partecipazione
Concorso alla costituzione e allo svolgimento delle attività di un istituto, di un ente, di un’azienda, contribuendo alla formazione del suo capitale (per lo più mediante acquisto di una parte delle quote o azioni sociali) e acquisendo, di conseguenza, il diritto alla spartizione degli utili.
Gli investimenti in imprese industriali (p. industriali) o bancarie (p. bancarie) mirano ad assicurarsi, attraverso l’acquisto o la sottoscrizione di quote sociali o di azioni, ingerenze o controlli sulla gestione delle imprese stesse o, comunque, a raggiungere altre finalità oltre a quella di lucrare i frutti direttamente attinenti all’investimento. Se la p. riguarda una S.p.a., si definisce p. azionaria. Inoltre, si parla di p. di comando, di controllo, di maggioranza (pur potendo essere notevolmente inferiore alla maggioranza assoluta), quando nelle mani di uno o di pochi soggetti sia riunito il possesso di una quota rilevante del capitale sociale; di p. totalitaria, quando ammonta all’intero capitale sociale; di p. di minoranza, quando si riferisce a una quota ridotta rispetto al totale del capitale sociale, solitamente in contrapposizione con le p. di maggioranza. Con p. incrociata si indica la situazione in cui due o più società detengono reciprocamente un consistente pacchetto azionario l’una dell’altra. Le p. in società per azioni sono soggette a particolare disciplina. Le imprese legate tra loro da rapporti di p. di controllo costituiscono in genere un solo complesso economico denominato gruppo (➔) o holding (➔).
Nella pratica bancaria sono compresi, nel nome generico di p., particolari interventi, per conto proprio o di terzi, nello svolgimento di operazioni sui titoli. Questi assumono diverse forme: p. di emissione, quando le banche si propongono di rivendere a condizioni vantaggiose i titoli che un’impresa pubblica o una società commerciale vuole emettere e che esse acquistano a un prezzo determinato, correndo il rischio pieno della riuscita dell’operazione e assumendosi ogni spesa relativa; p. di garanzia, quando le banche si impegnano ad acquistare, a un determinato prezzo in base a un certo premio, tutti i titoli che l’impresa pubblica o la società commerciale non riesce a collocare con pubblica sottoscrizione o con opzioni presso i vecchi azionisti; p. di collocamento (o, più propriamente, di difesa), quando le banche unite in sindacato si propongono di agevolare le contrattazioni, animandone il mercato, di un certo numero di titoli che, stante le caratteristiche del loro frazionamento, hanno un mercato debole; p. di speculazione, quando le banche unite in sindacato tendono ad approfittare di rialzi artificiosi, opportunamente provocati, nel corso di determinati titoli per avere modo di rivendere a prezzi superiori; p. di gestione, quando la banca assume direttamente, da sola o in comunione con altri, rilevanti partecipazioni in imprese commerciali o industriali, creando aziende tecnicamente autonome, ovvero diventa accomandante di una o più società in accomandita, alle quali procura i finanziamenti per determinate operazioni di gestione.
Tale tipo di p. si riferisce a diverse forme di remunerazione dei lavoratori, per lo più a carattere integrativo del salario. Si realizza attraverso la distribuzione di una parte degli utili (➔ utile) di gestione, sotto forma di azioni gratuite, di dividendi o di premi in denaro; ma vi si può includere, dal punto di vista sostanziale, anche l’investimento di utili in costruzione di case, in opere di assistenza o ricreazione (a beneficio dei lavoratori), quando sia conseguenza di un preciso impegno in proposito. In talune forme di prestazione d’opera, la p. agli utili e ai prodotti è una forma parziale o totale di retribuzione, disciplinata dalla legge (art. 2102 c.c.): si dispone che la p. agli utili, spettante al prestatore di lavoro, sia determinata in base agli utili netti dell’impresa e, per le aziende soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato. ● L’espressione p. statali fa riferimento alle quote di capitale di imprese, organizzate nella forma di società per azioni, che lo Stato possiede direttamente o indirettamente attraverso enti di gestione (➔ partecipazioni statali).