i mestieri indicati precedentemente quando gli esercenti non siano cittadini italiani o siano italiani non regnicoli (art. 121-125).
i) La vigilanza privata. - Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza e custodia delle loro proprietà. Coloro che prestano l'opera di vigilanza per conto di altri devono ottenere preventiva licenza dal prefetto: questa non può essere concessa a chi non sia cittadino italiano, o sia incapace di obbligarsi, o abbia riportato condanna per delitti non colposi; la licenza può essere negata, oltreché per ragioni di ordine pubblico, quando, in vista del numero e dell'importanza degl'istituti di vigilanza esistenti, non convenga consentirne altri. Il rilascio è subordinato al versamento di una cauzione, nella misura determinata dal prefetto, per garanzia delle obbligazioni inerenti all'esercizio delle prestazioni e delle condizioni imposte dalla legge e dall'autorità. Gl'istituti di vigilanza e d'investigazione sono tenuti a prestare la loro opera a ogni richiesta dell'autorità di polizia e degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria (articoli 132-141).
k) Il meretricio. - Per la gestione di case, di quartieri e di qualsiasi altro luogo dove si esercita abitualmente la prostituzione (v.), deve essere ottenuta dall'autorità locale di pubblica sicurezza la dichiarazione di locali di meretricio: tale dichiarazione ha il valore di autorizzazione di polizia. Il locale abusivamente aperto è fatto chiudere dall'autorità entro le ventiquattro ore, salvo la pena contravvenzionale. La dichiarazione può essere negata per qualunque ragione attinente alla pubblica moralità, al buon costume o all'ordine pubblico. Chi richiede la dichiarazione deve sottoscrivere un atto di sottomissione, nel quale sono determinate le condizioni e gli obblighi, a cui l'esercizio del locale deve essere subordinato. Sui locali dichiarati di meretricio l'autorità di polizia esercita una vigilanza continua, soprattutto nell'interesse della sanità pubblica e dell'ordine pubblico: per questo, gli ufficiali e agenti hanno facoltà di accedere in qualunque tempo in detti locali, di procedere a perquisizioni sulle cose e sulle persone e di sottoporre queste ultime a visite sanitarie, tutte le volte che lo ritengano opportuno. La legge vieta nei locali l'esercizio di giuochi, balli, feste, lo spaccio di cibi e bevande, l'accesso dei minori degli anni diciotto, come pure l'accesso di persone armate o in stato di ubbriachezza. Particolari disposizioni sono stabilite per garantire alle donne la libertà di abbandonare la prostituzione (art. 190-208; reg., art. 359-375).
In contrapposto a questa serie di disposizioni, che riguardano attività obiettivamente determinate, altre si riferiscono a particolari gruppi o categorie di persone, considerate subiettivamente.
a) Gli stranieri. - Sebbene, come principio generale, nei riguardi dei diritti di libertà, gli stranieri non siano in condizione sostanzialmente diversa dai cittadini, pure alcune limitazioni sono stabilite rispetto a essi. Entro tre giorni dal loro ingresso nel territorio del regno, gli stranieri devono presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza del luogo dove si trovano, per dare conto di sé e fare la dichiarazione di soggiorno; lo stesso obbligo loro incombe ogni qual volta trasferiscono la residenza da uno ad altro comune del regno, a meno che la loro permanenza nello stato abbia scopo solo di diporto e non superi il periodo di due mesi. L'autorità può invitare in ogni tempo gli stranieri a esibire i documenti di cui sono provvisti. Chi, a qualsiasi titolo, assume alle proprie dipendenze uno straniero, è tenuto a comunicare entro cinque giorni all'autorità le generalità della persona e il servizio a cui è adibito; cessando il servizio, deve dare notizia dell'allontanamento dello straniero. Altra comunicazione è obbligatoria per chiunque vende, o cede a qualsiasi titolo, a stranieri la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, situati nel regno (art. 142-149; reg. 277-282). Oltre a tali limitazioni che riguardano soltanto l'attività di osservazione, altre più sostanziali sono stabilite per casi particolari. Il prefetto può sempre vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o località, che comunque interessano la difesa militare dello stato. Stranieri di alcune categorie possono essere condotti alla frontiera ed espulsi dal territorio dello stato: tali gli stranieri condannati per delitto e quelli denunziati per contravvenzione agli obblighi relativi al soggiorno nel regno. Per motivi di ordine pubblico, il ministro dell'Interno può sempre disporre l'espulsione dello straniero residente o di passaggio nel regno. Inoltre, i prefetti hanno facoltà di avviare alla frontiera, mediante foglio di via obbligatorio, gli stranieri che non sappiano dare contezza di sé o siano sprovvisti di mezzi; riguardo ai medesimi, i prefetti delle provincie di confine possono decretare il divieto di rientrare nello stato senza una speciale autorizzazione del ministro dell'Interno (art. 150-152; reg. 283-287).
b) Gli alienati di mente. - I medici e i chirurghi sono obbligati a denunziare all'autorità di pubblica sicurezza le persone affette da malattia di mente, pericolose a sé o ad altri, nonché le persone affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da altra sostanza inebriante o stupefacente (art. 153; reg. 288-292).
c) I mendicanti. - È proibito mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico: le persone riconosciute inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza, né parenti tenuti per legge agli alimenti, sono sovvenute con la pubblica beneficenza e, dove ciò non sia possibile, vengono dal prefetto proposte al ministro dell'Interno per il ricovero in un istituto di assistenza. Se l'inabile abbia congiunti in condizione di potere prestare gli alimenti, l'autorità locale di polizia provvede a diffidarli all'adempimento del loro obbligo, salvo, in caso di inefficacia, il necessario giudizio per gli alimenti (art. 153-155). Senza licenza del questore, non possono essere fatte raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, nemmeno a mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione. La licenza può essere concessa solo quando la raccolta abbia scopo patriottico, scientifico, di beneficenza o di sollievo di pubblici infortunî. Tali limitazioni non riguardano le questue regolate dalla legislazione ecclesiastica (art. 156; reg. 301-302).
d) Le persone sospette. - Chi fuori del proprio comune desta sospetto con la sua condotta e, richiesto dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuole dare contezza di sé, è condotto dinnanzi all'autorità di polizia, la quale, se i sospetti siano fondati, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio. Sono pure, quando occorra, provvisti del foglio di via o addirittura tradotti in stato di arresto dinnanzi all'autorità di sicurezza del luogo di loro residenza, i condannati per delitto a pena restrittiva della libertà o per contravvenzione all'ammonizione appena usciti dal carcere (art. 157-163; reg. 303-321).
e) Gli ammoniti. - Gli oziosi, i vagabondi abituali atti al lavoro e non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose, gli sfruttatori abituali di donne, gli spacciatori di stupefacenti e le persone diffamate, cioè designate dalla pubblica voce come colpevoli di gravi delitti o come pericolose all'ordine nazionale dello stato, sono dal questore denunziati al prefetto per l'ammonizione. In ogni provincia è istituita un'apposita commissione, presieduta dal prefetto e composta inoltre del procuratore del re, del questore, del comandante dell'Arma dei reali carabinieri e di un ufficiale superiore della Milizia per la sicurezza nazionale. La commissione, udito il denunziato, se questi si presenta a discolparsi ed essa lo ritenga opportuno, dove riconosca fondata la denunzia, pronunzia l'ammonizione, prescrivendo all'ammonito di darsi a stabile dimora, di non associarsi a persone sospette, di non portare armi, di non trattenersi in osterie, bettole e simili località, di ritirarsi la sera non più tardi di una data ora e di non uscire al mattino prima di un'ora determinata. Il contravventore a tali limitazioni è punito con l'arresto. L'ammonizione ha la durata di due anni: può essere però revocata dalla commissione, quando siano cessate le cause per cui fu pronunziata. Il procedimento dell'ammonizione non si applica ai minori degli anni sedici, per i quali provvede il presidente del tribunale: essi possono essere consegnati o all'esercente la patria podestà con l'intimazione di provvedere alla loro educazione o a famiglie oneste che consentano di accettarli ed educarli; a meno che non sia opportuno il loro ricovero in un istituto di educazione correzionale (art. 164-179; reg. 322-329).
f) Gli assegnati al confino di polizia. - Questo provvedimento può essere preso, dalla stessa commissione competente ad applicare l'ammonizione, nei riguardi di persone particolarmente pericolose alla sicurezza pubblica. Tali possono essere in alcuni casi gli ammoniti, i diffamati nel senso già detto, coloro che svolgano, o abbiano manifestato il proposito di svolgere, un'attività diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici e sociali dello stato o una qualunque altra attività tale da recare nocumento agl'interessi nazionali. Il provvedimento di assegnazione importa l'obbligo del confinato di risiedere in una colonia o in un comune del regno, diverso dalla sua residenza, che viene stabilito di volta in volta dal ministro dell'Interno. La durata è stabilita dalla commissione nei limiti da uno a cinque anni. L'assegnazione importa l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi fissati dall'autorità di pubblica sicurezza, la quale terrà conto delle necessità locali e dei lavori pubblici da eseguirsi. Contro il provvedimento è ammesso ricorso a una commissione d'appello, istituita presso il Ministero dell'interno, presieduta dal relativo sottosegretario di stato e composta dell'avvocato generale presso la Corte di appello di Roma, del capo della polizia, di un ufficiale generale dei carabinieri e di un ufficiale generale della Milizia volontaria. Se il confinato tenga buona condotta, il ministro dell'Interno può liberarlo condizionatamente prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione.
