PARTE CIVILE
. L'azione civile per il risarcimento dei danni materiali e morali causati dal reato e per le restituzioni può esercitarsi nel procedimento penale dalla persona a cui il reato recò pregiudizio. Essa può essere proposta contro chi ha commesso il reato e anche, ove ne sia il caso, contro il responsabile civile, e cioè contro colui che, a norma delle leggi civili, deve rispondere del danno per fatto altrui, e nella specie, dunque, del danno cagionato dall'autore del reato (es., padre per i danni cagionati dal figlio minore con lui convivente, padroni e committenti per i danni cagionati dai domestici e dai commessi, ecc.). L'azione civile si esercita nel procedimento penale mediante la costituzione di parte civile. L'istituto dell'azione civile nascente da reato è regolato nel codice italiano di procedura penale dagli articoli 22-28; l'istituto della parte civile è regolato dagli articoli 91-106.
Parte civile nel processo penale è, dunque, colui che, avendo dal reato subito danni e sottrazioni, invece di attendere la decisione del giudice penale sull'imputazione e poi instaurare giudizio civile dinnanzi al giudice civile, normalmente e caratteristicamente competente, deduce la sua pretesa risarcitiva dinnanzi al giudice penale, chiedendo, così, ch'esso ne giudichi congiuntamente con la pretesa repressiva dedotta dal pubblico ministero. Le persone che non hanno il libero esercizio delle azioni civili debbono essere rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte dalla legge; e ove il danneggiato sia incapace per infermità di mente o per età minore e non vi sia chi lo rappresenti, l'azione civile è esercitata nel suo interesse dal pubblico ministero. La pretesa risarcitiva dell'erede può essere dedotta in giudizio penale con la costituzione di parte civile, ma deve essere contenuta entro i limiti della quota ereditaria.
La legge detta precise disposizioni circa le formalità da osservarsi per la costituzione di parte civile (articoli 93-95 cod. proc. pen.).
La costituzione di parte civile può esser fatta soltanto nel procedimento di primo grado, sia nel corso d'istruttoria sia durante il dibattimento; in quest'ultimo caso, peraltro, prima che siano compiute le formalità di apertura, e cioè prima che siano fatti gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti alla presenza dei testimonî, periti e interpreti e sia data lettura delle imputazioni.
Contro la costituzione di parte civile può essere fatta opposizione dal pubblico ministero, dall'imputato, o anche dal responsabile civile che sia già costituito in causa. Sull'opposizione proposta durante l'istruzione formale decide il giudice istruttore, sull'opposizione proposta durante l'istruzione sommaria o dopo il rinvio a giudizio o durante le formalità di apertura del dibattimento decide il giudice del giudizio. Inoltre la costituzione di parte civile può essere dichiarata inammissibile dal giudice, anche d'ufficio, in qualsiasi stato del procedimento di primo grado, prima dell'inizio della discussione.
Contro l'ammissione o la reiezione della parte civile, sia in sede di istruttoria sia in sede di giudizio, non è dato rimedio di sorta; e così, se essa è stata ammessa durante l'istruzione, non può essere fatta opposizione nel dibattimento; se è stata respinta durante l'istruzione, non può essere riproposta al dibattimento; se è stata ammessa o respinta al dibattimento, non è consentito gravame di appello o di cassazione.
Ma questa sorta d'insindacabilità - disposta esclusivamente per garantire l'economia dei giudizî penali e la loro più sollecita soluzione - non è, come potrebbe sembrare, eccessiva, perché l'ordinanza che respinge la costituzione di parte civile non pregiudica il successivo esercizio dell'azione in giudizio civile; e d'altra parte l'ammissione della parte civile non pregiudica la decisione del giudice penale sull'effettivo diritto della parte costituita a ottenere restituzioni e risarcimento.
La costituzione di parte civile, una volta avvenuta, conserva i suoi effetti in ogni stato e grado del dibattimento. Essa può essere revocata tanto espressamente (con dichiarazione scritta) quanto tacitamente (se la parte civile citata per il dibattimento di primo grado non compare o si allontana dall'udienza prima di aver presentato le sue conclusioni): sennonché nel primo caso (revoca espressa) la parte decade dal diritto di proporre azione civile anche in sede civile, se non ne ha fatto espressa riserva nell'atto di revocazione; nel secondo caso (revoca tacita) la parte conserva il diritto di proporre la sua azione in sede civile.
Bibl.: Oltre i trattati generali e i commenti v. I. Cocito, La parte civile in materia penale, Torino 1881; F. Benevolo, Della parte civile nel diritto penale, ivi 1883; id., La riforma del codice di procedura penale: la parte civile, in Riv. Pen., XXXIII (1891), p. 238; E. Brusa, Sistemi legislativi intorno alla parte civile nel giudizio penale, in Ann. scienze giur. soc. e pol., III, p. 122; A. Stoppato, Azione civile nascente da reato, Torino 1898, p. 779; id., Azione civile, nel Commento al cod. proc. pen., IV, ivi 1918, p. 170; U. Conti, La soccombenza della parte civile, in Cassazione Unica, X (1899), p. i; G. Escobedo, Il danno diretto può essere titolo alla costituzione di parte civile, in Giustizia Penale, VII (1901), p. 897; T. Tuozzi, La costituzione di parte civile nei processi per contravvenzione, ibid., VIII (1902), p. 657; id., Della costituzione di parte civile in materia di contravvenzioni, ibid., IX (1903), p. 257; C. Pola, Danno morale e parte civile, ibid., IX (1903), p. 45; D. Rende, La parte civile nei processi per contravvenzioni, in Foro it., 1904, p. 73; C. Pugliese, Parte civile offesa e non danneggiata, in La Pretura, I (1905), p. 21; L. Mortara, Il danno diretto derivante da reato in rapporto alla legittima costituzione di parte civile, in Giur. it., 1909, p. 307; A. De Marsico, Parte civile e unità sociali, in Riv. dir. proc. pen., IV (1913), p. 335; V. Bianchedi, Azione civile e parte civile nel nuovo cod. proc. pen., ibid., V (1914), p. 585; G. Paoli, In tema di costituzione di parte civile, in Riv. dir. processuale civile, 1924, p. 300; id., Il reato, il risarcimento, la riparazione, Bologna 1924; id., Sul diritto del marito a costituirsi parte civile per la violenza carnale commessa sulla moglie, in Scuola positiva, n. s., VI (1926); id., Azione civile di accertamento nel processo penale, in Studi in onore di G. Chiovenda, Padova 1926, p. 665; V. Levi, La parte civile nel processo penale italiano, Torino 1925; G. Azzariti, L'associazione sindacale come parte civile nel processo penale, in Il diritto del lavoro, II (1928), p. 783; G. Balella, Sul diritto di azione del sindacato per la difesa dell'interesse professionale, in Riv. dir. proc. civ. (1929), p. 28; I. Satta, La costituzione di parte civile nei processi per reati fiscali, in Riv. it. dir. penale, V (1933), p. 612; A. Visco, in Riv. pen., n. s., V (1933), p. 745; T. Brasiello, Danneggiato e costit. di parte civile, ibid., n. s., V (1933), p. 1305.