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Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. Profili sostanziali

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Ai sensi del d. lgs. n. 198/2006 è vietata ogni discriminazione basata sul sesso nell’accesso al lavoro. Il divieto vale per qualsiasi forma di lavoro e per le iniziative di formazione, orientamento e selezione professionale. Ogni atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole, in via diretta o indiretta, è considerato discriminante. La legge ammette alcune deroghe per mansioni particolarmente pesanti, individuate nei diversi contratti collettivi; altre deroghe sono concesse nell’ambito della moda, dell’arte e dello spettacolo, quando la natura sessuale del soggetto sia ritenuta essenziale per il tipo di attività lavorativa da svolgere. Lavoratore e lavoratrice hanno diritto alla medesima retribuzione nel caso in cui svolgano prestazioni uguali o di pari valore. Anche nell’attribuzione di mansioni e qualifiche, e nella progressione della carriera, le lavoratrici non possono essere discriminate dal datore di lavoro. Ulteriore tutela di parità è stabilita per le lavoratrici nel campo pensionistico. Infatti, anche se in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione, possono scegliere di continuare a lavorare fino al raggiungimento dei medesimi limiti pensionistici maschili. Gli atti, di qualunque tipo, concernenti il rapporto di lavoro di lavoratori vittima di comportamenti discriminatori sono nulli se adottati in seguito al rifiuto dei comportamenti medesimi. L’insieme delle misure positive utilizzate per la rimozione delle differenze che di fatto impediscono le pari opportunità tra i due sessi, dette azioni positive sono disciplinate all’art. 42 del d. lgs. n. 198/2006. Particolari agevolazioni sono previste per i soggetti promotori di tali attività. Questi devono adottare degli appositi progetti e richiedere al Ministero del Lavoro il rimborso degli oneri connessi. Un’ulteriore incombenza è prevista per le aziende con più di 100 dipendenti, dove si deve redigere un rapporto, almeno ogni due anni, sulla situazione del personale.

Voci correlate

Contratti collettivi di lavoro

Mansioni del lavoratore

Categorie e qualifiche professionali

Vedi anche
Lavoro domestico Particolare rapporto di lavoro subordinato costituito dalla prestazione di servizi di carattere domestico e disciplinato dagli art. 2240-46 del codice civile, dalla l. 339/1958, dal Lavoro domesticop.r. n. 1403/1971 e dalla contrattazione collettiva di settore. La l. n. 339/1958 definisce il lavoratore ... Obbligo di fedeltà del lavoratore Obbligo di fedeltà del lavoratore In diritto, obbligo cui è tenuto il prestatore di lavoro nei confronti del proprio datore di lavoro, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (art. 1175 e 1375 c.c.). Oltre a dover eseguire la propria prestazione nel rispetto delle specifiche mansioni assegnategli, ... Il lavoro subordinato L’art. 2094 c.c. definisce il lavoratore subordinato come colui che «si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore». L’art. 2104, co. 2, c.c. conferma, con ulteriore forza, che il ... Retribuzione Il codice civile (art. 2099), definisce la retribuzione come il compenso dovuto al dipendente quale corrispettivo per la prestazione resa. Il codice disciplina i modi e i tempi di corresponsione della retribuzione e stabilisce in particolare che debba essere erogata, in denaro e periodicamente, con le ...
Categorie
  • DIRITTO DEL LAVORO in Diritto
Vocabolario
disposizione anticipata di trattamento
disposizione anticipata di trattamento loc. s.le f. (più spesso al pl.) Atto rinnovabile, modificabile o revocabile in ogni momento, vincolante per il medico, tramite il quale ogni persona maggiorenne esprime le proprie convinzioni e preferenze...
non ti curar di lor, ma guarda e passa
non ti curar di lor, ma guarda e passa non ti curàr di lór, ma guarda e passa. – Alterazione popolare del verso dantesco Non ragioniam di lor, ma guarda e passa (Inf. III, 51), usata proverbialmente per significare che non bisogna preoccuparsi...
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