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PECULIO

di Emilio Albertario - Enciclopedia Italiana (1935)
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PECULIO

Emilio Albertario

. Nel diritto romano antico il filiusfamilias nulla può avere di proprio: ciò che acquista, acquista necessariamente al paterfamilias. Ma questi usava concedere al filiusfamilias un piccolo patrimonio (affidandogli, ad es., un'azienda d'affari) del quale il filiusfamilias aveva semplicemente il godimento e l'amministrazione, non la proprietà; la costituzione di questo peculium, che Giustiniano in una sua costituzione (Cod., III, 28, de inoff. test., 37, 1) chiama paganum in antitesi al peculium castrense, e che i moderni chiamano profecticium (cioè a patre profectum), importa la responsabilità del paterfamilias per le obbligazioni contratte dal filiusfamilias nei limiti del peculio. Nel diritto romano la concessione del peculio importava, fra l'altro, per il filiusfamilias la facoltà di compiere atti dispositivi intorno al peculio stesso, eccettuate - s'intende - la donazione e le disposizioni mortis causa: giacché, dicono i Romani, non in hoc conceditur peculium ut perdat; nel diritto romano-giustinianeo, per compiere atti dispositivi, si richiede l'esplicita concessione della libera administratio: ciò si armonizza con le limitazioni apportate da questo diritto nel campo della administratio ridotta ormai ai semplici atti conservativi).

Il peculium profecticium può esser concesso anche allo schiavo.

Una vera derogazione al principio fondamentale dell'unità patrimoniale della famiglia romana, per cui il paterfamilias soltanto è dentro la famiglia stessa l'unico soggetto di diritti patrimoniali, si ha con la concessione, durante l'età imperiale, al filiusfamilias miles di far suo tutto ciò che egli avesse acquistato al campo (soldo, bottino); successivamente, a partire dal 200 d. C., i doni fatti dai genitori, dalla moglie, dai parenti al momento in cui diventa soldato; più tardi ancora, nel diritto giustinianeo, i doni fatti in questa occasione anche da non parenti, i lasciti fatti dal commilitone agnato e dalla moglie. Questo peculium venne considerato proprietà del filiusfamilias, tanto che a riguardo di questo si dice che i filiifamilias vice patrumfamiliarum funguntur (Dig., XIII, 6, de sen. cons. maced., 2); tuttavia se il filiusfamilias moriva senza far testamento, nel diritto classico (non più nel diritto giustinianeo) il peculio tornava iure peculii al paterfamilias.

Ma le limitazioni, che rompono veramente l'unità patrimoniale della famiglia e che non si possono considerare un semplice sviluppo del diritto romano classico, ma l'affermarsi di un principio nuovo, dovuto al nuovo ambiente in cui il diritto romano si svolge e alle nuove correnti che lo dominano durante il basso impero, sono rappresentate dal peculium che Giustiniano chiama quasi castrense e specialmente dal peculium che nelle scuole del Medioevo si chiama adventicium (sia regulare sia irregulare). L'imperatore Costantino nell'anno 326 estese il privilegio dei filiifamilias militari a quelli aventi cariche alla corte; i successivi imperatori agli impiegati dello stato, il cui officio è pur esso una militia: coi lucri pubblici si costituì e sviluppò, così, il peculium quasi castrense. La deroga più vasta, che travolge i principî romani per ubbidire a influenze elleniche, si ha nella costituzione di Costantino dell'anno 319 (Cod. th., VIII, 18, 1; Cod. iust., VI, 60, de bon. mat., 1) che riserva ai figli i beni ereditarî della madre (bona materna); nella costituzione dell'anno 379 degl'imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio che riserva ai figli i beni conseguiti dagli ascendenti materni (bona materni generis) e in costituzioni successive che riservano ai figli i lucri nuziali e sponsalizî. È, così, preparato il campo per l'ampia riforma di Giustiniano (Cod., VI, 61, de bon. quae lib., 6). Questa generalis constitutio dispone che ormai al paterfamilias non debbano pervenire in proprietà altri beni che quelli che il filiusfamilias acquista ex re patris o ex iussu patris. Sui bona materna o materni generis, sui lucri nuziali o sponsalizî, sui lucri occasionali e professionali, che costituiscono il peculium adventicium, il paterfamilias ha soltanto l'usufrutto legale e non ha neppur questo quando egli rifiuti il lascito fatto al filiusfamilias o questo sia fatto con l'esplicita dichiarazione di voler beneficare il filiusfamilias soltanto. In questo caso il peculium adventicium venne detto nelle scuole irregulare. Le basi tradizionali dell'istituto romano sono, così, corrose e un ordinamento nuovo si è andato fissando, tale quale è disciplinato nel diritto moderno (articoli 228, 229 cod. civ. it.).

Bibl.: P. Bonfante, Corso di dir. rom., I, Famiglia, Roma 1925, p. 103 segg.; G. Longo, Il concetto classico e il concetto giustinianeo di administratio peculii, in Arch. giurid., s. 4ª, XVI (1928), p. 184 segg.; id., Libera administratio peculii, in Bull. ist. dir. rom., XXXVIII (1930), p. 29 segg.; G. Micolier, Pécule et capacité patrimoniale, Lione 1932; E. Albertario, Libera administratio peculii, in Studi di dir. rom., I, Milano 1933, p. 137 segg.; id., Appunti sul peculio castrense, ibid., p. 157 segg.

Vedi anche
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Vocabolario
pecùlio
peculio pecùlio (ant. pecùglio) s. m. [dal lat. peculium «beni, sostanze», consistenti in origine in bestiame (cfr. pecus pecŏris «bestiame»)]. – 1. ant. Bestiame, gregge, armento: E quale il mandrïan che fori alberga, Lungo il pecuglio...
peculiare
peculiare agg. [dal lat. peculiaris, der. di peculium «sostanze, proprietà»]. – 1. Singolare, particolare, proprio di una determinata cosa o persona (o di un insieme di cose o persone), oppure di una condizione o situazione, a confronto...
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