PENSIONE
. È la remunerazione fissa che si dà a chi cessa di prestare servizio allo stato o ad altri enti, e che in parte si trasmette alla vedova e agli orfani. Può considerarsi come una parte differita dello stipendio.
La pensione nacque nella monarchia assoluta, e anche in Inghilterra, da un giusto sentimento che voleva premiati certi importanti servizî resi o al sovrano o al paese, e voleva ugualmente confortata di qualche sussidio la vecchiaia di chi, negli uffici governativi, aveva logorato i migliori suoi anni e dato il frutto dell'opera sua. Fu detta questa, dapprima, la giubilazione. Ma degenerò subito, e divenne causa, nei governi assoluti, di ogni sorta di abusi e facile mezzo di corruzione. Il ministro Necker, assumendo nel 1776 le finanze francesi, dopo avere sistemato il debito pubblico, fece nel dicembre di quell'anno la prima ordonnance, per regolare le pensioni; permetterne, cioè, la concessione solo a epoche determinate e moderarla secondo indicasse lo specchio annuo delle estinzioni sul fondo ad essa assegnato. Era questo un freno, ma non ancora un diritto.
Al Necker si devono alcuni principî, che sono rimasti nella legislazione delle pensioni, come, ad es., il controllo della Corte dei conti, la prescrizione triennale delle rate scadute, l'insequestrabilità e incedibilità delle pensioni, l'uso del certificato di vita e simili. L'assemblea Costituente tolse alla pensione il carattere umiliante di grazia e vi diede quello di riconoscimento di buoni servizî prestati e quindi di gratitudine per diritto nazionale. La legge del 3-22 agosto 1790 fu la prima in Europa a riconoscere e a regolare, secondo lo spirito dell'equità e del diritto, l'istituto della pensione. La legge fu accolta in altri stati, e anche in Piemonte.
Dopo i disastri del 1870-71, la nuova assemblea francese studiò una radicale riforma, la quale sostituiva al giuoco della tontina il sistema cosiddetto di conti individuali e completava l'insufficiente ritenuta con il sussidio dello stato.
L'Italia, condotta dalle stesse vicende alla necessità di unificare vecchie leggi dei varî stati e di procedere a una riforma giuridica, già solennemente promessa per legge, si valse dei varî studî e li tradusse, con originali innovazioni, nella pratica; le leggi italiane fondamentali in materia sono quelle del 14 aprile 1864, n. 1731, per gl'impiegati civili; del 27 giugno 1850, n. 1049, per i militari del R. Esercito, e del 20 giugno 851, n. 1208, per i militari della R. Marina, poi modificate più volte.
Il ministro delle Finanze Magliani, di concerto con il ministro della Guerra Ferrero e con quello della Marina Acton, presentò nel 1882 un disegno di legge per la riforma delle pensioni civili e militari, che si informava al concetto dell'assicurazione mutua. Veniva assegnato a una Cassa pensioni il concorso dello stato, insieme al contributo degl'impiegati e dei pensionati, oltre ad altri proventi. Il sistema della mutualità conferiva alla cassa il carattere di un istituto di previdenza. Il progetto non fu adottato per ragioni di finanza.
Col r. decr. 21 febbraio 1895, n. 70, vennero ridotte a testo unico tutte le numerose disposizioni che regolavano le pensioni e poiché la materia si è dopo accresciuta, col r. decr. 30 dicembre 1923, n. 2835 (art. 15) venne autorizzata la pubblicazione di un nuovo testo unico.
L'art. 35 del r. decr. 21 novembre 1923, n. 2480, ha previsto l'emanazione di un provvedimento che regoli il trattamento di quiescenza del personale assunto in servizio dopo il 1° gennaio 1924.
Esaminiamo ora lo stato attuale e le norme dell'istituto.
Cessazione dal servizio. - Il diritto alla pensione, o all'indennità per una sola volta, sorge al momento della cessazione definitiva dal servizio. La cessazione può avvenire: a) per un fatto naturale (morte; assenza dichiarata); b) per un atto amministrativo dell'autorità statale (decreto di riposo, di dispensa, di destituzione, di dimissioni); c) per una sentenza della Corte dei conti, emanata sopra istanza dell'impiegato, in seguito al rifiuto dell'amministrazione di emettere il provvedimento di cessazione dal servizio.
Per alcune forme di cessazione la legge esclude qualsiasi diritto a pensione, così, ad es., per le dimissioni volontarie e d'ufficio e per alcuni casi di destituzione.
L'atto amministrativo di cessazione dal servizio può essere emesso: a) su domanda dell'interessato; b) d'ufficio (dispensa, licenziamento, collocamento a riposo per determinazione di legge, ecc.).
Diritto a pensione per gl'impiegati civili. - Hanno diritto di conseguire pensione gl'impiegati civili che abbiano almeno 20 anni di servizio utile, e si trovino in uno dei seguenti casi: a) siano collocati a riposo per il raggiungimento dei limiti di età stabiliti nei rispettivi ordinamenti organici; b) siano divenuti, per infermità, inabili a continuare o a riassumere il servizio; c) siano cessati dalla disponibilità ai termini dell'art. 25 del testo unico approvato con r. decr. 22 novembre 1908, n. 693, o siano stati dispensati, revocati, destituiti senza perdita del diritto a pensione o comunque allontanati dal servizio per disposizione d'ufficio; d) siano collocati a riposo, su domanda o d'ufficio, quando abbiano compiuti 40 anni di servizio ovvero 65 anni di età con 20 di servizio, o per effetto di leggi speciali.