Tutte le limitazioni enumerate provvedono alla conservazione dell'ordine pubblico nelle condizioni normali della vita nazionale. Nei momenti eccezionali, all'ordine stesso viene provveduto per mezzo di misure straordinarie attribuite alla competenza del ministro dell'Interno con l'assenso del capo del governo. Nel caso di pericolo di disordini, il ministro, o per sua delegazione i prefetti, possono dichiarare con decreto lo stato di pericolo pubblico, durante il quale l'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che sia arrestata e detenuta qualsiasi persona, se ciò ritenga necessario per il ripristino e la conservazione dell'ordine inoltre il prefetto ha facoltà di emanare i provvedimenti che ritenga indispensabili per lo stesso fine e, qualora la dichiarazione di pericolo si estenda all'intero territorio del regno, il ministro dell'Interno può emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie che abbiano comunque attinenza con la sicurezza e con l'ordine. Se poi sia necessario di affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine stesso, il ministro, e per delegazione í prefetti, possono dichiarare con decreto lo stato di guerra. In tal caso, la facoltà di emanare ordinanze eccezionali spetta al comando delle forze militari e sono giudicate dai tribunali militari le persone imputate di delitti contro lo stato, contro la pubblica amministrazione, contro l'ordine pubblico, contro le persone e contro la proprietà, quando tali fatti siano stati commessi durante il dichiarato stato di guerra o lo stato di pericolo pubblico, che lo abbia preceduto (legge di pubblica sicurezza, art. 214-219).
II. - Polizia sanitaria. - Fra i fini della pubblica amministrazione rientra la tutela dell'igiene e della sanità, la quale è affidata al ministro dell'Interno, e, sotto la sua direzione, ai prefetti e ai podestà, gli uni e gli altri assistiti da appositi organi tecnici individuali e collegiali. Al fine anzidetto viene provveduto in parte con una serie di limitazioni imposte all'attività dei singoli, in parte con una serie di servizî e di prestazioni poste dagli enti pubblici a disposizione delle popolazioni. In questo luogo deve essere considerata soltanto la parte che si riferisce alle limitazioni, nella quale rientrano gli oggetti seguenti.
a) Un primo gruppo di limitazioni riguarda l'esercizio di una serie di professioni, commerci e industrie, interessanti direttamente la sanità.1. Prime fra queste sono le professioni di medico, chirurgo, veterinario e farmacista, le quali non possono essere esercitate se non da chi sia iscritto nell'albo del rispettivo ordine professionale: e per tale iscrizione sono richiesti, oltre il titolo professionale di studio, il godimento dei diritti civili e politici, la buona condotta morale e politica e la residenza nella circoscrizione dell'ordine. L'iscrizione degli stranieri è regolata da norme speciali. Ogni professionista è subordinato alla vigilanza e disciplina dell'ordine e ai poteri di superiore controllo del prefetto e del medico provinciale. Le leggi attribuiscono ai sanitarî una serie di doveri positivi, che si aggiungono a quelli strettamente professionali: così l'obbligo del referto per i delitti conosciuti nell'esercizio della professione, quello della denunzia di tutto ciò che possa interessare la sanità pubblica, ecc. Una posizione in parte analoga è fatta alle levatrici, le quali però dipendono direttamente dall'autorità sanitaria. L'esercizio poi delle farmacie da parte dei relativi professionisti è subordinato, oltreché alle condizioni anzidette, a una speciale autorizzazione prefettizia e sottoposto a un controllo rigoroso da parte della stessa autorità. Per tutto ciò valgono, oltre alla legge sanitaria, testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 (articoli 99-139), il testo unico 26 aprile 1928, n. 1313. - 2. Seguono le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: di ottico, odontotecnico, ortopedico, infermiere, massaggiatore, le quali non possono essere esercitate se non da chi sia maggiore di età e munito di speciale licenza, che viene rilasciata solo in seguito a particolare corso di preparazione (legge sanitaria, articoli 140-142). - 3. Sono sottoposte, secondo i casi, a denunzia preventiva, a licenza, ad autorizzazione, le industrie per la fabbricazione di prodotti chimici usati in medicina, quelle per la preparazione di sieri e di vaccini, di specialità mediche e chirurgiche; egualmente si dica per l'apertura di ambulatorî, di case di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, di stabilimenti di bagni, nonché per la divulgazione in qualunque forma di mezzi di prevenzione e di cura delle malattie: legge san., articoli 143-201; reg. 18 giugno 1905, n. 407.
b) A vigilanza, nell'interesse della sanità pubblica, sono pure sottoposti: i droghieri, i profumieri, i colorari, i liquoristi, i confettieri, i fabbricanti e negozianti di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande artificiali (legge san., art. 242). A questi ultimi è rivolta tutta una complessa attività di polizia che costituisce la vigilanza igienica sugli alimenti e sulle bevande: per essa, i medici provinciali e gli ufficiali sanitarî comunali hanno facoltà di procedere a ispezioni e verifiche in tutti gli spacci di sostanze alimentari, sottoponendo a sequestro preventivo quelle sospettate nocive, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, in caso di accertamento definitivo (legge san., art. 243; reg. 3 febbraio 1901, n. 45, art. 107 segg.). Numerose disposizioni riguardano la vigilanza sopra singole sostanze: sul granoturco (legge san., art. 244 segg.; reg. 5 nov. 1903, n. 451); sul vino (r. decr.-legge 14 settembre 1924, n. 1374); sui prodotti agrarî (r. decr.-legge 15 ottobre 1925, n. 2333); sulla panificazione (r. decr.-legge 29 luglio 1928, n. 1843); sulle carni e sulla macellazione (r. decr. 20 dicembre 1928, n. 3298); sul latte destinato al consumo diretto (r. decr. 9 maggio 1929, n. 499). È pure da tenere presente il r. decr. 20 ottobre 1924, n. 1928, sull'impiego di materie coloranti nelle sostanze alimentari e negli oggetti d'uso.
c) Sempre nell'interesse dell'igiene, altre limitazioni sono imposte all'attuazione e all'esercizio d'industrie che spandono esalazioni insalubri, di quelle relative alla macerazione delle piante tessili (art. 203 segg.), nonché la vasta disciplina legislativa relativa alla risicoltura. Nella stessa materia dell'igiene del suolo e dell'abitato larghi poteri sono attribuiti ai podestà, sia per emanazione di regolamenti locali, sia per la formazione di singoli provvedimenti, quali l'ordine di chiusura di abitazioni in cattive condizioni igieniche e la dichiarazione di abitabilità delle case di nuova costruzione: legge san., art. 218 segg.; reg. 19 luglio 1906, n. 66, art. 104 segg.; reg. 29 marzo 1908, n. 157.
d) A limitare la diffusione delle malattie infettive sono dirette le disposizioni sulla vaccinazione obbligatoria (legge san., art. 266; decr. min. 29 marzo 1892); la speciale autorizzazione e conseguente vigilanza cui è sottoposto l'esercizio del baliatico (legge sanitaria, art. 309 segg.); l'obbligo dei privati di subire visite e disinfezioni, quando si siano verificati casi di malattie infettive; i poteri delle autorità locali di disporre, in caso di epidemia, della proprietà privata per adibirla a servizî sanitarî. È poi notevole la facoltà conferita al ministro dell'Interno di emanare, in tali casi, speciali ordinanze per la visita e disinfezione delle case, per l'organizzazione dei servizî e soccorsi medici e per le altre precauzioni da adottarsi contro la diffusione della malattia (art. 253 segg.).
e) Rientrano nella sanità marittima i numerosi controlli igienici, cui sono soggette le navi in arrivo, durante la permanenza nei porti e prima della partenza, nonché i viaggiatori prima dell'imbarco e durante il viaggio: reg. 29 settembre 1895, n. 636, modificato con numerose disposizioni successive.
Si devono aggiungere, infine, due serie di limitazioni, le quali, pur facendo parte dell'amministrazione sanitaria, fanno capo, per il loro oggetto particolare, a due rami distinti della polizia: la polizia mortuaria e la polizia veterinaria.
Nella prima rientrano le norme sull'ordinamento dei cimiteri, sul divieto di costruire nella cosiddetta zona di rispetto, cioè entro il raggio di 200 metri dal cimitero, salva l'autorizzazione del prefetto per una minore distanza; il divieto d'inumazione in luoghi diversi dai cimiteri, fatta eccezione per le cappelle private non aperte al pubblico e situate alla stessa distanza di quelli dall'abitato. Il ministro dell'Interno ha facoltà di autorizzare di volta in volta la tumulazione di persone illustri in località diverse dai cimiteri, purché ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze. Il trasporto di salme da uno ad altro comune del regno è subordinato ad apposita autorizzazione prefettizia; l'introduzione delle salme dall'estero, o il loro trasporto da una ad altra provincia, devono essere autorizzati dal ministro dell'Interno, che può delegare tale funzione ai prefetti: legge san., articoli 337-343; reg. 25 giugno 1892, n. 448.
La polizia veterinaria si concreta soprattutto nell'obbligo di denunzia, imposto oltreché ai veterinari, a tutti i proprietarî e detentori di animali domestici, riguardo a qualunque malattia diffusiva accertata o sospetta, e nell'obbligo di sopportare, nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa e di morva, l'abbattimento, previo indennizzo, degli animali infetti, quando ciò sia ordinato dal prefetto, che ne riconosca la necessità per impedire la diffusione della malattia. Altri provvedimenti sono la disinfezione obbligatoria di stalle e di altri locali, la dichiarazione di zona infetta col divieto di spostamento degli animali in essa compresi, senza speciale autorizzazione, e una serie di accertamenti e di ordinanze con cui viene esercitata la vigilanza dei locali di sosta e dei trasporti ferroviarî e marittimi degli animali: legge san., art. 264 segg.; decr. min. 6 maggio 1914.
III. - Polizia dei costumi. - Anche all'educazione morale dei cittadini lo stato provvede sia per mezzo di limitazioni e divieti, sia per mezzo di prestazioni positive. Alcune limitazioni per fine di moralità contiene la stessa legge di pubblica sicurezza: al detto fine sono infatti dirette gran parte delle norme sui pubblici spettacoli, sulla vendita delle bevande alcooliche, sulla vigilanza dei locali di meretricio. Fini esclusivamente etici presentano disposizioni della stessa legge e del codice penale relative al divieto dei giuochi d'azzardo, al potere del prefetto di vietare quelli, fra i giuochi leciti, che ritenga pericolosi all'interesse pubblico, nonché il generale divieto delle scommesse e dell'uso di apparecchi automatici da giuoco nei pubblici esercizî (legge di pubblica sicurezza, art. 108; cod. pen., articoli 718-723). Altre norme dello stesso codice penale sono dirette a punire le manifestazioni oltraggiose verso la religione dello stato e verso i defunti, il commercio di scritti o disegni contrarî alla pubblica decenza, l'esecuzione di atti contrarî alla medesima in luogo pubblico o aperto al pubblico, i maltrattamenti ingiustificati di animali. Per ragioni sanitarie e morali insieme, è vietato l'uso dell'ipnotismo o di altri mezzi atti a sopprimere la coscienza e la volontà altrui, l'abuso e l'abusiva somministrazione di sostanze stupefaeenti (art. 274 segg.). Altre norme fanno parte della legislazione sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (legge 10 dicembre 1925, n. 2277, articoli 21-25; e legge 13 aprile 1933, n. 298): così il divieto agli esercenti di somministrare bevande alcooliche agli adolescenti, il divieto dell'uso delle medesime, compreso il vino, nei collegi e nei convitti; il divieto di somministrare tabacco ai minori di anni sedici e quello per i minori stessi di fumare in luogo pubblico, ecc.
IV. - Polizia industriale. - Delle numerose leggi che disciplinano la libertà di lavoro e d'industria, una parte ha finalità d'interesse pubblico generale: tali le norme relative all'industria forestale, limitatrici del taglio e dello sfruttamento dei boschi per ragioni idrogeologiche, climatiche e igieniche (r. decr. 30 dicembre 1923, n. 3267), quelle relative alla pesca e alla caccia, che uniscono una funzione protettiva della fauna nazionale con quella del contemperamento dei varî diritti dei singoli fra loro e con l'interesse dell'economia generale (testi unici 8 ottobre 1931, n. 1604 e 15 gennaio 1931, n. 117). Un altro gruppo di queste norme è rivolto, invece, a tutelare la sicurezza delle persone, specialmente dei lavoratori: sono fra queste la legge sulla polizia mineraria (30 marzo 1895, n. 184), i regolamenti sulla prevenzione degli infortuni nelle industrie (reg. 18 giugno 1899, nn. 230, 231 e 232; 7 novembre 1920, n. 1691; decr. legge 9 luglio 1926, n. 1331 e regol. 12 giugno 1927, n. 824). La legislazione sul lavoro delle donne e dei fanciulli (legge 26 aprile 1934 n. 653), sul riposo settimanale obbligatorio (legge 7 luglio 1907, n. 489), sull'orario giornaliero di lavoro (r. decr. legge 15 marzo 1923, n. 692), sull'igiene del lavoro nelle fabbriche (regol. 14 aprile 1927, n. 530), si può dire che unisce finalità di politica sanitaria e demografica con altre d'ordine morale riguardante il rispetto della personalità dell'operaio e l'elevazione spirituale di esso. Questa parte della polizia rientra nella legislazione sociale, alla cui osservanza provvedono, oltre agli ordinarî organi della forza pubblica, gli organi sindacali e corporativi e in modo specifico quelli dell'ispettorato corporativo.
V. - Polizia Commmerciale. - Molti sono gl'interessi pubblici che trovano protezione nelle limitazioni di polizia restrittive della libertà del commercio: alcune, come quelle già ricordate relative agli spettacoli, alle agenzie, agli esercizî pubblici, provvedono a fini di sicurezza e di moralità pubblica; altre, come quelle concernenti la vigilanza sul commercio dei generi alimentari, hanno fini di sanità e d'igiene. Qui restano da considerare le norme che hanno per oggetto la prevenzione delle frodi e la tutela della pubblica fede. Esse riguardano:1. il sistema monetario: nei riguardi delle monete lo stato determina obbligatoriamente ciò che deve avere valore di danaro (corso legale) e punisce qualunque rifiuto di accettare come moneta ciò che per legge è tale (cod. pen., art. 692); lo stato inoltre provvede alla fabbricazione ed emissione delle monete e della carta moneta, vietando come delitto ogni attività privata in tale materia (cod. pen., art. 453); 2. il sistema metrico: i pesi e le misure adoperate in commercio devono corrispondere al sistema adottato legislativamente dallo stato; da ciò il servizio della verificazione dei pesi e delle misure, prima che siano posti in uso e successivamente ogni biennio presso gli esercenti e commercianti, i quali, iscritti in apposito elenco compilato a cura del podestà, devono pagare apposite tasse per tale servizio (cod. pen., art. 692; testo unico 23 agosto 1890, n. 7088); 3. le borse di commercio, le fiere e i mercati e ogni altro istituto destinato a ravvicinare i commercianti e agevolare le contrattazioni: la vigilanza e la polizia sono esercitate dai comuni e, per le borse, dai consigli provinciali dell'economia corporativa; 4. la vigilanza comunale sugli esercizî di vendita al pubblico, aggiunta, per la tutela dei consumatori, a quella della legge di pubblica sicurezza dal decr.-legge 16 dicembre 1926, n. 2174: tale legge istituisce un'apposita licenza da rilasciarsi da una commissione composta del podestà, di due rappresentanti dei commercianti e di due rappresentanti dei lavoratori; la licenza è revocabile in caso di abuso da parte del titolare; 5. il commercio degli oggetti preziosi e delle cose antiche o usate: per i primi è necessaria una licenza annuale del questore, per le seconde una preventiva dichiarazione all'autorità locale di sicurezza; gli esercenti i detti commerci son tenuti ad accertarsi dell'identità delle persone con cui contrattano e a tenere apposito registro delle operazioni compiute coi nomi, per ciascuna, dei contraenti (legge di pubblica sicurezza, articoli 126-128; regol., articoli 257-262).
VI. - Polizia marittima. - Essa comprende una vasta serie di limitazioni, rivolte, in parte, a conservare i beni del demanio marittimo e a regolare il loro uso, in parte a tutelare la sicurez.za della navigazione, in parte a fini di sanità. Di queste ultime manifestazioni è stato fatto cenno a proposito della polizia sanitaria; per le altre, v. nave; navigazione; porto.
