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PERSONA

di Rosario NICOLO' - Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)
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PERSONA (XXVI, p. 860)

Rosario NICOLO'

Persona giuridica. - Il codice civile del 1942 pur mantenendo fermo il principio secondo il quale ogni persona fisica è soggetto di diritti, principio comune a tutti gli ordinamenti giuridici moderni, ha attuato la disciplina della capacità giuridica e della capacità di agire con maggiore rigore sistematico, rispetto a quella del codice abrogato. È stato reso esplicito il principio secondo il quale la capacità giuridica, che coincide con la soggettività, si acquista dal momento della nascita. Per quanto riguarda la posizione del concepito non ancora nato, la legge, in previsione che egli divenga soggetto di diritto, dispone che i diritti riconosciuti a suo favore siano subordinati all'evento della nascita.

Fermo il principio che la capacità di agire, ossia l'attitudine a porre in essere atti di esercizio dei proprî diritti o in genere atti giuridici, si acquista con la maggiore età, che coincide col compimento del 21° anno di età, la legge dispone in taluni casi e per atti determinati che la capacità di agire si acquista col compimento di un'età diversa. Così in materia testamentaria, la capacità di fare testamento si acquista col compimento del 18° anno di età; in materia di lavoro, il minore che ha compiuto gli anni diciotto può compiere tutti gli atti relativi al rapporto di lavoro, e così via.

Il codice civile ha pure regolato alcuni dei cosiddetti diritti di personalità, ossia di quei diritti a carattere assoluto, che sono strettamente connaturali alla personalità umana (ad es. diritto al nome, diritto all'onore, diritto alla libertà e così via). Alcuni di tali diritti della personalità trovano adesso una tutela di carattere costituzionale, dato che nella nuova costituzione italiana sono espressamente considerati e garantiti alcuni diritti della personalità che ricevono la denominazione di "libertà civili e politiche". Le libertà civili tutelate dalla costituzione sono la libertà di persona, di domicilio, di corrispondenza, di soggiorno e di emigrazione, di riunione e di manifestazione del pensiero, nonché, infine, la libertà professionale e patrimoniale.

I diritti della personalità di cui si parla nel codice civile sono il diritto al nome, il diritto allo pseudonimo e il diritto all'immagine (v. nome, in questa App.). Un aspetto della tutela della personalità umana è dato poi dal principio che fa divieto di porre in essere atti di disposizione del proprio corpo, quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrarî alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 5 cod. civ.).

La maggior parte dei diritti della personalità riceve pure una tutela penale, nel senso che le lesioni di tali diritti sono represse attraverso sanzioni penali (così ad es. il diritto alla integrità fisica, il diritto all'onore e così via).

La legge sul diritto di autore ha creato poi, conformemente i principî prevalsi in accordi di carattere internazionale, una speciale figura di diritto della personalità, e cioè il cosiddetto "diritto morale di autore", che ha riguardo non tanto al prodotto dell'ingegno quanto alla personalità dell'autore come tale (v. autore, in questa App.).

Per quanto attiene alle persone giuridiche private, il nuovo codice ha mantenuto la tradizionale distinzione tra associazioni e fondazioni, regolando peraltro anche il fenomeno delle associazioni non riconosciute e dei comitati (v. associazione; fondazione, in questa App.).

A differenza del vecchio codice di commercio, che si riteneva attribuisse la personalità giuridica a tutte le società commerciali e anche alle così dette società irregolari, il nuovo codice ha espressamente limitato il riconoscimento della personalità soltanto a taluni tipi di società (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata), mentre per gli altri tipi di società (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita) è riconosciuta soltanto un'autonomia patrimoniale, che presenta molte analogie ma non si può completamente identificare con la vera e propria personalità (v. società in questa App.).

Se si escludono le società per le quali l'attribuzione o meno della personalità giuridica è stabilita dalla legge, il codice ha confermato, per le persone giuridiche private, il principio che la personalità è attribuita da un atto di volontà dello stato (decreto del capo dello stato o eventualmente decreto del prefetto per gli enti che limitano la propria attività all'ambito di una provincia).