Hanno diritto di essere collocati a riposo con un'indennità per una sola volta gl'impiegati civili: a) dopo 10 anni di servizio utile e prima di 20 anni di servizio utile, quando siano divenuti inabili a continuare o a riassumere il servizio, per cause non dipendenti dall'esercizio delle proprie funzioni; b) dopo 10 anni di servizio utile e prima di 20 anni di servizio utile, quando siano cessati dalla disponibilità per effetto del succitato art. 25 o siano stati dispensati, revocati, destituiti senza perdita del diritto a pensione o comunque allontanati dal servizio per disposizione di ufficio. Gl'inviati straordinarî e ministri plenipotenziarî, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli e i prefetti del regno, possono essere posti a riposo per ragioni di servizio. In questo caso sono per essi stabilite disposizioni di favore. Per gl'impiegati civili, non esiste una norma generale riguardante il limite di età da osservarsi nella cessazione dal servizio. In generale, il limite è di 65 anni, ma vi sono norme speciali per alcune categorie di funzionarî: così 70 anni, per la magistratura ordinaria al di sopra dei giudici e sostituti procuratori del re, per la magistratura del consiglio di stato e della Corte dei conti (presidenti di sezione e consiglieri), per i professori di università e d'istituti superiori.
L'età minima per l'inizio del computo del servizio utile al conseguimento della pensione è, per gl'impiegati civili, di anni 18. È utile il servizio prestato nella qualità di uditore, soprannumerario, alunno, volontario o altro equivalente. I servizî prestati nella qualità di straordinario, avventizio e simile, non sono equivalenti all'alunnato; sono però riscattabili, purché vi sia nomina ministeriale o di autorità delegata. Il riscatto produce l'effetto di rendere utile un servizio che diversamente non lo sarebbe. I servizî da riscattarsi non possono essere riconosciuti per più della metà della loro durata effettiva; gl'impiegati che ne chiedono il riscatto debbono pagare un contributo commisurato sullo stipendio. La domanda di riscatto può presentarsi durante il servizio, oppure entro 90 giorni dalla cessazione del servizio. Può presentarsi anche dalla vedova, dagli orfani e dagli altri eredi, entro il medesimo termine di 90 giorni. I deputati, che per il fatto del mandato politico furono costretti a dimettersi da uffici statali, o che ottennero il collocamento a riposo per la stessa causa, sono dietro loro domanda considerati in aspettativa. Alla cessazione del mandato politico è in loro facoltà di riscattare, agli effetti della pensione, gli anni passati in tale aspettativa, versando al Tesoro il prescritto contributo.
Il servizio prestato nella carriera militare si unisce a quello prestato nella carriera civile. Il tempo di aspettativa per motivi di salute è computato per metà e il tempo di disponibilità è computato per intero.
Diritto a pensione per i militari. - Gli ufficiali che comunque cessino dal servizio, per provvedimento di autorità o per disposizione di legge (collocamento a riposo e in posizione ausiliaria, riforma, congedo provvisorio, dispensa, revocazione e rimozione) acquistano diritto a pensione vitalizia di riposo, quando abbiano almeno 20 anni di servizio utile. Lo stesso diritto e nella stessa condizione di servizio compete agli ufficiali nei casi di collocamento a riposo su domanda; a) per infermità che li renda inabili a continuare o a riassumere il servizio; b) per avere raggiunto i limiti di età stabiliti dagli art. 9 e 10 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni. Per il collocamento a riposo d'autorità per anzianità di servizio, i limiti del servizio richiesto sono, di anni 30 per gli ufficiali superiori (colonnello, tenente colonnello, maggiore, capitano di vascello, capitano di fregata, capitano di corvetta) e di anni 25 per gli ufficiali inferiori (capitano, sottotenente, tenente di vascello, guardiamarina). Uguali limiti sono stabiliti per il collocamento in posizione ausiliaria degli ufficiali non più atti a proseguire il servizio o esclusi definitivamente dall'avanzamento. Gli ufficiali che abbiano raggiunto il limite di età stabilito dall'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, vengono esonerati dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria o a riposo, a seconda della loro idoneità. Ai marescialli d'Italia, ai grandi ammiragli, ai generali d'esercito e agli ammiragli non viene applicato alcun limite di età. Per la cessazione dal servizio degli ufficiali dell'aeronautica vigono disposizioni speciali.
Agli ufficiali non più adatti al servizio effettivo per infermità incurabili o per riconosciuta inabilità viene applicata la riforma, se non hanno diritto al collocamento a riposo. Gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, ma idonei alla riserva sono collocati in congedo provvisorio, in attesa di raggiungere il minimo di servizio richiesto per il collocamento a riposo. L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado, che non conti almeno 15 anni di servizio utile per la pensione, è dispensato dal servizio. L'ufficiale che abbia commesso mancanze gravi in servizio è revocato o rimosso. La rimozione porta la perdita del grado.
Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno dell'ammissione al servizio militare per via di regolare arruolamento o di nomina. Tale servizio utile non può decorrere prima dell'età di 17 anni compiuti. Le campagne di guerra e il tempo di servizio relativo valgono anche se fatti in età inferiore ai 17 anni. È computato per il conseguimento della pensione militare il servizio prestato nelle carriere civili.
Aumenti sul servizio, per servizî speciali e campagne, agl'impiegati civili e ai militari. - Le leggi vigenti stabiliscono aumenti nel computo del tempo di servizio, per servizî speciali e in casi di favore. Ad esempio, aumenti per servizî a bordo delle rr. navi; per servizî degli addetti alle macchine delle rr. navi; per servizî prestati nell'Africa Orientale, sulle coste del Mar Rosso e in Libia; aumenti per servizî prestati nei rr. carabinieri; aumenti per servizî dì volo; per studî superiori degli ufficiali sanitarî; per i professori di università nominati dopo i 35 anni; aumenti agl'iscritti al Partito nazionale fascista, in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, del periodo d'iscrizione anteriore alla Marcia stessa, ecc. Le campagne di guerra sono computate in aggiunta al servizio militare o civile e ogni campagna di guerra si calcola per un anno intero. Esse sono valutabili anche se fatte anteriormente al 17° anno di età, però si calcolano soltanto quando l'impiegato civile o il militare abbia raggiunto il minimo di servizio necessario per il diritto a pensione o a indennità. Si valutano quindi per aumentare la pensione o l'indennità dovuta a chi abbia servito per la durata del tempo necessario per l'acquisto del diritto a pensione o a indennità, ma non se ne tiene conto agli effetti di poter raggiungere quel diritto. Nella determinazione del tempo di servizio per il collocamento a riposo d'autorità, ossia senza domanda, non si tiene conto degli aumenti per campagna di guerra, salvo che concorra il consenso scritto degl'interessati. Quando nell'insieme del servizio prestato risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede i 6 mesi si calcola come un anno, se uguale o inferiore ai 6 mesi, si trascura. Per le pensioni privilegiate e per le pensioni di guerra, v. oltre.
