Contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro (art. 1552 c.c.): è pertanto un contratto consensuale, con prestazioni corrispettive e con effetti reali, cui si applica la disciplina prevista in materia di vendita in quanto sia compatibile; il permutante che ha sofferto l’evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali. È ammissibile, e diffusa nella pratica, la permuta di cosa presente con cosa futura (per es., area edificabile contro proprietà di una porzione o di una quota dell’immobile da costruire sulla medesima). Nella permuta le parti possono pattuire altresì il pagamento di un conguaglio in danaro.