ORDINANZA
. Letteralmente, ordinanza è sinonimo di comando: comando positivo o negativo, generale o particolare e, quindi, anche comando legislativo, amministrativo o giurisdizionale.
Nello stato assoluto, l'ordinanza era uno dei numerosi nomi con cui si usavano intitolare gli atti legislativi del sovrano. Nello stato costituzionale, la stessa espressione fu adoperata un tempo dalla dottrina per indicare gli atti di sovranità di competenza del potere esecutivo: come la legge, intesa la parola in senso formale, indica ogni disposizione del potere legislativo, qualunque ne sia il contenuto, così l'ordinanza è la disposizione formalmente propria del potere esecutivo, la quale può contenere tanto provvedimenti particolari, quanto norme giuridiche generali. In senso più ristretto, però, l'espressione fu usata per designare gli atti solo formalmente proprî del potere esecutivo, in quanto sostanzialmente diretti a emanare norme giuridiche, quali i regolamenti, i decreti legislativi e i decreti-legge: la facoltà di emanare queste varie categorie di norme fu detta "potere di ordinanza". In un significato ancor più ristretto, da alcuni scrittori questa espressione fu usata con riferimento alle sole ordinanze di necessità, cioè ai decreti-legge. Sia con l'uno sia con l'altro di questi significati, l'uso della parola "ordinanza", forse desunto dal linguaggio dei costituzionalisti tedeschi, non trovò corrispondenza nella pratica del diritto italiano, dove, fino dall'emanazione dello statuto, tutti gli atti del re ebbero costantemente ed esclusivamente il nome di regi decreti. La dottrina più recente, specialmente quella formatasi in seguito alla legge 31 gennaio 1926, n. 100, che ha disciplinato la materia della facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, ha del tutto abbandonato la terminologia sopra accennata.
Nel diritto attuale, assumono il nome di ordinanze soltanto alcuni atti di determinate autorità del potere esecutivo, diverse dal capo dello stato. I più importanti fra tali atti sono le ordinanze, aventi forza di legge, che i comandanti militari sono autorizzati ad emanare in tempo di guerra nei territorî dichiarati zone di guerra (art. 251 del codice penale per l'esercito: v. anche legce). Seguono le ordinanze di sanità, che sono regolamenti temporanei, con cui il ministro dell'Interno, quando si manifestino malattie epidemiche nel regno, prescrive le misure necessarie per impedire o limitare la loio diffusione (art. 128 del testo unico della legge sanitaria). Tolta questa materia, gli atti dei ministri assumono il nome di decreti ministeriali; di ordinanze si parla talora con riferimento a regolamenti interni di servizio, diretti a regolare uniformemente l'attività degli uffici sottoposti; in qualche caso, anche riguardo ad atti che interessano la generalità dei cittadini, come quelli che bandiscono concorsi, fissano speciali esami, convocano commissioni. Egualmente eccezionale è l'uso dell'ordinanza da parte dei prefetti, i cui provvedimenti sono di preferenza designati dalle leggi e dalla pratica come decreti prefettizî: tuttavia, il recente testo unico 3 marzo 1934, n. 383, contempla negli art. 19 e 20 le ordinanze d'urgenza del prefetto. Delle ordinanze fanno uso, invece, i questori e, anche più largamente, i podestà. Rispetto a questi ultimi, l'ordinanza rappresenta la manifestazione normale dei poteri che tali autorità hanno derivato dall'antico sindaco, nella sua duplice qualità di ufficiale del governo e di capo dell'amministrazione comunale. Queste ordinanze si distinguono, da un lato, dalle deliberazioni podestarili, che sono provvedimenti di maggiore importanza e di più larga discrezionalità; dall'altro, dalle attestazioni, che sono semplici atti di accertamento. Le ordinanze sono sempre esplicazione di un potere discrezionale limitato, di cui il podestà dispone nell'attuazione delle leggi generali e dei proprî regolamenti: possono essere dirette a persone determinate (ordine di demolire un edificio pericoloso per cattivo stato di manutenzione) o a una generalità di persone (divieto del transito in una via). Hanno pure forma di ordinanza quei provvedimenti contingibili e urgenti, che il podestà è particolarmente autorizzato a emanare, in materia di polizia e igiene locale, dall'art. 55 del citato testo unico 3 marzo 1934.
Le ordinanze non hanno in genere forma determinata né sempre il nome loro è contenuto nell'intestazione, è però necessario che l'autorità usi nell'atto il verbo "ordinare", alla prima persona plurale o alla terza singolare. Dirette a una generalità indeterminata, devono essere pubblicate mediante affissione nei luoghi pubblici; altrimenti sono notificate personalmente. Le ordinanze dei comandanti militari non sono soggette ad impugnativa; le altre seguono i principî generali riguardanti i gravami contro gli atti amministrativi: le più importanti fra le ordinanze podestarili sono impugnabili con ricorso giurisdizionale alla giunta provinciale amministrativa (art. 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058). (V. anche processo).
Bibl.: G. Jellinek, Gesetz und Verordnung, Friburgo 1888; A. Arndt, Das selbständige Verordnungsrecht, Berlino 1902; id., Kriegsverordnungen, in Deutsche Juristenzeitung, XIX (1914), p. 1374; F. Cammeo, Delle manifestazioni della volontà dello stato: legge e ordinanza, in V. E. Orlando, Trattato di dir. amm., III, Milano 1902; V. Miceli, Principî di dir. costituz., Milano 1913, p. 881 segg.; U. Borsi, Le funzioni del comune ital., Milano 1915, p. 47 segg.