PATENTE (lat. litterae patentes)
Si chiamavano litterae patentes, nel Medioevo, quei diplomi regi che erano trasmessi aperti, a distinzione delle litterae clausae (fr. lettres de cachet), e la cui autenticità era contraddistinta da un sigillo regio appostovi dalla cancelleria. Più tardi, dal sec. XVI in poi, con queste patenti vennero elargiti dai principi privilegi di varia natura, che riguardano diritti di monopolio: fra questi è da notare anche il diritto di stampa esclusiva di determinati libri. Così in Francia il re autorizza con sue lettere patenti le iniziative private nel campo industriale e commerciale, come, p. es., la creazione delle vetrerie di Saint-Gobain, o la formazione della Compagnia delle Indie per i commerci d'oltre mare. Tutto ciò deriva dall'enorme estensione del concetto medievale di regalia. Così Federico II nel regno di Sicilia, già nella prima metà del sec. XIII, considerava soggetti all'autorizzazione dello stato il macello delle carni, il commercio della seta, del ferro, del rame, la tintura delle pelli, il cambio della moneta; nella monarchia piemontese perfino l'edificare nelle vicinanze della città era oggetto di concessione regia. Anche nella Lombardia, al tempo della dominazione spagnola, era oggetto di concessioni l'esercizio delle industrie e di pubblici servizî. Tutto ciò corrispondeva, nel concetto d'allora, a un interesse patrimoniale dello stato; soltanto nei tempi moderni, il diritto di patente è esercitato per tutela del bene pubblico e di legittimi interessi privati. Un caso particolare di patente è quello delle lettere o patenti di corsa, che venivano rilasciate in tempo di guerra a capitani di navi che le armavano "in corso", cioè per pirateggiare ai danni del nemico. In Piemonte lo stato riscuoteva una decima sul prodotto di tali piraterie, in Spagna un quinto.
Le patenti legislative scomparvero dal diritto italiano con l'introduzione del governo costituzionale; le altre di contenuto meramente amministrativo sono state via via sostituite da alcune concessioni, autorizzazioni o attestazioni, secondo i casi. Tuttavia, nella legislazione italiana si trova ancora parola delle patenti di sanità (v. navigazione: Diritto) e dell'imposta di patente (v. imposte e tasse: Sistema tributario italiano, XVIII, p. 935); nella dottrina tedesca si parla anche delle patenti industriali e di un diritto a esse relativo (Patentrecht), mentre per queste la dottrina italiana ha da tempo sostituito la denominazione più propria di attestati di privativa industriale (v. proprietà: Proprietà intellettuale).
Bibl.: A. Pertile, Storia del diritto italiano, V, Torino 1892, p. 615; C. Nani, Storia del diritto privato italiano, Torino 1902, p. 334; E. Perrot, Précis élémentaire d'histoire du droit français public et privé, Parigi 1932, p. 541.