ORFANI DI GUERRA
. La tutela degli orfani di guerra è insieme un istituto di diritto familiare in quanto si coordina e si rannoda a rapporti di famiglia, un istituto di diritto pubblico e una íunzione amministrativa di assistenza sociale. La protezione e l'assistenza degli orfani della guerra mondiale 1915-1918, assunte con la legge 18 luglio 1917, n. 1143, sono esercitate per mezzo di un ente morale istituito dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397 (estesa ai caduti per la causa nazionale con legge 12 giugno 1931, n. 777): l'Opera nazionale per gli orfani di guerra con sede in Roma. Organo centrale dell'Opera è il Comitato nazionale; organi locali, il Comitato provinciale con sede presso ogni prefettura del regno, il giudice delle tutele, le commissioni comunali di vigilanza. Per gli orfani di guerra residenti nelle colonie le funzioni di assistenza sono esercitate dai segretarî generali delle colonie; per quelli residenti all'estero dai regi consoli.
Sono considerati orfani di guerra coloro dei quali il padre o la madre esercitante la patria potestà o la tutela legale sia morto in dipendenza della guerra nazionale 1915-18 (art. 4); agli effetti dell'assistenza si intendono morti in dipendenza della guerra coloro che sono periti per avere ovunque, anche nelle colonie, preso parte alla guerra e che, non avendovi preso parte, sono periti in conseguenza di un fatto bellico ovunque avvenuto, ovvero di malattie epidemico-infettive contagiose o endemiche dipendenti dalla guerra; si presumono altresì morti in dipendenza della guerra coloro che siano periti entro il 31 ottobre 1921 in conseguenza di malattia di altra natura contratta o aggravatasi durante il servirio militare ovunque prestato.
L'assistenza è accordata ai figli minorenni non emancipati, legittimi e legittimati, o naturali di cui sia riconosciuta o dichiarata la filiazione, e agl'interdetti per infermità di mente (art. 6). L'assistenza è estesa anche ai figli naturali non indicati nell'art. precedente quando ricorra una delle ipotesi specificate nell'art. 7, nonché ai figli di coloro che siano stati riconosciuti dispersi finché duri lo stato di dispersione.
Il diretto esercizio della protezione e dell'assistenza degli orfani di guerra nell'ambito della provincia è affidato al comitato provinciale: l'assistenza che è insieme materiale, morale, giuridica, sanitaria, educativa, viene prestata lasciando preferibilmente l'orfano presso la sua famiglia.
Per quanto riguarda più specialmente la protezione giuridica, dispone l'art. 33 che al giudice delle tutele spetta, rispetto agli orfani di guerra, la competenza attribuita al presidente del tribunale dal cod. civ. nel libro I (tit. 8°: della patria potestà, tit. 9°: della minore età e della tutela) e dalla legge di pubblica sicurezza; il giudice promuove inoltre l'iscrizione nell'elenco degli orfani di guerra dei figli naturali non riconosciuti di cui abbia accertato la paternità o maternità ai sensi dell'art. 7; provvede alla nomina di un tutore o di un curatore ai beni a termini degli articoli 233 o 184 cod. civ. nei casi di abuso della patria potestà o della tutela legale.
Il comitato provinciale può provocare la costituzione del consiglio di famiglia o di tutela e la nomina del tutore; ha facoltà di proporre al consiglio di famiglia o di tutela l'esclusione o la rimozione del tutore, del protutore o del curatore incapaci per una delle cause indicate negli articoli 268 e 269 cod. civ. Il comitato provinciale e il giudice delle tutele invigilano perché siano rispettati gl'interessi patrimoniali degli orfani facendoli assistere nelle pratiche amministrative e nelle azioni giudiziarie che possano interessarli e assicurandone la rappresentanza in giudizio. Norme speciali sono dettate circa i mezzi per esercitare l'assistenza, l'assunzione agl'impieghi pubblici e privati e il collocamento obbligatorio degli orfani di guerra.
Le norme di esecuzione della legge sono dettate dal regolamento approvato con r. decr. 13 novembre 1930, n. 1642; modifiche parziali sono apportate alla stessa legge col r. decr. l. 20 genn. 1938, n. 4.