VII. - Polizia urbana, edilizia e rurale. - Le limitazioni ai diritti di libertà e di proprietà, che trovano la loro causa nelle esigenze locali della sicurezza dell'ordine e dell'estetica, risultano dai regolamenti che i comuni a tale scopo sono autorizzati a emanare. I regolamenti di polizia urbana possono dettare norme sulla vendita dei generi alimentari, sulla nettezza dell'abitato e dei cortili delle case, sullo spazzamento della neve, sulla libertà della circolazione nelle vie pubbliche e sul divieto del transito in dati luoghi e in date ore, sulle cautele per evitare gl'incendî, ecc. Coi regolamenti edilizî vengono disciplinate le costruzioni, i restauri, le demolizioni degli edifizî, l'altezza massima dei fabbricati, l'intonaco delle facciate, le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche. Nei regolamenti di polizia rurale i comuni dettano norme per impedire furti campestri, per regolare il pascolo degli animali, la manutenzione delle strade vicinali, la distruzione delle piante e degli animali nocivi all'agricoltura (regol. 12 febbraio 1911, n. 297, articoli 109-111). Queste e altre simili disposizioni possono essere sanzionate mediante pene pecuniarie, da applicarsi nella misura e con la procedura di cui agli articoli 106-110 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.
Polizia giudiziaria.
Come è stato detto, la polizia giudiziaria si contrappone a tutte le forme sopra enumerate, costituenti nel loro complesso la polizia amministrativa. Compito della polizia giudiziaria non è di prevenire i danni sociali, ma di accertare quelli verificatisi, in quanto provenienti da reati, impedendo soltanto che vengano portati a conseguenze ulteriori e raccogliendo e assicurando alla giustizia le prove e ogni altro elemento che possa contribuire all'applicazione della pena a chi ne sia stato l'autore.
L'organizzazione della polizia giudiziaria mette capo ai procuratori generali presso le corti di appello, sotto la cui direzione e vigilanza la polizia viene esercitata. Alla stessa funzione partecipano i regi procuratori, i giudici istruttori e i pretori. Gli ufficiali di polizia giudiziaria comprendono i commissari e i vicecommissarî di pubblica sicurezza, gli ufficiali e sottufficiali dei reali carabinieri e della Milizia volontaria, i graduati degli agenti di custodia degli stabilimenti di pena. Sono agenti di polizia giudiziaria gli agenti di pubblica sicurezza, i reali carabinieri, i militi, gli agenti di custodia, le guardie forestali, le guardie municipali e provinciali.
In caso di flagranza o quasi flagranza di reato, gli ufficiali e gli agenti possono procedere ad arresti, compiere perquisizioni personali e domiciliari, sequestrare i corpi di reato e procedere a sommario interrogatorio degli arrestati e dei testimoni, pur senza giuramento. Mezzi importanti di qualunque indagine sono gli ausilî oggi offerti dalle applicazioni delle scienze fisiche, chimiche e biologiche: ausilî, nei quali si concreta la polizia scientifica. L'arresto e l'impiego della forza fuori dei casi in cui tali atti sono autorizzati dalla legge non possono avere luogo se non in forza di un ordine dell'autorità giudiziaria.
I. - Polizia scientifica. - È la disciplina che si occupa dello studio e dell'applicazione di tutti quei metodi tecnici a base scientifica che possono utilmente servire alle indagini della polizia preventiva e repressiva. Questa disciplina, che ha assunto una propria individualità solo da pochi decennî, ha ora raggiunto uno sviluppo e un'importanza sociale che va di giorno in giorno aumentando in tutti i paesi del mondo.
Storia. - I primi albori si possono ritrovare nella letteratura greca, dove si parla del riconoscimento di una persona ignota che viene fatto ora grazie a una ciocca di capelli biondi (Oreste e Ifigenia), ora grazie a una cicatrice e ad altri particolari segni d'identità (Ulisse reduce a Itaca in veste di mendicante), che costituiscono il lontano germe di un segnalamento descrittivo. Anche Erodoto narra come dalla conoscenza delle misure si fosse potuta stabilire l'identità del corpo di Oreste trovato in un sepolcro; e questo è un ricordo preciso di un segnalamento antropometrico. Nella letteratura romana accenni ben chiari si ritrovano nei dibattiti oratorî di Quintiliano, e poi, in tutte le epoche, si rinvengono pagine romanzesche o storiche, in cui affiorano problemi d'identificazione, ricostruzione di ambienti, accertamenti di tracce: problemi risolti con tecnicismo, con metodo. Tutto ciò prende più concreta e particolare forma nelle letterature contemporanee, per es., in alcune novelle del Balzac, il precursore del metodo descrittivo dei tratti segnaletici di una fisionomia, e più ancora negli scritti di Edgar Poe, il quale crea il tipo dell'investigatore che scopre delitti e delinquenti con impeccabile metodo logico e con analisi tecnica di uomini e di cose. Questo tipo dell'investigatore viene plasmato in investigatore scientifico da Conan Doyle (v.), preceduto dal fransese Gaboriau, che introduce nei suoi romanzi polizieschi, specialmente nel suo Monsieur Lecocq, metodi scientifici di ricerca, descrivendo il metodo per conservare le impronte dei piedi lasciate dal colpevole sul terreno mediante la fusione con la gelatina, eseguendo un piano architettonico del luogo del delitto, precorrendo la fotografia metrica, applicando le conoscenze scientifiche dell'epoca all'esame del cadavere, alla meticolosa indagine di uno scritto anonimo, ecc. Questa disciplina restò tuttavia molto empirica fino al giorno in cui Cesare Lombroso e, dopo il Lombroso, l'Alongi invocarono una polizia scientifica; una polizia, cioè, che utilizzasse il continuo progresso delle scienze fisiche, chimiche, biologiche, e rispondesse pienamente alle impellenti e sempre maggiori esigenze delle istruttorie penali. Così ebbero progressivo incremento gli studî diretti a raggiungere con la regolamentazione tecnica delle indagini la scoperta dei reati e l'identificazione dei rei, tanto più che i malfattori, prima ancora della polizia, si avvalevano dei progressi delle scienze per affinare e perfezionare i loro mezzi di azione (R. A. Reiss).
Queste le origini della polizia scientifica, le cui basi furono poste dalla medicina legale, che studia tutto ciò che ha attinenza alla prova generica dei reati, e dall'antropologia criminale, che, secondo il suo fondatore C. Lombroso, ha per oggetto lo studio del delinquente nel suo aspetto morfologico, nella sua costituzione biologica, nelle sue manifestazioni funzionali, nella sua psicologia, nel suo modo di vivere, agire, ecc. Concorsero attivamente a dare l'impronta tecnico-scientifica alle indagini di polizia, non solo medici legali o antropologi, ma magistrati come H. Gross, che pubblicò il primo manuale di polizia giudiziaria (1893), funzionarî come A. Bertillom capo della polizia di Parigi, che introdusse il cosiddetto "ritratto parlato", cioè l'esame metodico descrittivo dei connotati e dei contrassegni, il "sistema antropometrico" detto appunto "bertillonnage" (1882), infine la "fotografia segnaletica" (1893). Oltre al Gross e al Bertillon, gli scienziati che più contribuirono a diffondere e perfezionare i nuovi metodi furono: A. Lacassagne e E. Locard in Francia; A. Lecha Marzo e F. A. Oloriz in Spagna; F. Galton e E. R. Henry a Londra; A. Niceforo e H. Ross a Losanna; lo Iebedeff in Russia; il Lindenau in Austria e in Germania; E. Stockis nel Belgio; J. Vucetich in America, e altri. L'Italia, che era stata la culla di questo movimento, sino al 1902 era rimasta all'ultimo posto; ma, da quell'anno, fece tanta strada da mettersi all'avanguardia, specialmente per opera di S. Ottolenghi (v.) e dei suoi allievi. Nel 1893 si erano istituite in Francia (Bertillon), in Inghilterra (Galton), nell'America Meridionale (Vucetich), scuole parziali di segnalamento e fotografia; nel 1895 l'Ottolenghi iniziò a Siena un corso universitario, adattando i nuovi metodi di segnalamento ai più rigorosi criterî scientifici, estendendo l'identificazione somatica del delinquente a quella della sua personalità umana, desunta secondo le norme dell'antropologia criminale, e orientando le indagini alle direttive della medicina legale. Nel 1903 fu fondata a Roma la prima Scuola di polizia scientifica, che servì poi di modello a quelle che via via sorsero in quasi tutti gli altri stati. Dal 1903 l'Ottolenghi combatté vigorosamente per diffondere la convinzione della necessità che, nella continua lotta contro il delitto e il delinquente, si dovesse anzitutto studiare con criterî obiettivi non solo il reato, ma il reo, onde conoscerne la personalità e la pericolosità. Il merito dell'Ottolenghi consiste nell'avere dato alle indagini di polizia l'"orientamento biologico" e nell'avere esteso il metodo di indagine analitica e razionale, in sostituzione dei metodi empirici, alle funzioni di polizia.