Liquidazione. Diverse forme del trattamento. - Dopo accertato il diritto alla pensione in base ai servizî prestati, si provvede alla liquidazione. Il trattamento assume diverse forme: pensione normale, pensione privilegiata, pensione di riforma; assegno, per un tempo determinato (assegno di riforma, assegno di posizione ausiliaria, assegno temporaneo, assegno rinnovabile) e l'indennità per una sola volta. Le pensioni normali e quelle dipendenti da inabilità o morte per causa di servizio, indistintamente per gl'impiegati civili, per gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, compresi i carabinieri reali, dell'armata, delle capitanerie di porto, dell'aeronautica e della guardia di finanza, nonché per i militi e graduati di truppa dell'arma dei reali carabinieri e della guardia di finanza, e per i graduati e agenti di custodia delle carceri, sono liquidate sulla media degli stipendî o delle paghe e degli altri assegni dichiarati per legge utili a pensione, effettivamente e integralmente percetti nell'ultimo triennio di servizio effettivo. Il supplemento di servizio attivo non è computabile per la pensione.
La pensione spettante all'impiegato civile e all'ufficiale che abbiano raggiunto 40 anni di servizio è pari ai 4/5 della suddetta media triennale. Se invece il numero degli anni di servizio è inferiore ai 40, la pensione è liquidata in base a tanti quarantesimi sulle prime lire quattromila della media triennale e a tanti sessantesimi sopra la rimanente parte di essa, quanti sono gli anni di servizio. Le pensioni degli ufficiali, per i gradi da sottotenente a tenente colonnello dell'esercito e della guardia di finanza, e per i gradi da guardiamarina e sottotenente dell'aeronautica a capitano di vascello e generale di squadra dell'aeronautica (ruolo naviganti), sono liquidate in base ad aliquote stabilite da speciali tabelle.
Le pensioni non possono superare i 4/5 della media, né l'importo dell'ultimo stipendio o paga. Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria con meno di 20 anni di servizio liquidano una pensione proporzionata agli anni di servizio. Gli ufficiali riformati, che hanno prestato un servizio maggiore di 8 anni e minore di 15, hanno diritto a uno speciale assegno di riforma. Se hanno prestato 15 o più anni di servizio, ricevono una pensione proporzionata agli anni di servizio. Gli ufficiali collocati in congedo provvisorio o dispensati dopo 15 o più anni di servizio ricevono una pensione proporzionata agli anni di servizio; se contano meno di 15 anni di servizio ricevono un'indennità per una sola volta pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utili. L'ufficiale revocato dall'impiego, l'ufficiale rimosso dal grado e dall'impiego, e quello destituito senza perdita del diritto a pensione ricevono un assegno pari ai 3/4 dell'assegno accordato agli ufficiali riformati, eccettuati i casi di favore. Gl'impiegati civili destituiti senza perdita del diritto a pensione hanno diritto solo ai 3/4 dell'indennità o pensione che sarebbe loro spettata.
Le pensioni spettanti ai sottufficiali del R. Esercito, compresi i carabinieri reali, ai caporali e soldati, ai sottocapi e comuni dei reali equipaggi, ai sottufficiali dell'aeronatica, agli agenti di pubblica sicurezza, agli agenti di custodia delle carceri, al personale del real corpo delle foreste, ecc. sono liquidate con aliquote e norme speciali.
L'indennità per una sola volta concessa agl'impiegati civili che contino 10 e meno di 20 anni di servizio è ragguagliata a tanti dodicesimi sulle prime L. 4000 e a tanti diciottesimi sulla rimanente parte dell'ultimo stipendio effettivamente e integralmente percetto, quanti sono gli anni di servizio.
Pensioni di riversibilità. - Si dicono pensioni o assegni di riversibilità quelli spettanti alle famiglie degl'impiegati (civili o militari) morti in servizio o in pensione. Il diritto a pensione è concesso alla vedova e agli orfani dell'impiegato e del pensionato. L'indennità per una sola volta è concessa solamente quando l'impiegato muore in servizio. Sono parificati alla vedova e agli orfani, la moglie e i figli dell'impiegato assente ai sensi degli articoli 22 e seguenti del codice civile e dell'impiegato che abbia perduto o al quale sia stato sospeso, per motivi disciplinari o penali, il diritto o il godimento della pensione. In questo caso l'indennità è liquidata alla moglie o ai figli soltanto quando sia stato reso impossibile il ripristino del diritto dell'impiegato.
Perché la vedova acquisti il diritto a pensione o a indennità è necessario: 1. che sia stato celebrato un matrimonio valido prima o durante il servizio dell'impiegato; nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che l'impiegato aveva compiuto l'età di 50 anni, occorre che il matrimonio stesso sia di due anni almeno anteriore al giorno della cessazione del servizio, o che ne sia nata prole, ancorché postuma di matrimonio più recente, oppure che la morte sia dovuta a causa di servizio; 2. che non sia stata pronunziata, o non sia stata passata in giudicato, sentenza di separazione personale per colpa della moglie o di entrambi; 3. per le vedove dei militari e di alcuni personali civili, che il matrimonio sia stato autorizzato nel modo prescritto.
Per gli orfani è necessario: 1. che siano figli legittimi o legittimati dall'impiegato o pensionato, il quale abbia contratto matrimonio prima o durante il servizio; 2. nel caso non esista matrimonio, che essi siano stati legittimati per decreto reale di data non posteriore a quella della cessazione dal servizio; 3. che essi siano minorenni e le orfane, inoltre, nubili.
