In diritto civile si intende per ordine pubblico il complesso di principi fondamentali relativi, in una data epoca ed in un certo ordinamento, alla vita politica ed economica dei consociati. La legislazione presenta numerosi richiami al concetto di ordine pubblico, senza tuttavia mai definirlo, lasciando pertanto all’interprete il compito di distinguere quali principi siano così qualificabili e quali invece no. In particolare, la causa di un contratto contraria all’ordine pubblico è illecita (art. 1343 c.c.) e provoca la nullità del contratto medesimo; la condizione contraria all’ordine pubblico inserita in un contratto lo rende nullo (art. 1354 c.c.); inserita in un testamento, si considera non apposta, a meno che non sia la sola che abbia determinato il testatore a disporre, nel qual caso rende nullo il testamento (art. 634 c.c.), e così via.