Grazie a quest'impulso, gli uffici d'identificazione, che rappresentavano una parziale applicazione scientifica, in un campo ben ristretto, delle funzioni di polizia, si andarono trasformando in istituti scientifico-pratici e in laboratorî di ricerche per la segnalazione della criminalità e l'accertamento dei reati. Ora, in quasi tutti questi istituti, posti alle dipendenze delle diverse amministrazioni della pubblica sicurezza, si segue l'orientamento biologico, indispensabile per accertare l'identità del delinquente e giungere alla sua conoscenza antropo-psicologica, e si diffondono i metodi scientifici d'indagine analitica, rigorosamente razionale e obiettiva.
Dal 1903 al 1919, la Scuola di polizia scientifica di Roma ha tenuto continuamente corsi teorico-pratici per i funzionarî: con il riconoscimento giuridico della scuola, ottenuto nel dicembre 1919, questi corsi divennero più numerosi, più perfezionati, obbligatorî per tutti i funzionarî, sicché ora non vi è ufficio di pubblica sicurezza del regno nel quale le indagini non si compiano secondo i dettami della polizia scientifica. Nel 1920 venne approvato il regolamento speciale, col quale si affidò alla scuola la consulenza tecnica, per le diverse amministrazioni dello stato, nelle discipline che nella scuola si coltivano. La scuola ha un museo, una biblioteca, un laboratorio di ricerche e d'indagini; pubblica un bollettino sui varî servizî e sulle varie discipline che in essa s'insegnano; esercita funzioni di sorveglianza amministrativa e tecnica sui varî gabinetti di polizia scientifica istituiti presso le questure del regno e funzioni di sorveglianza sul servizio di segnalamento. È diretta da un professore universitario di medicina legale, tiene corsi ordinarî di antropologia e psicologia applicate alle funzioni di polizia, antropologia criminale, tecnica criminale, investigazioni giudiziarie, segnalamento e identificazione, medicina legale, fotografia applicata, pratica di polizia amministrativa, diritto e procedura penale, legislazione sociale applicata.
Metodi. - I metodi seguiti dalla polizia scientifica riguardano l'identificazione dei rei e degli anormali socialmente pericolosi e l'accertamento dei reati.
Per l'identificazione la polizia scientifica rifugge dal metodo empirico, prima in uso, delle semplici testimonianze, dal cosiddetto atto di ricognizione", ma si basa precipuamente sul rilievo dei connotati più rimarchevoli, più caratteristici, meno alterabili, e sul rilievo dei "contrassegni personali" (anomalie, stigmate professionali, cicatrici, tatuaggi), servendosi del metodo d'identificazione descrittivo, morfologico o funzionale (ritratto parlato), antropometrico (che si applica solo agli adulti), fotografico, dattiloscopico. Segue poi lo studio della personalità psichica del colpevole per valutarne il "grado di responsabilità", onde commisurare a questo la pena, e il grado di pericolosità; questo studio è fatto con la compilazione della cartella biografica del pregiudicato e del delinquente.
Per l'accertamento dei reati la polizia scientifica detta speciali norme circa il sopraluogo; cioè, per i rilievi analitici da farsi sul luogo del reato, accuratamente osservando e descrivendo (cioè procedendo a quello che l'Ottolenghi chiamava il ritratto parlato del sopraluogo), rilevando disegni e piante, fotografando l'insieme e i particolari. Recentemente in molte indagini di sopraluogo è stata anche usata con molto successo la cinematografia. Sono dettate inoltre speciali norme per l'esame del cadavere, per il prelievo e la conservazione dei corpi di reato (indumenti, armi, rifiuti, orme, impronte visibili e invisibili, macchie, tracce di animali, di ruote, di oggetti diversi) che possono costituire prove importanti e formare oggetto di perizia.
Per l'accertamento dei reati, inoltre, la polizia scientifica si vale di tutti i più moderni metodi (fino alla televisione e alla trasmissione telegrafica d'impronte) applicati nei laboratorî di fisica, chimica, medicina legale, per il riconoscimento dei prelievi fatti nei sopraluoghi, per l'identificazione di scritture e d'inchiostri simpatici, di falsificazione di monete e di quadri. L'esame di uno scritto, per esempio, non è più semplice perizia calligrafica, ma reclama ora la rivelazione fotografica dei differenti toni di colore nell'inchiostro, ora il rilievo microscopico dei minimi particolari nella tessitura della carta o il rilievo chimico della qualità dei diversi inchiostri, ora l'analisi metrica nel tratteggio delle lettere o l'applicazione dei raggi ultravioletti per la rivelazione di scritture segrete. Oggi ai corpi di reato di qualunque genere, con sempre nuovi metodi di applicazione scientifica, si richiede che diventino essi stessi testimonî del fatto.
Così i metodi adottati dalla polizia scientifica nelle sue indagini sempre più numerose e più complesse sono in continuo progresso con il perfezionarsi, il modernizzarsi e l'ampliarsi di ogni applicazione scientifica.
II. - Tecnica di polizia. - La polizia tecnica si può sinteticamente suddividere in quattro branche a seconda che si occupi di: identità fisica, identità psichica e biografica, investigazioni giudiziarie, tecnica di laboratorio.
Identità fisica. - In ogni nazione civile gli uffici di pubblica sicurezza redigono per ciascuna persona fermata, arrestata o socialmente pericolosa, un'apposita scheda, in duplice copia, una delle quali viene trasmessa al "servizio centrale d'identità" e l'altra viene trattenuta. Detta scheda, chiamata in Italia "cartellino segnaletico", contiene le generalità dichiarate dal soggetto e i caratteri personali. I caratteri personali vengono rilevati con quattro metodi di segnalamento: descrittivo, fotografico, dattiloscopico e antropometrico. Il segnalamento descrittivo consiste nel rilevare e fissare mediante descrizione i caratteri somatici e funzionali: connotati e contrassegni. Speciale importanza viene data ad alcuni connotati, detti salienti, che hanno una maggiore forza individualizzatrice, o perché molto visibili, o perché rari, o perché non variabili con l'età. Il segnalamento fotografico è attuato, in Italia, dai soli uffici più importanti. Consiste nel rilievo dei caratteri somatici mediante fotografia di perfetto fronte e di perfetto profilo destro alla riduzione di un quinto del naturale. Il segnalamento dattiloscopico, in tutte le nazioni civili, è fatto dagli uffici di pubblica sicurezza. La superficie cutanea dei polpastrelli, formata da piccole creste che dànno luogo a disegni invariabili dalla nascita fino al disfacimento del cadavere, viene riprodotta mediante inchiostro tipografico nero. Il segnalamento antropometrico si fa assumendo, con appositi compassi, le misure di undici parti del corpo. Dalla fine del sec. XIX esso ha perduto la sua importanza nel campo dell'accertamento dell'identità fisica e si utilizza nei soli casi in cui si approfondisce lo studio dei rapporti tra organismo e psiche.