Per le vedove e per gli orfani è ancora necessario: 1. che l'impiegato, al momento della sua morte abbia prestato un minimo di servizio (10 anni per il diritto all'indennità, 20 per il diritto alla pensione); 2. che essi stessi non si siano resi colpevoli di alcuno dei reati che portano con sé la perdita del diritto a pensione o indennità.
Vivendo la madre, il diritto degli orfani è assorbito dal suo diritto. Solo in alcune circostanze il diritto degli orfani si rende autonomo e cioè: quando la vedova abbia perduto il proprio diritto a pensione (per passaggio a seconde nozze, per condanna per alcuni reati, per separazione per colpa di lei); quando i figli proprî vivano separati da lei e quando esistano figli di precedente matrimonio dell'impiegato. In questi ultimi due casi la pensione o indennità è ripartita fra l'una e gli altri nelle proporzioni stabilite dalle leggi.
La misura della pensione per la vedova sola è del 50% della pensione dell'impiegato. Se coesistano orfani aventi diritto a pensione, l'aliquota sale al 60% (un orfano), 65% (due orfani), 70% (tre orfani), 75% (quattro o più orfani). Gli orfani soli hanno diritto a 1/3 della pensione paterna se sono in numero non maggiore di due, al 40% se sono tre, 50% se sono quattro, 60% se sono cinque o più. La stessa misura è stabilita per le vedove e per gli orfani di militari provvisti di assegno temporaneo, o morti prima di avere raggiunto il diritto a pensione. In questi casi anche l'assegno di riversibilità è temporaneo e dura fino al compimento del tempo per il quale l'assegno era dovuto.
Alle vedove e agli orfani d'impiegati civili con meno di 20 anni, ma con almeno 10 anni di servizio, è concessa un'indennità per una sola volta nella stessa misura di quella che sarebbe spettata al marito o padre.
La vedova dell'impiegato civile e del militare, che sia anch'essa impiegata, ha facoltà, quando lascia il servizio con diritto alla pensione, di optare per la pensione diretta o per la pensione vedovile aumentata di un terzo della pensione diretta. Gli orfani di padre e madre che siano stati entrambi impiegati hanno diritto a cumulare con la pensione maggiore un terzo della pensione minore.
La pensione spettante agl'impiegati civili e ai militari non può superare l'ultimo stipendio di attività né essere inferiore a L. 900 annue. La pensione della vedova con figli non può essere inferiore a L. 600 annue e quella della vedova sola o degli orfani soli non può essere inferiore a L. 500 annue.
Pensioni per i salariati dello stato. - Tutti i salariati dello stato sono divisi in 4 categorie: a) operai permanenti, cioè assunti stabilmente; b) operai temporanei, assunti a tempo con contratto di lavoro; c) operai giornalieri, assunti di volta in volta per lavori di breve durata; d) incaricati, stabili e provvisorî, addetti a pubblici servizî. I salariati dello stato (e loro famiglie), che cessino dal servizio come operai permanenti o incaricati stabili, sono ammessi a uno speciale trattamento di quiescenza a carico dello stato. Questo trattamento ha carattere d'integrazione di quello concesso dall'Istituto nazionale fascista di previdenza sociale (già Cassa nazionale assicurazioni sociali), al quale tutti gli operai permanenti e gl'incaricati stabili sono iscritti, essendo soggetti alla legge dell'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e vecchiaia. Tutti gli operai di stato sono inoltre soggetti alla legge sugl'infortunî sul lavoro. Gli operai permanenti e gl'incaricati stabili che per causa d'infortunio sul lavoro cessino dal servizio o siano mantenuti come temporanei, sono ammessi a far valere i titoli per il trattamento ordinario di quiescenza, al quale abbiano acquistato diritto, indipendentemente da quanto loro compete in base alla legge sugl'infortunî. Se l'operaio permanente o l'incaricato stabile cessi dal servizio per causa unica, diretta e immediata di servizio, ha diritto a una pensione speciale, alla quale non viene fatta alcuna riduzione per i diritti verso l'Istituto nazionale fascista di previdenza sociale.
Il servizio prestato in qualità di operaio permanente e d'incaricato stabile è utile per intero; il servizio d'operaio temporaneo e d'incaricato provvisorio è utile parzialmente; il servizio di operaio giornaliero non è valutabile; i servizi civili e militari e le campagne di guerra sono del pari valutabili. Tutto il servizio così valutabile è computabile nella pensione civile o militare, qualora il salariato passi a uno di questi impieghi. La pensione è concessa al salariato (operaio permanente o incaricato stabile) dopo un minimo di 20 anni di servizio; l'indennità per una volta tanto, dopo un minimo di 10 anni. A chi conti meno di 10 anni, ma almeno un anno di servizio, è concesso un "indennizzo di licenziamento". La riversibilità a favore delle vedove dei salariati è regolata con norme analoghe a quelle vigenti per le vedove degl'impiegati civili; il diritto degli orfani invece, se maschi, è limitato al compimento del 18° anno di età, se femmine, finché sono nubili e minorenni.
Pensioni ripartite. - Quando la pensione è posta a carico dello stato e di enti diversi, si ha la pensione ripartita o pensione mista. Ciò avviene quando l'impiegato o salariato dello stato passa, per effetto di disposizione legislativa, al servizio di altri enti riconosciuti, oppure dal servizio di questi enti allo stato.
Decorrenza delle pensioni, prescrizioni, perdita del diritto alla pensione, ecc. - Il godimento della pensione o dell'assegno comincia a decorrere dal giorno in cui cessano lo stipendio o le competenze dell'impiegato civile o del militare. Le pensioni e gli assegni delle vedove e degli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'impiegato civile, del militare o della vedova. Le rate di pensione non rischieste entro due anni dalla loro scadenza, sono prescritte e non può farsene più il pagamento. Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno, o l'indennità e il godimento della pensione o degli assegni già conseguiti si perdono dagli impiegati civili e militari e dalle vedove e orfani per condanna che abbia per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; per condanna a qualunque pena per i reati di peculato, corruzione, concussione; per condanna a qualunque pena pronunziata in base ai codici penali militari, che tragga seco la degradazione; per la perdita della cittadinanza italiana; per la destituzione dall'impiego, se nel decreto di destituzione sia espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione.
Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità, nonché il godimento della pensione o dell'assegno che siano stati perduti o sospesi, possono essere ripristinati, quando avvenga la riabilitazione, quando siano espiate le pene, ecc. Le pensioni, gli assegni, le indennità liquidate, non possono essere ceduti né sequestrati, eccettuati i casi di debito verso lo stato o verso altri enti (provincie, comuni, istituzioni di beneficenza), il quale dipenda dall'esercizio delle funzioni d'impiegato civile o militare; del debito di alimenti dovuti per legge; di somme dovute a titolo d'ímposta.
Opera di previdenza del personale civile e militare dello stato; pensioni del personale delle ferrovie dello stato e di enti speciali amministrate dalla Cassa depositi e prestiti. - L'opera di previdenza del personale civile e militare dello stato ha per fine: 1. di conferire assegni vitalizî a favore degl'impiegati e ufficiali a essa iscritti, i quali siano stati dispensati dal servizio per infermità o età avanzata senza diritto a pensione, nonché a favore delle loro vedove e degli altri congiunti che non abbiano diritto a pensione; 2. di liquidare un'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello stato che lascia il servizio con diritto a pensione; 3. di provvedere a opere di assistenza per i figli dei funzionarî civili e militari in servizio attivo e per i funzionarî stessi. L'opera ha la sua sede in Roma ed è amministrata dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti. Le entrate dell'opera di previdenza sono costituite: dal contributo degli iscritti; dalla devoluzione delle somme trattenute sugli stipendî in conseguenza di provvedimenti disciplinari; dai lasciti e donazioni; dagl'interessi dei capitali di proprietà dell'opera.
Il personale delle ferrovie dello stato deve essere iscritto al fondo pensioni e sussidî. I limiti minimi per aver diritto a pensione sono di 55 anni di età e 25 di servizio utile per i macchinisti e fochisti dei treni a vapore, per il personale di macchina di bassa forza della navigazione, per gli agenti addetti a servizî attivi specificati in apposita tabella, ecc. Gli agenti addetti ai servizî sedentarî hanno diritto a conseguire la pensione quando abbiano 60 anni d'età con 30 di servizio utile. La pensione si liquida sulla media degli stipendî, o paghe, ragguagliati ad anno percepiti nell'ultimo triennio di servizio e dei relativi assegni e competenze accessorie che furono sottoposti a ritenute. Tanti quarantesimi sulle prime lire 4000 della media stessa e tanti cinquantesimi sulla rimanente somma, quanti sono gli anni di servizio utile. La riversibilità a favore delle vedove e degli orfani è regolata da norme analoghe a quelle che valgono per le vedove e gli orfani degl'impiegati civili.
Le pensioni per i personali di Enti speciali, amministrate dalla Cassa depositi e prestiti, sono quelle che riguardano: gl'insegnanti elementari, gl'impiegati e salariati comunali, provinciali e di opere pie; i sanitarî; gli ufficiali giudiziarî; gl'impiegati degli archivî notarili; il personale straordinario del catasto.
Per gl'insegnanti delle scuole pubbliche elementari venne istituito con la legge 16 dicembre 1878, n. 4646, il Monte pensioni. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti. Tutti gl'insegnanti suddetti sono iscritti obbligatoriamente al Monte. Il patrimonio del Monte pensioni è formato: a) dal contributo degl'insegnanti; b) dal contributo dello stato; c) da lasciti, donazioni e altri proventi straordinarî; d) dagl'interessi composti accumulati sui proventi suddetti.
L'insegnante ha diritto a indennità dopo anni e prima di 20 anni di servizio, quando sia dispensato per motivi di salute, per inabilità, ecc.; ha diritto a conseguire pensione dopo 20 anni di servizio utile, quando la cessazione dal servizio dipenda da dispensa per motivi di salute o altro, oppure per aver raggiunto i 60 anni di età. Dopo 40 anni di servizio utile l'insegnante ha diritto a pensione, qualunque siano la causa di cessazione e l'età. La pensione è liquidata mediante l'applicazione di una tabella contenente l'ammontare delle pensioni per ogni lira di contributo, in corrispondenza all'età e agli anni di servizio. L'indennità è calcolata in base a coefficienti fissati da altra tabella. Le pensioni alle vedove e agli orfani dell'insegnante sono liquidate con le percentuali stabilite per le vedove e gli orfani degl'impiegati dello stato.
Per le altre pensioni amministrate dalla Cassa depositi e prestiti provvedono speciali casse o istituti di previdenza, il cui patrimonio è costituito dai contributi degl'iscritti, da quelli degli enti, da lasciti e donazioni, e dagl'interessi composti accumulati sui proventi suddetti, e simili. Le pensioni e le indennità una volta tanto sono liquidate in base a speciali tabelle in rapporto all'età e agli anni di servizio dell'iscritto.
Contro le deliberazioni di liquidazione emesse dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è dato il ricorso alle sezioni unite della Corte dei conti.
Pensioni privilegiate. - La pensione privilegiata è quella che spetta all'impiegato (civile o militare) o alla sua famiglia, quando la cessazione dal servizio è avvenuta per infermità, lesione o morte dipendente dal servizio medesimo. Non può considerarsi dipendente dal servizio l'infermità, la lesione o la morte, che risalga a causa verificatasi oltre cinque anni prima della cessazione dal servizio. Le infermità e lesioni sono classificate in 10 categorie. La misura della pensione privilegiata per gl'impiegati civili è uguale ai 4/5 della media degli stipendî effettivamente e integralmente percepiti nell'ultimo triennio o nell'eventuale minor periodo di servizio, quando si tratti d'infermità o lesioni ascrivibili alla prima categoria secondo la tabella A annessa al r. decr. 12 luglio 1923, n. 1491, ossia perdita di 4 arti, cecità bilaterale, alterazioni gravi e insanabili delle facoltà mentali, ecc. Negli altri casi la pensione è uguale a tanti quarantesimi della media suddetta, quanti sono gli anni di servizio utile. Per i militari e per gli ufficiali di pubblica sicurezza, la pensione è uguale ai 4/5 della media suddetta, aumentati della loro metà quando si tratti d'infermità di 1ª categoria della tabella A allegata al decr. luogoten. 20 maggio 1917, n. 876.
