Il periculum in mora consiste nel possibile danno in cui potrebbe incorrere il diritto soggettivo, per il quale si richiede la misura cautelare, se rimanesse senza alcuna forma di tutela giuridica fino alla pronuncia di merito. Costituisce, insieme al fumus boni iuris (apparente sussistenza del diritto soggettivo vantato) condizione dell’azione cautelare. La sua esistenza è requisito di ammissibilità del ricorso che introduce il procedimento.
Generalmente si distingue il periculum in mora in due categorie: il pericolo da infruttuosità e il pericolo da tardività. Il primo è quello per cui, durante il tempo occorrente per lo svolgimento del processo di cognizione, si possano verificare dei fatti tali da pregiudicare o rendere più difficoltosa la futura attuazione della decisione di merito. Il secondo, invece, consiste nella circostanza per cui il tempo occorrente per il giudizio di cognizione aumenti lo stato di insoddisfazione del diritto soggettivo, per cui si richiede la tutela cautelare fino al punto da pregiudicarlo.