È la parte sommersa dei continenti che si estende, con una pendenza media di 0,1°, dalla linea di costa fino a una profondità stabilita per convenzione. Costituendo il naturale prolungamento della terraferma, l’ampiezza della piattaforma continentale di ciascuno Stato dipende dalla conformazione geologica delle coste.
Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay, 1982), lo Stato è titolare di diritti concernenti lo sfruttamento e l’esplorazione della piattaforma e in particolare, senza pregiudicare il regime giuridico del mare e dello spazio aereo sovrastanti, lo Stato costiero può sfruttare in modo esclusivo le risorse minerarie, nonché costruire installazioni per l’esplorazione della piattaforma e lo sfruttamento delle sue risorse e istituire zone di sicurezza intorno a tali istallazioni entro un raggio di 500 metri.
La delimitazione della piattaforma continentale tra Stati adiacenti o che si fronteggiano deve essere effettuata per via d’accordo, al fine di pervenire ad una soluzione equa.
Territorio. Diritto internazionale