Per i militari di truppa il massimo è stabilito da apposite tabelle e deve essere aumentato di 2/3 anziché della metà. Per le infermità delle altre categorie sino all'8ª inclusa, la pensione è ragguagliata rispettivamente all'80, 75, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione corrispondente a quella di 1ª categoria. Le infermità di 9ª categoria dànno diritto soltanto a un assegno temporaneo, quelle ascritte alla decima a un assegno corrisposto per una sola volta.
Qualora il militare abbia raggiunto il limite di anzianità di servizio per il collocamento a riposo, la pensione privilegiata è liquidata in ragione della pensione di riposo accresciuta di 1/10, ove questo trattamento risulti più favorevole. Se poi non esistono sufficienti elementi per giudicare circa il carattere permanente o temporaneo dell'infermità, invece della pensione è concesso nella stessa misura di questa un assegno rinnovabile, il quale allo scadere del periodo fissato può essere convertito in pensione o in assegno temporaneo o per una sola volta, oppure prorogato per un altro periodo di tempo che insieme al primo non ecceda gli otto anni. Nessuna pensione può superare l'ammontare dell'ultimo stipendio o paga di attività di servizio.
La pensione privilegiata di riversibilità è commisurata sul massimo di pensione che sarebbe spettato all'impiegato civile o militare (4/5 della media triennale o massimo fissato dalle tabelle) e liquidata in base alle aliquote della riversibilità ordinaria, ma col minimo del 50%. Agli effetti della pensione privilegiata, la famiglia è considerata per i militari in modo più esteso che per gl'impiegati civili, poiché, mentre per questi la riversibilità comprende solo la vedova e gli orfani, per i militari invece, mancando la vedova o i figli, comprende anche i genitori e i collaterali, dei quali il militare fosse l'unico sostegno. Il padre o la madre hanno diritto alla pensione, se ciechi o sessagenarî o vedovi. Se fra essi vi è separazione, la pensione viene divisa in parti uguali. In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite. La pensione spettante ai genitori e in loro mancanza ai fratelli e sorelle nubili minorenni è nella misura stessa di quella assegnata alla vedova.
Agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i quali essendo in servizio abbiano riportato o riportino un danno nel corpo o nella salute, da cui sia derivata o derivi perdita o menomazione della capacità lavorativa, e alle loro famiglie, se ne sia derivata o ne derivi la morte, sono applicabili le norme stabilite per i militari morti o divenuti inabili in servizio comandato.
Uffici per le liquidazioni. - Per l'art. 1 del r. decr. 27 giugno 1933 n. 703 la liquidazione delle pensioni, degli assegni e delle indennità per una sola volta, nonché il riscatto dei servizî ai fini di quiescenza, già affidati alla Corte dei conti, sono trasferiti all'amministrazione. All'atto della cessazione dal servizio l'amministrazione provvede d'ufficio alla liquidazione delle indennità, degli assegni o delle pensioni spettanti agli impiegati o alle loro famiglie. Per le pensioni di riversibilità a favore delle famiglie dei pensionati e per le pensioni e gli assegni privilegiati, diretti o indiretti, si provvede su domanda degl'interessati. Il senato del regno provvede alla liquidazione e al pagamento delle pensioni e delle indennità per il trattamento di quiescenza del proprio personale. Per gl'impiegati della camera dei deputati provvede il ministro delle Finanze. Se l'interessato lascia trascorrere più di un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento della pensione senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, è ammesso a goderne soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda o della presentazione dei titoli. La Corte dei conti esercita il riscontro di legittimità sui decreti relativi alla liquidazione definitiva delle pensioni, assegni e indennità. Il decreto con il quale si concede o si nega il trattamento di quiescenza, normale o privilegiato, è comunicato all'interessato per mezzo del podestà del comune di residenza, insieme al certificato d'iscrizione necessario per il pagamento. Entro 90 giorni dalla data della notificazione del decreto di concessione o di rifiuto della pensione, assegno o indennità, gl'interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. La competenza però non è più delle sezioni unite, ma di una sezione giurisdizionale della corte stessa. Il procuratore generale presso la Corte dei conti può presentare ricorso entro i 90 giorni dalla data di registrazione del decreto di liquidazione. Non è ammesso il ricorso contro la liquidazione dell'indennità per chi l'abbia riscossa prima del termine dei 90 giorni.
Pensioni di guerra. - a) Pensioni dirette. - In base alla legislazione vigente (r. decr. 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni) spetta pensione di guerra ai militari che in guerra abbiano riportato ferite o lesioni o contratto infermità da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità di lavoro (capacità generica) e alle loro famiglie, in caso di morte. È considerato come servizio di guerra anche il servizio prestato fuori delle operazioni di guerra, quando sia attinente alla guerra, e anche quello prestato durante la prigionia presso il nemico. Il trattamento assume la forma di pensione, assegno rinnovabile e indennità privilegiata di guerra, per una volta tanto, per il combattente e suoi congiunti; o quella di pensione, assegno rinnovabile e indennità di guerra, per il non combattente e suoi congiunti.
Le lesioni e infermità sono raggruppate in otto categorie, alle quali corrispondono otto categorie di pensioni o di assegni. La perdita dei quattro arti, la cecità bilaterale, le alterazioni delle facoltà mentali insanabili, ecc. appartengono alla 1ª categoria; le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, le cicatrici dolorose in qualsiasi parte del corpo, la perdita di tre dita fra le due mani, ecc. appartengono all'8ª categoria. Nelle categorie intermedie sono classificate le altre infermità.
