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PAPINIANO

di Emilio Albertario - Enciclopedia Italiana (1935)
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PAPINIANO (Aemilius Papinianus)

Emilio Albertario

Discepolo, secondo una dubbia tradizione, di Scevola, ebbe presso i posteri e conservò lungamente la fama di principe dei giuristi. Oriundo forse di Emesa in Siria, fu sotto Marco Aurelio assessore del praefectus praetorio; sotto Settimio Severo magister libellorum; dal 203 e sino alla morte di Settimio Severo praefectus praetorio. Fu ucciso per ordine di Caracalla l'anno 212 nella strage dei seguaci di Geta. È probabilmente leggendaria la notizia che lo fa perire per essersi rifiutato di giustificare il fratricidio di Caracalla. L'alta intonazione morale dei suoi scritti spiega questa tradizione e spiega, almeno in parte, anche la sua celebrità. Giacché, se certamente egli è l'ultimo dei grandi giuristi per la forza di analisi dei principî, per la valutazione delle necessità pratiche della vita, per la critica indipendente e serena, non può per potenza creatrice e spontaneità di concezione paragonarsi ai giuristi dell'età da Augusto ad Adriano.

Le sue opere principali sono 37 libri di quaestiones, composti sotto Settimio Severo e 19 libri di responsa compiuti sotto Caracalla, due libri di definitiones e alcune opere speciali in materia di diritto municipale e di adulterio. Sulla genuinità di una di queste opere speciali, scritta in greco, avente per titolo 'Αστυνομικός μονόβιβλος, si dubita. Papiniano è uno dei cinque giuristi, indicati nella costituzione di Teodosio II e Valentiniano III, alle cui dottrine dovevano attenersi i giudici nella decisione delle controversie; e anzi, a parità di voti doveva prevalere la dottrina rappresentata da Papiniano, mentre in caso contrario decideva la maggioranza. Nelle scuole postclassiche la sua autorità era grandissima e i suoi responsa erano materia di studio nel terzo e quarto anno. Vir consultissimus o prudentissimus lo dicono gl'imperatori del secolo III, ὁ ἄριστος τῶν νομικῶν lo definisce Teofilo, e Giustiniano lo dice acutissimi ingenii et merito ante alios excellens.

Bibl.: E. Costa, P., voll. 4, Bologna 1884-89; P. Krueger, Gesch. der Quellen, 2ª ed., Monaco-Lipsia 1912, p. 220; P. De Francisci, Storia del diritto romano, Roma 1929, II, i, p. 365; H. Krueger, in Studi in onore di P. Bonfante, II, Milano 1930, p. 315; P. Bonfante, St. del dir. rom., 4ª ed., Roma 1934.

Vedi anche
Caracalla (soprannome di Bassianus, dopo l'adozione M. Aurelius [Severus] Antoninus, dal nome della veste gallica che usava). - Imperatore romano (Lione 186 - Carre 217), figlio di Settimio Severo e di Giulia Domna, fu associato nell'impero nel 198; sposò Plautilla, figlia del prefetto del pretorio Plauziano: ... Giulio Pàolo Pàolo, Giulio (lat. Iulius Paulus). - Giurista romano (sec. 3º d. C.). Si conoscono di Paolo, Giulio ottantasei opere (in 319 libri), oltre le note a opere altrui. Fra le maggiori sono i commenti ad Edictum e ad Sabinum. Grande fu la fama che godette presso i contemporanei e i posteri: fu uno dei cinque ... Domizio Ulpiano Giurista romano (m. 228). Praefectus praetorio assieme a Paolo, è uno dei cinque giuristi indicati dalla cosiddetta legge delle citazioni (426) di Teodosio II e Valentiniano III, come coloro alle cui dottrine dovevano attenersi i giudici nella decisione delle controversie. Le sue opere maggiori sono ... legge delle citazioni Costituzione emessa nel 426 a Ravenna dall’imperatore romano d’Occidente Valentiniano III e diretta a disciplinare in giudizio le modalità con cui le parti, al fine di vincere la lite, potevano richiamare i pareri forniti sul caso di specie, o su casi simili, dai giuristi di età classica. La legge ...
Altri risultati per PAPINIANO
  • Papiniano, Emilio
    Enciclopedia on line
    Giurista romano (n. metà sec. 2º d. C. - m. 212), oriundo forse della Siria. Discepolo, secondo la tradizione, di Scevola, ebbe fama di giurista principe, dovuta, oltreché alle sue opere (principali, tra quelle di sicura attribuzione, 37 libri di quaestiones, 19 di responsa e 2 di definitiones), che ...
Vocabolario
papino
papino s. m. [dim. di papa1]. –  Nei tarocchi, la carta con la figura di un papa, contrassegnata con il numero romano V.
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