mercato, politiche del
Politiche volte alla promozione e alla tutela degli scambi, sia domestici sia internazionali.
Gli Stati dell’Unione Europea non sono pienamente liberi di regolamentare i loro mercati, essendo soggetti a regole globali e a regole dell’Unione. Nei rapporti con il resto del mondo, la liberalizzazione del commercio internazionale, avvenuta progressivamente a partire dalla firma nel 1947 del GATT (➔) e, in seguito, attraverso l’operato dell’Organizzazione mondiale del commercio (➔ WTO), ha evitato che misure tariffarie e non tariffarie (➔ barriera) riducessero artificialmente gli scambi internazionali.
La partecipazione all’Unione Europea, oltre che a liberalizzare gli scambi tra i Paesi membri, ha imposto strumenti e regole volti anche a evitare regolazioni pubbliche ingiustificatamente restrittive, politiche di sussidio e comportamenti d’impresa che distorcano la concorrenza (➔ aiuto di Stato). Infatti obiettivo dell’Unione è la realizzazione di un’area integrata nella quale sia garantita la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone. Pertanto viene contrastata la segmentazione dei mercati, indipendentemente dallo strumento con cui essa può essere promossa: gli Stati membri devono evitare di adottare o mantenere in essere misure che discriminino direttamente o indirettamente imprese o lavoratori di altri Stati membri, se non per esigenze imperative di interesse generale (salute, sicurezza, moralità, difesa del patrimonio culturale nazionale, ecc.), rigorosamente interpretate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.
I principi che hanno favorito la creazione dell’area economica integrata all’interno della UE (➔ mercato interno p) sono stati il principio dell’accesso al m., per cui non è sufficiente l’assenza di discriminazioni sulla base della nazionalità, ma è anche necessario che le possibilità di ingresso nel m. da parte dei concorrenti di altri Stati membri non vengano limitate da regolazioni e prassi amministrative ingiustificate (➔ anche accesso alla UE, criteri di) e il principio del mutuo riconoscimento (➔ muto riconoscimento, principio del), per cui se un bene o un servizio è liberamente commerciabile in un Paese membro, non può impedirsene la diffusione in un altro se non in circostanze eccezionali.
La realizzazione del m. interno è avvenuta ricorrendo a una pluralità di strumenti: le regole dei Trattati comunitari, la legislazione europea, la giurisprudenza della Corte di giustizia e le azioni della Commissione europea. In altre parole, in alcuni casi i provvedimenti a favore del m. interno sono stati promossi da iniziative contenziose di privati che hanno posto in discussione di fronte al giudice la corrispondenza fra le norme nazionali e i Trattati; in altri casi, quando la divergenza delle regolazioni nazionali era troppo profonda, il Consiglio, su proposta della Commissione, ha emanato regolamenti e direttive volti a realizzare un insieme di regole omogeneo in tutti gli Stati membri. Ciò è avvenuto in numerosi ambiti, tra cui gli standard tecnici, la protezione del consumatore, gli appalti, i servizi finanziari, i servizi pubblici (liberalizzazione delle grandi industrie a rete), la tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale (marchi, disegni e modelli, diritto d’autore). La realizzazione del m. unico è un’opera sempre in corso e mai conclusa. Occorre infatti tenere conto di volta in volta del progresso della tecnologia e delle preferenze dei consumatori per evitare ulteriori ingiustificate restrizioni dell’accesso ai m. nazionali, per es. in materia di commercio elettronico, di procedure sulle firme elettroniche, di norme sulla digitalizzazione, ambiti che richiedono regole comuni in un m. integrato.