politiche comunitarie
Politiche messe in atto dall’Unione Europea e disciplinate dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che, nella parte terza, distingue le p. interne rispetto a quelle esterne esposte nella parte quinta (ridefinite azioni esterne nella nuova versione del trattato). Tra le prime rientrano varie tipologie di p., come: quelle di natura economica ‒ relative per es. all’unione doganale (➔), al mercato unico (➔ mercato interno p), alla concorrenza (➔), all’unione economica e monetaria (➔ euro; unione monetaria) e ad ambiti, quali agricoltura, pesca, industria, trasporti, energia, società dell’informazione ‒; quelle di natura sociale e socioeconomica (ambiente, coesione economica e sociale, protezione dei consumatori, p. sociali, cultura, ricerca e sviluppo tecnologico, reti transeuropee) e quelle relative alla sicurezza interna, denominate Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia (SISG). Tra le p. esterne rientrano la p. commerciale comune (➔ politiche commerciali preferenziali comunitarie), quella per lo sviluppo (➔), la Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), la Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC), l’allargamento dell’Unione e la p. europea di vicinato. Secondo F. Attinà e G. Natalicchi (L’unione europea, 2007), le p. c. nel loro insieme presentano similarità con le politiche nazionali, ma se ne distinguono per 3 caratteristiche: la competenza; la natura negativa o positiva; la dinamica.
Per quanto riguarda la delimitazione delle competenze tra Unione e Stati membri, la gran parte delle p. europee sono di natura concorrente, o condivisa, tra la prima e i secondi (➔ concorrente, competenza). All’interno di questa categoria rientrano molte situazioni diversificate. Per es., nelle politiche del mercato unico e della concorrenza (➔ concorrenza, tutela della) il ruolo della UE è importante, mentre nella politica di coesione o dell’ambiente lo è in misura minore. Altre politiche, come quelle sociali (per es., istruzione e sanità), oppure quelle relative alla sicurezza, sia interna sia esterna, sono prevalentemente o completamente di competenza degli Stati membri. Di giurisdizione esclusiva dell’Unione sono solamente la politica commerciale comune e quella della pesca.
In base all’art. 5 del Trattato sull’Unione Europea (TUE), «l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti». L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda, invece, sui principi di sussidiarietà (➔ sussidiarietà, principio di) e proporzionalità (➔ proporzionalità, criterio di), come disposto dallo stesso art. 5. Il principio di sussidiarietà, in virtù del quale «nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri […] ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione», implica una valutazione comparativa tra quello che gli Stati membri potrebbero fare al fine di raggiungere un determinato obiettivo e quello che invece potrebbe fare la UE in relazione alla medesima finalità.
Secondo il principio di proporzionalità, invece, «il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati». Mentre per le p. di competenza esclusiva dell’Unione si applica solamente il criterio della proporzionalità, per quelle di competenza concorrente rilevano sia il criterio di proporzionalità, sia quello di sussidiarietà, entrambi nel senso di limitare l’esercizio delle competenze dell’Unione.
Circa la cosiddetta natura delle p. c., mentre alcune di queste, come quelle concernenti il mercato unico e la moneta unica, favoriscono il progresso dell’integrazione europea, eliminando le barriere che la ostacolano e creando dunque un’integrazione per così dire in negativo, altre, come la politica di coesione socioeconomica, non solo eliminano le barriere, ma favoriscono direttamente l’integrazione, provvedendo alla riduzione delle disuguaglianze sociali, nazionali e territoriali e creando dunque un’integrazione in positivo. Infine, l’ordine dinamico delle p. c. è profondamente diverso, quasi opposto, a quello che ha caratterizzato le politiche nazionali. Mentre gli Stati nazionali hanno provveduto a organizzare e sviluppare innanzitutto la difesa, l’ordine interno, il prelievo fiscale e la moneta, queste politiche sono state tra le ultime a essere state assegnate alla competenza dell’Unione, o addirittura non lo sono ancora state. Al di là delle competenze stabilite dai trattati, rimane il fatto che alcune politiche sono progredite molto più rapidamente di altre. Secondo N. Nugent (The European Community, 2001), sono 3 i fattori che hanno determinato la differenza nella evoluzione delle varie politiche: la leadership offerta dalla Commissione europea, la convinzione, più o meno forte, da parte dei Paesi membri circa i vantaggi di un’azione comune e le capacità degli Stati membri di tradurre tale convinzione in realtà.