Il segnalamento dattiloscopico permette l'identificazione teorica e pratica, in quanto i caratteri emergenti dalle impronte digitali sono suscettibili di classificazione e quindi le ricerche si possono esplicare in pochi minuti, anche se fatte in uno schedario che contenga diversi milioni di schede; gli altri segnalamenti, che non si prestano a essere così ordinati, pur consentendo l'identificazione teorica (per il noto assioma che qualsiasi cosa presenta caratteri proprî che la differenziano da tutte le altre) la raggiungono praticamente solo quando le indagini vengano circoscritte a poche persone. Tra le più importanti classificazioni dattiloscopiche in uso nei varî paesi ricordiamo quelle che portano i nomi di: Galton, Henry, Vucetich, Bertillon, Pottecher, Daae, Oloriz, Locard e quella italiana del Gasti. Quest'ultima, che da oltre un trentennio dà ottimi risultati, suddivide le impronte in quattro tipi fondamentali: figure ad archi o adelta, aperte o monodelta, chiuse o bidelta, composte. Le figure ad archi prendono il simbolo1; quelle aperte, i simboli 2, 3, 4, 5, secondo che l'apertura è dalla parte del pollice o del mignolo e secondo il numero di linee che intercedono dal delta al centro; le figure chiuse, i simboli 6, 7, 8, secondo il dislivello dei due delta; le figure composte, il simbolo 9; le figure permanentemente indecifrabili, per morbo o trauma, il simbolo "0". Col simboli dell'indice, pollice e anulare della mano sinistra si forma la serie; coi simboli delle stesse dita della mano destra, la sezione; coi simboli delle rimanenti quattro dita, il cosiddetto numero. Si possono così ottenere dieci miliardi di combinazioni, e cioè 999 serie, ciascuna serie con 999 sezioni, ciascuna sezione con 9999 numeri. La combinazione numerica e le generalità dichiarate da ciascun segnalato vengono riportate su di una schedina, che va messa a posto in ordine numerico nello schedario, mentre il cartellino va collocato alfabeticamente nel casellario. Le ricerche dei precedenti vengono limitate a quei pochi cartellini richiamati dalle schedine che presentano la stessa combinazione numerica del segnalato. Se mancano precedenti e se si tratta di sconosciuto, l'ufficio centrale d'identità, per tentarne l'identificazione, invia, per posta, la fotocopia delle impronte digitali a tutti gli uffici centrali d'identità esteri. La trasmissione telegrafica delle impronte non ha potuto avere larga applicazione perché costosa. Alcuni metodi convenzionali escogitati per espletare rapidamente le indagini - fra i quali quello dello Yörgersen e del Collin - tramontarono quasi sul nascere. Recentemente è stato prospettato un nuovo metodo (U. Sorrentino) che ha dato ottimi risultati pratici. I caratteri, che le impronte digitali presentano, vengono fissati mediante due formule convenzionali, che sono traducibili in tutte le formule dattiloscopiche in uso nei varî paesi, che si trasmettono coi comuni apparecchi telegrafici e radiotelegrafici e che consentono l'identificazione rapida sia nell'interno di ogni nazione, sia nel campo internazionale.
Identità psichica e biografica. - In Italia per tutti i pregiudicati si redige un modulo chiamato "cartella biografica" suddiviso in quattro parti: la prima riporta quasi tutto il contenuto del cartellino segnaletico e viene utilizzata per iniziare lo studio dei rapporti tra organismo e psiche; la se-conda, biografica, raccoglie i dati di fatto, che si riferiscono al reato, i dati biografici più importanti al di fuori dei reati e i caratteri psicologici che più hanno rapporto con la capacità a delinquere; la terza, giuridicoamministrativa, elenca in ordine cronologico tutti i pregiudizî e tutte le notizie che si riferiscono alle applicazioni delle misure di sicurezza e alle dichiarazioni giudiziarie; la quarta contiene i varî giudizî sulla capacità a delinquere, sulla specificità criminosa, sul modo di operare nei reati, sulle attitudini fisiche e psichiche salienti, sulla pericolosità e correggibilità. Lo studio della personalità psichica del delinquente, iniziato in Italia da C. Lombroso e introdotto nella polizia da S. Ottolenghi con la collaborazione di G. Falco, si è andato diffondendo all'estero.
Investigazioni giudiziarie. - Per la risoluzione dei numerosi quesiti che si presentano in occasione di un reato, la polizia tecnica, mediante due ordini d'indagini: dirette (sopraluogo) e indirette (informazioni), raccoglie dati di fatto concreti, che, opportunamente coordinati, consentono di trarne deduzioni oggettive e controllabili. Nel sopraluogo viene fissato tutto ciò che metodicamente si osserva, con descrizioni, fotografie e altri rilievi tecnici speciali. Le descrizioni precisano i varî caratteri di forma, dimensione, direzione, posizione, sede degli ambienti e del contenuto, nonché tutti quei caratteri che nei singoli casi specifici maggiormente interessano: così, per es., per il cadavere, l'odore, l'atteggiamento, le lesioni, le ecchimosi, le colorazioni da ipostasi, ecc. Le fotografie fissano meglio i più importanti particolari. I rilievi speciali si riferiscono normalmente alle impronte papillari e a quelle non papillari: di persone, animali, veicoli, strumenti da scasso e oggetti varî. Le impronte papillari, digitali e palmari, vengono ricercate solo su superficie levigate; quelle prodotte per asportazione e spostamento saranno sempre visibili; quelle prodotte per sovrapposizione potranno essere visibili e latenti. Le visibili vengono, fotografate; le latenti vengono prima esaltate e poi fotografate. L'esaltazione viene fatta con polvere sottile che si cosparge con un pennello molto morbido. Di solito si adopera alluminio o biacca sugli oggetti a superficie scura; grafite o ossido di rame sugli oggetti a superficie chiara e sul vetro; sulla carta si adoperano anche i vapori di iodio. Nei casi in cui non è possibile fotografare le impronte, esse vengono asportate con adesivo bianco o nero secondo che si tratta d'impronte esaltate con polveri scure o chiare. Le impronte non papillari prodotte per sovrapposizione o per asportazione vengono fotografate; quelle prodotte per spostamento vengono anche rilevate con mastice da dentista, se si riscontrano su legno; con gesso da presa, se si riscontrano sul fango, sulla polvere, sulla neve.
Le informazioni vengono assunte utilizzando gli elementi di fatto fissati dal sopraluogo ai fini di stabilire: quali persone possano dare notizie sul reato e su fatti che abbiano attinenza col reato; quali persone possano avervi comunque partecipato; quali domande occorra rivolgere per non suggestionare, per favorire i ricordi, per valutare la veridicità delle risposte. Si tiene conto dei caratteri psicologici delle persone che vengono interrogate, specie età, sesso, astuzia, intelligenza, moralità; si analizzano le cause che possono avere turbato le condizioni psichiche degl'informatori al momento in cui avvennero i fatti sui quali depongono; le cause che possono rendere le deposizioni interessate, reticenti, mendaci. Si distinguono le notizie su dati concreti dagli apprezzamenti; le contraddizioni dovute a falsi ricordi dalle menzogne.
Tecnica di laboratorio. - I dati di fatto, rilevati sul luogo del reato, frequentemente dànno origine a delicate indagini di laboratorio che si riferiscono ad accertamenti d' identità d'impronte di qualsiasi natura, di scritture a mano o a macchina, ecc., nonché ad accertamenti di falso in passaporti, documenti, sigilli e simili. Esorbitano dall'attività della polizia tecnica tutte quelle indagini che rientrano in modo non dubbio nell'attività scientifica di altre branche di studio: così, per esempio, quelle microscopiche e biologiche sul sangue, sui liquidi organici, sulle sostanze velenose, ecc. In pratica la polizia tecnica analizza, rileva e confronta con rigoroso metodo, i caratteri che le impronte, le scritture, ecc., presentano, tenendo conto del valore che oggettivamente va attribuito a ciascun carattere, ai fini dell'accertamento dell'identità di provenienza.
In Italia l'autorità giudiziaria dà la massima importanza ai giudizî della polizia tecnica.
Polizia tributaria.
Essa, come la polizia giudiziaria, non ha la funzione di portare limitazioni alla libertà individuale, ma quella di accertare le eventuali trasgressioni alle leggi che impongono doveri e limitazioni per i fini finanziarî dello stato: suo scopo precipuo è di combattere la frode fiscale, l'evasione dai tributi e il contrabbando. Tali funzioni competono in genere a tutti gli organi dell'amministrazione finanziaria e alla Regia Guardia di finanza: però i particolari poteri che costituiscono in modo specifico la polizia tributaria sono affidati a un corpo specializzato, scelto fra gli ufficiali e agenti della stessa Guardia di finanza e posto alla dipendenza di un apposito ufficio tecnico, istituito presso il Ministero delle finanze. Tale ufficio e i relativi servizî furono istituiti con l'art. 2 del r. decr. 18 gennaio 1923, n. 95, e modificati con il decr.-legge 3 gennaio 1926, n. 63; la materia è regolata particolarmeiae dal decr. min. 16 luglio 1926, che stabilisce i poteri degli ufficiali e agenti di polizia tributaria in ordine alle varie categorie di tributi. Questi poteri si estendono dalla semplice vigilanza agli accertamenti diretti, all'esame di documenti, registri, libri di commercio, agli accessi e perquisizioni domiciliari, al sequestro ed asportazione di documenti, alle contestazioni delle infrazioni e alla compilazione dei processi verbali di contravvenzione. Alcuni di tali poteri sono esercitati dagli ufficiali e agenti per competenza propria, altri in seguito a delega scritta delle autorità finanziarie.
Polizia militare in guerra.
