• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Patto di prelazione

Enciclopedia on line
  • Condividi

Il patto di prelazione è un contratto in forza del quale un soggetto (promittente) si obbliga a dare la preferenza, nella stipulazione di un futuro ed eventuale contratto, a un altro soggetto (promissario) rispetto a terzi, in genere a parità di condizioni. Dal patto di prelazione non deriva (come avviene per il contratto preliminare) un obbligo di concludere un successivo contratto: il promittente rimane libero di decidere se stipularlo o meno. Soltanto se decide di stipularlo, dovrà preferire come contraente, a parità di condizioni, il promissario. Quest’ultimo, a sua volta, non sarà obbligato a contrarre e potrà, quindi, rifiutarsi di stipulare il successivo contratto con il promittente senza per questo incorrere in responsabilità. Il patto di prelazione può essere autonomo oppure accessorio ad altro contratto: quest’ultima ipotesi ricorre, per es., nell’art. 1566 c.c., che prevede un caso di patto di prelazione accessorio al contratto di somministrazione. In questa fattispecie, l’avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, e il patto è valido purché la durata dell’obbligo non ecceda il termine di 5 anni; se è convenuto un termine maggiore, questo si riduce a 5.

Voci correlate

Contratto di somministrazione

Vendita

Contratto

Vocabolario
patto di convivenza civile
patto di convivenza civile loc. s.le m. Patto con valore legale che sancisce un vincolo di convivenza. ◆ Ha sconvolto i laici liberali per essersi schierato, in difesa della legge sulla procreazione assistita, dalla parte della Cei. Ma...
prelazióne
prelazione prelazióne s. f. [dal lat. praelatio -onis, der. di praeferre «preferire», part. pass. praelatus]. – 1. a. Il preferire, l’essere preferito; preferenza accordata a persona o cosa rispetto ad altre persone o cose analoghe. b....
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali