PERMUTA
. Nel linguaggio ordinario questo termine indica sia la permuta reale sia la permuta obbligatoria; sia nel caso in cui lo scambio reciproco degli oggetti segua immediatamente dalle due parti, sia nel caso in cui l'una di esse o entrambe ne assumano soltanto l'obbligo.
Nella prima forma la permuta è riconosciuta fin dalle origini del diritto romano e costituisce il modo primordiale degli scambî; ma essa non è allora rapporto obbligatorio, bensì causa giustificativa dell'immediato acquisto del diritto, senza che alcun rapporto obbligatorio preceda. Nella seconda forma è rapporto obbligatorio che non ha un proprio nomen (rientra tra i cosiddetti contratti innominati), ha origine recente e non è riconosciuta da tutti i giureconsulti romani (il giureconsulto Paolo concede ancora una actio in factum). Alla permuta vennero estese le regole della vendita circa l'evizione (v.), i vizî occulti della cosa trasmessa, il rischio, che è a carico del creditore prima ancora della consegna. Poiché la permuta, a differenza della vendita romana, impone l'obbligo di trasferire la proprietà, ancor prima dell'evizione, la parte a cui è stata consegnata una res aliena può agire per i danni o ripetere la cosa data in cambio. Chi poi dà per primo una res aliena non obbliga l'altro alla controprestazione, perché fa difetto la causa. Non distinguendosi nella permuta merce e denaro, non ha luogo la rescissione per lesione enorme (v. lesione).
Nel diritto italiano i nessi tra permuta e vendita si sono fatti ancora più intimi. Come nella permuta ciascun permutante deve trasferire nell'altro la proprietà della cosa, nella compravendita moderna il venditore è tenuto a trasferire la proprietà e non il semplice possesso: nell'una e nell'altra la proprietà si trasferisce col solo consenso (art. 1448 e 1550 cod. civ.).
Degenerazioni dal tipo puro di scambio di cosa con cosa (o di un diritto con un altro) sono possibili, se la prestazione di una parte consista anche in una somma di denaro. Per determinare se in questo caso si abbia compravendita o permuta, occorre guardare all'elemento che nell'unica prestazione è prevalente sull'altro: se a carico di un permutante sia convenuto un rifacimento in denaro che superi il valore della cosa da lui data in permuta, il rapporto contrattuale si trasforma in vendita e deve essere trattato sotto ogni riguardo come tale. Per ciò che concerne, in questo caso, la rescissione della permuta per lesione enorme, provvede l'art. 1554 cod. civ.
Bibl.: B. Windscheid, Pandekten, 9ª ed. a cura di T. Kipp, Francoforte sul M. 1906, II, 2, par. 398; P. Bonfante, Ist. di dir. rom., 9ª ed., Milano 1932; M. Planiol, Traité de droit civil, II, n. 1658; R. De Ruggiero, Ist. dir. civ., 6ª ed., Messina s. a., III, p. 327 segg.