La polizia militare in guerra ha il compito di prevenire e reprimere ogni forma di attività dannosa alla sicurezza dello stato, dal punto di vista militare. Essa, principalmente, tende a impedire la violazione della segretezza o riservatezza di oggetti, di documenti e di notizie concernenti l'efficienza militare del paese e la sua preparazione alla guerra, manifestando la sua azione mediante operazioni intese a individuare gli agenti dello spionaggio straniero, ad accertare la loro attività e a stroncarne l'azione, al momento opportuno, e mediante l'attuazione di misure preventive, intese a garantire la sicurezza delle operazioni e del materiale militare, a combattere la propaganda sovversiva e disfattista fra le forze armate.
In Italia, la direzione del servizio, così nella metropoli come nelle colonie, è affidata ad appositi organi, che esplicano la loro azione nel territorio di propria giurisdizione, sotto l'alta direzione dei ministeri delle forze armate, di concerto col Ministero dell'interno, e col concorso dell'Arma dei carabinieri reali, delle autorità di pubblica sicurezza e di tutti i corpi armati in genere.
In tempo di guerra, il servizio di polizia militare estende notevolmente la sua azione presso l'esercito mobilitato per le particolari necessità di governo disciplinare e penale dell'esercito stesso e per l'esecuzione di speciali norme di polizia, che debbono essere stabilite nelle zone di operazione, in conseguenza della particolare loro situazione agli effetti della guerra.
Più specialmente, il servizio di polizia presso l'esercito operante ha lo scopo di concorrere al mantenimento dell'ordine e della disciplina nelle truppe e all'osservanza da parte dei gregarî delle leggi, dei regolamenti e delle prescrizioni speciali, emanate dai comandi, per il buon ordine a tergo dell'esercito operante; di sorvegliare le persone non militari al seguito dell'esercito; di prevenire e reprimere ogni forma di reato; di custodire gli arrestati, i disertori nemici e i prigionieri di guerra; d'invigilare le persone sospette di spionaggio; d'impedire l'opera dei predoni; di proteggere le vie di comunicazione, gli stabilimenti militari in genere; ecc.
Numerosi altri compiti vengono affidati all'Arma dei carabinieri reali in guerra, per il mantenimento dell'ordine, della disciplina e della legalità, che così grande importanza hanno per la compattezza dell'esercito e per la sua efficienza bellica.
Ordinamento della pubblica sicurezza in Italia.
Alla tutela della sicurezza pubblica, in Italia, provvede il Ministero dell'interno, alla diretta dipendenza del quale si trova la Direzione generale della pubblica sicurezza, organo direttivo centrale cui fanno capo tutti i servizî di polizia, sia preventiva sia repressiva, e al quale sono assegnati funzionarî dell'amministrazione dell'interno e funzionarî di pubblica sicurezza. In particolare, gli uffici della direzione generale sovraintendono ai servizî relativi al mantenimento dell'ordine pubblico; alla sicurezza dei cittadini; alla prevenzione e repressione dei reati; alla difesa dell'incolumità pubblica; alla tutela della pubblica moralità e del buon costume; alla vigilanza della frontiera; alla polizia dei trasporti. Provvedono, inoltre, all'amministrazione del personale di pubblica sicurezza e degli organi di polizia e alla provvista dei mezzi tecnici e dei materiali necessarî all'efficace sviluppo delle funzioni - sempre più complesse - affidate agli organi stessi. Per il conseguimento di tali fini, la Direzione generale della pubblica sicurezza si suddivide nelle seguenti ripartizioni:1. divisione affari generali e riservati, che si occupa del movimento sovversivo e antifascista, del servizio degli stranieri e dell'ordine pubblico; 2. divisione polizia politica, che si occupa della investigazione politica e che dispone di appositi organi; 3. divisione polizia, che si occupa della prevenzione e repressione dei reati; dello studio, cioè, e dell'impiego dei mezzi più efficaci per scongiurare pericoli di perturbamento dell'ordine giuridico-sociale (polizia ammmistrativa) e dell'accertamento della responsabilità e conseguente punizione del colpevole, quando, nonostante l'adozione dei suindicati mezzi, sia avvenuta la lesione dell'ordine giuridico sociale (polizia giudiziaria); 4. divisione frontiera e trasporti, che si occupa della polizia ferroviaria, portuale e di frontiera e sopraintende al servizio dei passaporti; 5. divisione personale di pubblica sicurezza, che amministra il personale di pubblica sicurezza (funzionarî, impiegati, usceri); 6. divisione forze armate di polizia, che amministra il personale degli agenti di pubblica sicurezza; 7. divisione forniture e contratti, che si occupa della gestione delle caserme per i còrpi di polizia, nonché della gestione degli automezzi e servizî elettrici.
All'immediata e diretta dipendenza del capo della polizia, una segreteria particolare esplica funzioni di coordinamento fra le predette divisioni e assolve compiti di particolare fiducia e riservatezza. Gli uffici suindicati si avvalgono, poi, della collaborazione di particolari organi, e cioè: dello schedario centrale politico; del servizio centrale di segnalamento e d'identificazione, con annesso casellario centrale d'identificazione, della Scuola superiore di polizia, la quale si occupa della formazione tecnica dei volontarî alunni vicecommissarî aggiunti di pubblica sicurezza; delle due scuole tecniche di polizia di Roma e di Caserta per la preparazione di agenti e sottufficiali di pubblica sicurezza. La direzione generale di pubblica sicurezza provvede, altresì, alla pubblicazione del Bollettino delle ricerche e della Rubrica di frontiera, fornendo, così, agli organi periferici le notizie occorrenti per il servizio delle ricerche. Una speciale commissione tecnica per la polizia degli esplosivi disimpegna le attribuzioni di cui agli articoli 53 della legge di pubblica sicurezza e 85 del regolamento relativo, mentre la commissione di appello decide sui ricorsi dei confinati politici e comuni, e gli uffici centrali, infine, per la repressione del falso nummario e per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli, mettono in grado il governo italiano di ottemperare agli obblighi assunti in base agli accordi internazionali di Parigi e Ginevra.
L'esecuzione dei servizî di polizia è affidata a uffici provinciali e locali. Nella città, capoluogo di provincia, funziona, alle dipendenze del prefetto, un ufficio di pubblica sicurezza cui è preposto un questore. In altri centri minori possono essere istituiti uffici di pubblica sicurezza distaccati, retti da un funzionario di pubblica sicurezza alle dipendenze del prefetto e del questore. Nei comuni ove non è istituito un ufficio di pubblica sicurezza, il podestà esercita le funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza sotto la direzione e dipendenza del prefetto e del questore. Gli uffici di questura sono ripartiti in tre divisioni: la prima (gabinetto) attende ai servizî più direttamente volti alla tutela dell'ordine, la seconda (polizia giudiziaria) provvede alla scoperta dei reati, alla raccolta delle prove relative e alla ricerca degli autori di essi e si mantiene, a tali fini, in diretto contatto con l'autorità giudiziaria; la terza (polizia amministrativa) esercita funzioni d'indole preventiva, come, ad es., la polizia delle armi e degli esplosivi, la vigilanza sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, il controllo sui pubblici esercizî, sulle tipografie e arti affini, sulle agenzie di affari, sul buon costume, sui mestieri girovaghi, ecc. Le città più popolose sono divise in quartieri o sezioni, ciascuno con apposito ufficio di pubblica sicurezza alle dipendenze della questura. Presso le questure esistono gabinetti segnaletici che, in concorso col servizio centrale d'identificazione, agevolano il servizio d'identificazione dei colpevoli.
In Italia gli organi di polizia sono costituiti da personale civile e da personale militare. Il personale civile è costituito dai funzionari e dagli agenti di pubblica sicurezza, amministrativamente e disciplinarmente dipendenti dal Ministero dell'Interno (direzione generale della pubblica sicurezza). Il personale militare è costituito, invece, dai carabinieri reali (v.) che esplicano funzioni sempre più importanti, data la complessità dei compiti che sono affidati a questa gloriosa e secolare istituzione. Essi, pur dipendendo dal Ministero dell'interno - e quindi dai prefetti - per quanto attiene al servizio di polizia, agli effetti amministrativi e disciplinari dipendono, invece, direttamente dal Ministero della guerra.