La pensione è vitalizia e viene concessa quando la menomazione dell'integrità fisica non sia suscettibile col tempo di miglioramento; l'assegno rinnovabile è a tempo determinato, e si concede quando la menomazione dell'integrità fisica sia suscettibile di modificazione. L'assegno viene concesso a periodi e per un tempo complessivo non eccedente gli otto anni, dopo i quali è convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto, o soppresso. Le lesioni e infermità meno gravi di quelle descritte nella 8ª categoria dànno diritto a un'indennità per una volta tanto. Sono concessi, oltre la pensione e l'assegno rinnovabile, assegni di superinvalidità e assistenza ai grandi invalidi elencati in apposita tabella; assegni per cumulo d'infermità (invalidi di 1ª e 2ª categoria); assegni d'integrazione per prole agl'invalidi di 1ª categoria. In caso di aggravamento dell'infermità, il militare può chiedere la revisione senza alcun termine, se la invalidità derivi da ferite o lesioni riportate in combattimento, oppure entro cinque anni dalla decorrenza della pensione definitiva, negli altri casi. Su parere delle commissioni sanitarie, si può provvedere alla rivalutazione dell'infermità, quando questa sia stata in origine assegnata a una categoria inferiore a quella in cui avrebbe dovuto essere compresa.
Accertamenti sanitarî. - Nella guerra mondiale il numero degli aventi diritto a pensione per ferite o malattie contratte in zona di guerra è stato grandissimo. Furono perciò dovute istituire presso ogni ospedale militare apposite commissioni mediche per visitare collegialmente i militari trovantisi nelle condizioni suddette. Esse funzionano tutt'ora, perché per i primi anni fu adottato il criterio di assegnare le varie categorie di pensione solo temporaneamente; salvo a renderle definitive nelle visite successive, a cui sarebbe stato sottoposto l'interessato.
b) Pensioni indirette. - Fra le pensioni indirette bisogna distinguere nettamente due gruppi: 1. pensioni e assegni alimentari concessi alle vedove e agli orfani del militare e ai genitori o collaterali, quando la morte del militare è stata causata dall'evento di guerra; 2. pensioni che si liquidano alle vedove e agli orfani del mutilato o invalido morto per cause diverse da quelle che determinarono l'invalidità.
Per le vedove e gli orfani del primo gruppo, agli effetti della concessione della pensione, si considera utile il matrimonio contratto fino al 31 dieembre 1940, purché sia durato non meno di due anni, ovvero sia nata prole ancorché postuma. I figli minorenni, le figlie nubili minorenni e i figli e le figlie nubili maggiorenni, ma inabili a qualsiasi proficuo lavoro, hanno diritto a pensione, quando manchi la vedova. I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati, nel diritto a pensioni di guerra, ai figli legittimi. L'ammontare delle pensioni di guerra alle vedove e orfani dei combattenti e non combattenti è stabilito da speciali tabelle. La vedova che passi a nuove nozze perde la pensione, ma, quando non abbia oltrepassato i 50 anni d'età, ha diritto a conseguire un capitale pari a 4° più annualità di pensione, a seconda dell'età sua al momento del nuovo matrimonio. Le pensioni del secondo gruppo sono riversibili nella misura stabilita dalle leggi sulle pensioni normali.
La pensione dei genitori e collaterali è qualificata nella legge come assegno alimentare. Esso è concesso quando il militare, morto per causa di guerra, non lasci vedova o figli con diritto a pensione, e nel seguente ordine: a) al padre sessagenario o incapace a qualsiasi proficuo lavoro; b) alla madre, purché vedova; c) ai fratelli e alle sorelle nubili minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto ad assegno: occorre, in ogni caso, che siano venuti loro a mancare i necessarî mezzi di sussistenza. Al genitore legittimo è equiparato quello che abbia adottato il militare e quello che abbia riconosciuto il figlio tempestivamente. Ai fratelli e sorelle nubili minorenni sono equiparati i fratelli e sorelle nubili maggiorenni, sotto determinate condizioni e se inabili a qualsiasi proficuo lavoro. Il genitore, infine, ha diritto a un assegno speciale, pari a un terzo di quello alimentare stabilito dalle tabelle, quando coesista vedova o prole con diritto a pensione. Se fra il padre e la madre vi è separazione, la pensione si divide in parti uguali. In caso di morte di uno dei genitori la pensione si consolida per intero nel superstite.
Vi sono speciali disposizioni per gl'invalidi già impiegati civili, militari od operai. All'invalido cessato o che venga a cessare da qualsiasi servizio utile per la pensione a causa dell'invalidità, dopo aver raggiunto il limite di anzianità per conseguire trattamento normale di quiescenza, spetta questo trattamento e inoltre un assegno di minorazione pari all'intera pensione di guerra, se si tratta d'infermità ascrivibile alla prima categoria, e, rispettivamente, a 80, 75, 70, 60, 50, 40, 30 centesimi della pensione o dell'assegno di guerra, se si tratta d'invalidità ascrivibile alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava categoria.
Gl'invalidi di guerra che assumono o riassumono servizio negl'impieghi di stato (nonché di enti pubblici o privati) conservano l'integrale trattamento di guerra.
Il godimento di una pensione di guerra non è infatti di ostacolo al conseguimento di una pensione normale, quando l'invalido venga ad acquistarne il diritto indipendentemente dall'invalidità. Le disposizioni sulle pensioni di guerra sono estese agli operai liberi, assunti per opere eseguite per conto dell'amministrazione militare; ai cittadini infortunati per causa di guerra e a determinati personali.
Le disposizioni di favore che regolano la concessione delle pensioni e degli assegni privilegiati di guerra sono interamente estese ai cittadini, i quali, dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, in Italia, e senza limiti di tempo, se residenti all'estero, in occasione di conflitti o di aggressioni, agendo immediatamente o mediatamente per un fine nazionale, abbiano riportato un danno nel corpo o nella salute, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa, e alle loro famiglie, quando ne sia derivata la morte.
Uffici di liquidazione delle pensioni di guerra. - Il servizio di espletamento delle pratiche inerenti alla liquidazione delle pensioni di guerra è affidato al Ministero delle finanze, presso il quale fu creata una Direzione generale apposita, avente come organo consultivo tecnico una Commissione medica superiore, presieduta da un generale medico richiamato dal congedo, coadiuvato da altri generali e ufficiali superiori medici, pure richiamati dal congedo. Contro il giudizio del Ministero delle finanze è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, che ha per organo tecnico consulente il Collegio medico legale.
