PERCOSSA
. Diritto. - La distinzione tra percossa e lesione personale (già conosciuta nel diritto germanico, ma non anche nel codice penale italiano del 1889, dove la percossa costituiva lesione personale lievissima) è oggi nettamente posta dal codice penale vigente (1930). Il delitto di percosse è previsto nell'articolo 581, che dispone: "Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila...". Questo delitto - come è detto nella relazione ministeriale (II, 667) - differisce da quello di lesione non tanto per la materialità dell'azione che può essere la stessa..., ma se ne distingue più propriamente per una condizione negativa, essendo elemento caratteristico del delitto di percosse, che dalle stesse non debbono essere derivate al soggetto passivo conseguenze morbose...". Nel delitto di percosse l'evento si riduce in una mera sensazione dolorosa che non lascia residuo di tracce organiche (es., un pugno, uno scappellotto, una frustata, ecc.).
Il delitto è doloso (volontà di percuotere senza cagionare malattia o altra alterazione organica); non è prevista la percossa colposa. Atti diretti subiettivamente soltanto a percuotere possono determinare responsabilità per lesione, magari gravissima (es., calcio a una donna incinta, con conseguente aborto) o per omicidio preterintenzionale (es., la vittima, per schivare un pugno, perde l'equilibrio, cade, batte la testa su un sasso sporgente e muore). La percossa può costituire ingiuria reale (uno schiaffo dato con intenzione di ingiuriare); nel qual caso i due delitti concorrono materialmente, non potendosi logicamente ammettere che la percossa assorba l'ingiuria (reato più gravemente punito) o che l'ingiuria sia egualmente punita quando oltre a costituire violazione dell'onore individuale, costituisca anche offesa alla individuale incolumità. Non si risponde del delitto di percosse in tutti quei casi nei quali (figure di reato complesso) la legge considera la violenza come elemento costitutivo (es., rapina) o come circostanza aggravante (es., art. 385) di un altro reato. Parimente non si risponde del delitto di percosse, quando sia commesso a causa di onore (cioè quando sia commesso contro il coniuge, la figlia o la sorella nell'atto in cui l'agente ne scopre la illegittima relazione carnale, e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia). Il delitto di percosse è perseguibile solo a querela della persona offesa.
Bibl.: E. Altavilla, Delitti contro la persona, in Trattato di diritto penale, coordinato a cura di E. Florian, Milano 1934, p. 56 segg.; V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, Torino 1936, VIII, p. 126 segg.