Personale civile della pubblica sicurezza: a) funzionarî di pubblica sicurezza e impiegati. - La carriera del personale di pubblica sicurezza è regolata, oltreché dalle disposizioni generali sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello stato (r. decr. 11 novembre 1923, n. 2395) e dalla legge sullo stato giuridico degl'impiegati dello stato (r. decr. 30 dicembre 1923, n. 2960), dal r. decr. 20 novembre 1930, n. 1482 e da leggi e regolamenti speciali (legge 31 agosto 1907, n. 690; regolamento 20 agosto 1909, n. 666; r. decr. 14 agosto 1919, n. 1442; r. decr. 22 marzo 1923, n. 665; r. decr. legge 5 aprile 1925, n. 441; r. decr. legge 9 gennaio 1927, n. 33 e r. decr. 16 gennaio 1927, n.48; r. decr. 24 settembre 1931, n. 1234; r. decr. 17 novembre 1932, n. 1595). In base alle predette disposizioni, il personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza si distingue in due categorie: personale del gruppo A, ufficiali di pubblica sicurezza; personale del gruppo C, impiegati di polizia e impiegati d'ordine. I gradi nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza sono i seguenti in ordine decrescente: questore (di 1 e di 2ª classe), vicequestore, commissario capo, commissario, commissario aggiunto, vicecommissario, vicecommissario aggiunto. Gli ufficiali di pubblica sicurezza, a esclusione dei questori e dei vicequestori, sono anche ufficiali di polizia giudiziaria.
Alla carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza si accede mediante un esame di concorso. I vincitori possono, peraltro, conseguire il grado iniziale solo dopo un periodo d'esperimento (volontariato), durante il quale devono partecipare a un corso di tirocinio presso la scuola superiore di polizia e superare un esame teorico e pratico sul programma svolto.
Il personale del gruppo C si suddivide in: a) impiegati di polizia, che coadiuvano i funzionarî di pubblica sicurezza nella trattazione degli affari di polizia amministrativa; b) impiegati d'ordine, che attendono alla tenuta degli archivî, dei registri, nonché ai lavori di copiatura.
b) corpo degli agenti di pubblica sicurezza. - Dipende direttamente dal Ministero dell'interno ed è costituito da sottufficiali e guardie, ordinati militarmente ma indossanti l'abito civile, salvo quelli addetti alla divisione speciale di Roma che disimpegnano anche servizî di polizia urbana. Gli appartenenti a questo corpo, destinati alle investigazioni e ai servizî tecnici di polizia, sono distribuiti fra le questure e gli uffici di pubblica sicurezza del Regno. L'organico del corpo è complessivamente di circa 15 mila uomini. Uno squadrone di agenti a cavallo attende ai servizî d'ordine e di polizia urbana della capitale. Oltre agli agenti adibiti ai servizî d'istituto, il corpo comprende quelli adibiti a singole specialità tecniche e cioè: automobilisti, telegrafisti, telefonisti, apparecchiatori, radiotelegrafisti, conducenti motoscafi, ecc. Oltre allo stipendio, al personale stesso vengono corrisposte indennità varie. Il personale del corpo - giusta il vigente regolamento approvato con r. decr. 30 novembre 1930, n. 1629 - è arruolato direttamente fra i cittadini, dai 20 ai 28 anni di età o per passaggio dal r. esercito, dalla r. marina o dalla r. aeronautica; frequenta brevi corsi d'istruzione presso le scuole di Roma e di Caserta e, se arruolato per i servizî nautici e i portuarî, presso la scuola di Pola. Gli allievi che conseguono l'idoneità sono nominati guardie e la loro carriera può successivamente svolgersi sino al conseguimento del grado massimo di maresciallo di prima classe attraverso i gradi di guardia, vicebrigadiere, brigadiere e maresciallo di 3ª e 2ª classe. Per i servizî di natura strettamente tecnica, indispensabili alle funzioni di polizia, un decimo del personale del corpo è ripartito tra i servizî telegrafici, radiotelegrafici, telefonici, automobilistici, fotografici, stenografici, tipografici, ecc.
Mezzi di comunicazione - La polizia italiana, per i suoi servizî, dispone d'una rete telegrafica propria, che collega direttamente il Ministero con i principali capoluoghi di provincia nonché con gli uffici di confine più importanti. Sussidiarie alla rete telegrafica, sono la radiotelegrafica presso gli uffici di pubblica sicurezza nonché le stazioni montate su motoscafi e su autocarri. Per le comunicazioni telefoniche, nei principali capoluoghi di provincia è stata costruita una rete indipendente che oltre a collegare fra loro internamente gli uffici della prefettura e della questura, li allaccia con altri uffici esterni. Per gli urgenti e rapidi trasporti, interessanti la pubblica sicurezza, la polizia è dotata di automezzi (autovetture, torpedoni, camions, carri ambulanza, autopompe, ecc.), e d'un conveniente numero di motociclette, prevalentemente adibite alla polizia stradale. Per la vigilanza marittima è in uso un congruo numero di imbarcazioni a motore e di barche con motore fuori bordo. La polizia dispone, inoltre, d'un canile, in cui vengono addestrati, attraverso particolari corsi d'istruzione, cani di razza speciale per essere utilizzati nei varî servizî di polizia preventiva e repressiva (cani di pattuglia e cani da pistaggio). Questi cani sono usati utilmente anche nel servizio di polizia di frontiera.
Nelle complesse mansioni esplicate dal personale di pubblica sicurezza concorrono, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni determinate dai relativi ordinamenti, l'arma dei Reali Carabinieri, la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nelle varie specialità (confinaria, postelegrafonica, portuale, stradale, forestale), la milizia ferroviaria, nonché la R. Guardia di finanza
Bibl.: In generale v.: M. Delamarre, Traité de la police, 2ª ed., Parigi 1732; G. H. von Berge, Handbuch des deutschen Polizierechts, Hannover 1801; J. Genreau, La police judiciaire, Chartres 1847; A. Grun, Traité de la police générale et municipale, Parigi 1862; E. Foerstemann, Principien des preuss. Polizeirechts, Berlino 1869; O. Gerland, Über das Begriff der Polizei u. insbesondere der Sicherheitpolizei, in Archiv des öff. Rechts, V (1890); H. Rosin, Dai Polizeiverordnungsrecht, 2ª ed., Berlino 1895; U. Conti, Della polizia giudiziaria, in Giur. pen., VI (1900); E. Presutti, Polizia di pubblica sicurezza e polizia amministrativa, in Arch. giur., LXV (1900); O. Ranelletti, La polizia di sicurezza, in V. E. Orlando, Trattato di dir. amm., IV, Milano 1907; L. Fiaux, La police des moeurs, Parigi 1907-10; J. Laferrière, Le droit de propriété et le pouvoir de police, Parigi 1908; S. Romano, Principi di dir. amm., 3ª ed., Milano 1912, pp. 244-288; H. Wolzendorff, Der Polizeigedanke des modernen Staats, Berlino 1918; O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, 3ª ed., I, Monaco 1924, p. 203 segg.; E. Freund, Administrative powers over persons and property, Chicago 1928; V. Signorini e L. Gatta, Della nuova legge di pubblica sicurezza, Torino 1928; A. Saccone, La legge di pubblica sicurezza annotata, Milano 1930; K. Oehler, Das allg. Polizeirecht in den deutschen Ländern u. in Österreich, Vienna 1930; M. Hauriou, Précis de droit administratif, 12ª ed., Parigi 1933, pp. 545-662.
Sulla polizia scientifica in particolare vedi: A. Bertillon, Identification anthropométrique. Instruction signalétiques, Melun 1893; G. Alongi, Manuale di polizia scientifica, Milano 1897; J. H. Bercher, L'oeuvre de Conan Doyle et la police scientifique au XXe siècle, Lione 1906; H. Gross, La polizia giudiziaria, trad. di M. Carrara, Torino 1906; G. Gasti, L'identification dactyloscopique et le système italien de classification, in Actes du Congrès international d'anthropologie criminelle, 1906; S. Ottolenghi, L'insegnamento universitario della polizia giudiziaria scientifica, in Studi senesi, 1897; id., Le basi antropopsicologiche della polizia scientifica, in Boll. Scuola pol. scient., Roma 1911; id., Trattato di polizia scientifica, Milano 1910-32, voll. 2; id., La "cartella biografica", in Boll. Sc. sup. pol., 1926; A. Niceforo, La police et l'enquête judiciaire scientifique, Parigi 1908; id., Le roman policier, in Revue des Revues, Parigi 1910; R. A. Reiss, Manuel de police scientifique, Losanna 1911: E. Locard, L'enquête criminelle et les méthodes scientifiques, Parigi 1921; G. Falco, Identità. Metodo scientifico di segnalamento, Roma 1923; id., Evoluzione della "cartella biografica" e pericolosità, in Boll. Sc. sup. pol., Roma 1926; U. Sorrentino, Identificazione a distanza. Sistema Jorgensen, ibid., 1925; id., Identificazione a distanza. Sisdtema Collins, ibid., 1926; id., Metodo per l'identificazione dactiloscopica rapida nel campo internazionale, ibid., 1935; E. Locard, Traité de criminalistique, I: Les empreintes et les traces dans l'enquête criminelle, I, Lione 1931.