Il ricorso deve presentarsi entro il termine perentorio di 90 giorni dalla notificazione.
Le domande e i ricorsi sono esenti da tassa di bollo.
Pensioni straordinarie. - Mediante leggi speciali sono concesse pensioni straordinarie per benemerenze patriottiche. Così: alla famiglia Garibaldi, alla vedova e orfani del generale Ricciotti Garibaldi, a Giosue Carducci, alla vedova del maresciallo Armando Diaz, ai genitori del bersagliere Enrico Toti, alla madre di Filippo e Ubaldo Corridoni, alla vedova del soldato Francesco Rismondo di Spalato, alla vedova dell'avv. Giulio Giordani e alle famiglie di altri insigni patrioti o martiri.
Ritenute. - Le pensioni dirette fino a L. 500 e quelle di riversibilità inferiori a L. 6000 sono soggette alla sola imposta di ricchezza mobile. Le pensioni dirette da L. 501 a meno di L. 6000 sono soggette alla ritenuta in conto entrate del Tesoro e all'imposta di ricchezza mobile. Le pensioni dirette superiori a L. 6000 sono soggette alla ritenuta in conto entrate del Tesoro, all'imposta di ricchezza mobile e all'imposta complementare. Le pensioni di riversibilità superiori a L. 6000 sono soggette. all'imposta di ricchezza mobile e all'imposta complementare. Le indennità per una volta tanto sono soggette alla sola imposta di ricchezza mobile.
La spesa per le pensioni nel bilancio italiano. - Gli oneri per pensioni ordinarie (in milioni di lire), accertati nell'esercizio 1932-33, risultano come appresso:
I - Amministrazione dello stato.*
II - Pensioni a carico di aziende autonome (in milioni di lire).*
Oneri per pensioni di guerra.
Gli accertamenti di spesa per pensioni di guerra, nell'esercizio finanziario 1932-33, risultano costituiti come appresso (in milioni di lire):
Bibl.: Oltre ai principali trattati di diritto amministrativo italiani e stranieri v.: De Bernardi e Giolitti, Raccolta delle leggi, decreti, ecc. dei cessati governi delle provincie italiane sulle pensioni civili e militari, Firenze 1869; F. Schupfer, La questione sociale e la cassa pensioni per la vecchiaia, Roma 1882; L. Zammarano, La riforma delle pensioni, ivi 1884; A. Beretta e A. Armelisano, Codice delle pensioni del regno d'Italia, ivi 1887; L. Rava, Filosofia civile e giuridica in Italia prima della rivoluzione francese, Milano 1888; id., La pensione, Siena 1889; id., La pensione agli operai nelle legislazioni estere, in Nuova Antologia, 1900; id., La Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, I, Bologna 1902; id., Dal codice civile al codice del lavoro, ivi 1914; id., La pensione nello stato e nelle amministrazioni, ivi 1914; id., La pensione nello stato e nelle amministrazioni locali, ivi 1915; id., Discorsi al Congresso nazionale delle pensioni di guerra, in Rassegna di assicurazioni e previdenza, 1916 (Atti del Congresso); id., Le pensioni di guerra (discorso alla Camera), 1917; G. Giuliani, La pensione degli impiegati civili, Roma 1891; G. Arcoleo, Discorso pronunciato alla Camera dei deputati il 10 marzo 1893 sulle pensioni civili e militari, ivi 1893; E. Angelotti, Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, Napoli 1895; G. Marangoni e A. Armelisano, Massime in materia di pensioni civili e militari, Roma 1902; G. Taveggi, L'insequestrabilità degli stipendi e pensioni, ivi 1902; L. Zuccoli, Le pensioni erariali, Milano 1903; E. Benni, Legge, regolamento ed istruzioni sulla cassa di previdenza per le pensioni dei segretari ed altri impiegati comunali, Napoli 1906; G. Ingrosso, Cumulo d'impieghi di pensioni e di assegni, Milano 1906; P. Sabbatini, Sul diritto delle donne impiegate e la pensione di riposo, Roma 1908; U. Fiore, La pensione dei ferrovieri (Verso una grande giustizia), Napoli 1910; D. Avarelli, Il monte pensioni degli insegnanti elementari, Roma 1910; A. Bagnara, Delle pensioni di riposo ai veterani del lavoro, ivi 1912; P. Zotti, Lo stipendio e la pensione dell'impiegato civile dello stato, Firenze 1912; G. Venezian, La riversibilità delle pensioni agli orfani delle donne impiegate, Milano 1913; F. Insolera, Metodi di studio per una riforma delle pensioni civili e militari, Roma 1914; F. Monnosi, L'insequestrabilità e cedibilità di stipendi, paghe, salarii e pensioni degli impiegati ed operai delle pubbliche amministrazioni, 1916; V. Olivieri, La guerra e le pensioni, Milano 1916; E. Vicario, La pensione privilegiata, ivi 1916; I. Tambaro, La pensione privilegiata civile e militare, Napoli 1918; S. D'Amelio, Del diritto della moglie in tema di pensione di esercitare l'azione contenziosa che il marito non ha fatto o non ha potuto far valere, Milano 1919; A. Bruno, Codice delle pensioni, legislazione e disposizioni per le pensioni ordinarie e di guerra, Firenze 1920; F. Disanzo, I possidenti poveri, studio sulla riforma delle pensioni, Roma 1923; C. Peano, Codice delle pensioni, ivi 1927; M. Colonna e M. Pastorini, Codice delle pensioni civili e militari e di guerra, ivi 1927; G. Romano, L'integrazione delle pensioni dei pubblici impieghi mediante il contratto di assicurazione, ivi 1928; G. Macaluso, Raccolta delle principali norme e disposizioni di legge relative al trattamento di quiescenza degli ufficiali delle forze armate e degli impiegati civili dipendenti dallo stato, Trieste 1933; G. Moccia, Trattamento di pensione del personale statale, Roma 1933.