patronato
Nel diritto romano, rapporto personale che si stabilisce, in seguito alla manomissione, fra il manomittente (patronus) e il manomesso (liberto). Ovvero il rapporto formalizzato tra una comunità, tipicamente una città, e un suo protettore (patronus). Nel diritto canonico privilegio di conferire un ufficio ecclesiastico, che spetta ai fondatori di chiese, cappelle e benefici. L’istituto del p. fu poi avversato in quanto permetteva ingerenze di esterni nelle cariche ecclesiastiche, in particolare per la nomina dei vescovi; una decisa limitazione in questo specifico campo fu imposta nel decreto Christus dominus del Concilio vaticano II, che dichiarava il diritto di nomina dei vescovi di esclusiva competenza dell’autorità ecclesiastica.