Le persone giuridiche private devono avere uno statuto e devono sorgere attraverso un formale atto costitutivo, che contiene le dichiarazioni di volontà degli associati o del fondatore. Il nuovo codice contiene una disciplina accurata sia dei rapporti interni sia di quelli esterni delle persone giuridiche private, con riferimento alle due forme fondamentali, delle associazioni e delle fondazioni. Allo scopo di rendere possibile ai terzi la conoscenza delle vicende soggettive ed oggettive della persona giuridica privata, il nuovo codice ha istituito un pubblico registro delle persone giuridiche, con effetti di pubblicità sostanziale, nel senso che non sono opponibili ai terzi di buona fede le vicende della persona giuridica che non risultino dal pubblico registro.

Sulle persone giuridiche pubbliche, il codice non contiene particolari disposizioni, onde permane la situazione d'incertezza che vi era anche prima in questo settore, il quale seguita ad essere regolato da norme frammentarie contenute in leggi speciali. La commissione per la riforma dell'amministrazione, istituita dal governo Bonomi, ed altre commissioni governative hanno compiuto studî di una certa ampiezza e profondità, e sono stati anche formulati progetti per la disciplina legislativa di questa materia; essi però hanno ricevuto severe critiche e sono rimasti allo stato di progetto. Dal 1938 ad oggi il numero delle persone giuridiche pubbliche è aumentato in qualità e specie e si raggiunsero delle punte massime durante la guerra: le varie specie di persone giuridiche pubbliche sono tuttora atipiche: il che apporta in pratica notevolissime turbative ed incertezze. Si calcola che oggi le persone giuridiche pubbliche si avvicinino a 30.000, delle quali 16.000 istituzioni di beneficenza, oltre 7000 comuni, oltre 2000 consorzî di bonifica, più tutte le numerose specie di enti provinciali. Per quanto attiene al criterio distintivo e all'elemento caratterizzante delle persone giuridiche pubbliche, tanto nella dottrina quanto nella giurisprudenza seguita a prevalere quella che viene denominata "teoria del fine pubblico". Peraltro è sorta una nuova tesi, intorno alla quale si vanno raccogliendo consensi sempre maggiori, secondo cui la caratteristica della persona giuridica pubblica andrebbe ravvisata in una speciale "posizione giuridica" nella quale essa si trova verso lo stato o verso altro ente pubblico, e che si sostanzierebbe in un "servizio" da essa reso. Sicché il fine pubblico rimarrebbe un elemento esteriore di carattere solamente morfologico.

Sono enti di natura privata, aventi speciali caratteristiche ad esempio gli istituti di credito di interesse nazionale; le società di navigazione che gestiscono linee di preminente interesse nazionale; le associazioni di operatori economici, quali produttori agricoli, importatori ed esportatori, consumatori di particolari beni, e simili, sorte specialmente durante l'ultimo conflitto, spontaneamente e coattivamente, con denominazioni varie, quali compagnie, consorzî, società, ecc.; i consorzî agrarî provinciali, e simili. Tutti questi enti non costituiscono peraltro una categoria intermedia tra le persone giuridiche pubbliche e quelle private: non è stato finora accolto favorevolmente quell'orientamento che, de iure condito o condendo, vorrebbe appunto introdurre questo "tertium genus" di persone giuridiche, come si ha ad es. nel diritto francese. Quindi tali enti restano degli enti privati, solo che alcune loro deliberazioni o operazioni economiche o atti contabili sono sottoposti ad approvazione o ad autorizzazione amministrativa.

Bibl.: F. Ferrara, Le persone giuridiche, in Trattato di diritto civile, diretto da F. Vassalli, Torino 1938; A. Falzea, Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano 1939; S. Cassì, L'inquadramento sindacale degli enti pubblici, Milano 1939; G. Miele, La distinzione fra enti pubblici e privati, in Riv. Dir. Comm., 1942; G. Gonella, La persona nella filosofia del diritto, Milano 1942; De Cupis, Il diritto alla personalità, Milano 1942; G. Scagnetti, Gli enti di privilegio, Padova 1942; U. Prosperetti, L'autonomia degli enti sindacali, Milano 1942; M. Degni, Il diritto di famiglia, Padova 1943; Ministero per la Costituente, Relazione riorganizzazione dello Stato, III, Roma 1946; M. Giuliano, Il rapporto d'impiego con gli enti pubblici economici, Padova 1948; G. Gangi, Persone fisiche, Milano 1948.

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